Hai intestato o vuoi intestare quote della tua società a un figlio minorenne? Ecco chi esercita il diritto di voto

Fabio Pratesi, Dottore Commercialista

Capita spesso, nella pianificazione del passaggio generazionale o nella costituzione di una holding di famiglia, che quote di S.r.l. o azioni di S.p.A. vengano intestate a un figlio minorenne, a un familiare interdetto o a un beneficiario di amministrazione di sostegno. Una volta ottenuta l’autorizzazione all’acquisto della partecipazione, però, si pone una domanda tutt’altro che scontata: chi vota in assemblea al posto del soggetto incapace, e serve un’autorizzazione ogni volta?

Cos’è e come funziona

Il tema riguarda l’esercizio dei diritti sociali — in primis il diritto di voto — da parte di soggetti privi, in tutto o in parte, della capacità di agire: minori soggetti a responsabilità genitoriale, minori sotto tutela, interdetti, inabilitati e beneficiari di amministrazione di sostegno.

Il Codice civile non detta una disciplina specifica per la partecipazione di incapaci in società di capitali. L’unica norma esplicita è l’art. 2294 c.c., che subordina la partecipazione di un incapace in una S.n.c. alle autorizzazioni previste dagli artt. 320, 371, 397, 424 e 425 c.c., norma estesa alla S.a.s. per il socio accomandatario tramite il rinvio dell’art. 2315 c.c. Per S.p.A., S.r.l., S.a.p.a. (limitatamente alla quota di accomandante) e cooperative, invece, nulla è previsto in modo specifico: l’acquisto della partecipazione resta soggetto alle ordinarie autorizzazioni previste per l’acquisto di beni da parte di incapaci, senza necessità di ricorrere all’autorizzazione per la continuazione dell’attività d’impresa, poiché l’incapace non assume responsabilità illimitata né la qualifica di imprenditore.

Una volta acquisita la qualità di socio, il problema diventa un altro: l’esercizio del diritto di voto costituisce atto di ordinaria o di straordinaria amministrazione? Da questa qualificazione dipende se serva o meno una nuova autorizzazione giudiziale ogni volta che si convoca un’assemblea.

Quando conviene e perché

Sul punto si sono confrontate diverse tesi dottrinali e giurisprudenziali, ma l’orientamento più recente — condiviso anche dalla prassi notarile — offre un criterio operativo chiaro e, per chi gestisce partecipazioni di famiglia, molto rassicurante: l’esercizio del diritto di voto non integra mai un atto di straordinaria amministrazione da autorizzare preventivamente, indipendentemente dall’oggetto della delibera.

La ragione è di sistema. Il giudice che ha autorizzato l’acquisto della partecipazione ha già valutato l’investimento in un’ottica dinamica, sapendo che sarebbe stato soggetto alle decisioni della maggioranza dei soci. Inoltre, in ambito societario il patrimonio del socio incapace resta distinto da quello della società: le vere decisioni gestorie (ordinarie o straordinarie) competono agli amministratori ai sensi degli artt. 2476, comma 8, e 2364, comma 4, c.c., non ai soci, i quali dispongono solo del potere di nomina e revoca dell’organo amministrativo. A conferma, l’art. 2352 c.c. prevede che, in caso di usufrutto su azioni, il diritto di voto spetti all’usufruttuario indipendentemente dall’oggetto della discussione — segno che il legislatore stesso considera il voto un atto conservativo della partecipazione, non un atto dispositivo del patrimonio.

Caso pratico. Un imprenditore costituisce una holding di famiglia e intesta al figlio minorenne il 20% delle quote, previa autorizzazione del giudice tutelare all’acquisto. Alla successiva assemblea, chiamata a deliberare un aumento di capitale gratuito e una modifica statutaria, non sarà necessaria alcuna nuova autorizzazione per esercitare il voto relativo a quella quota: a votare sarà il genitore, non come rappresentante del figlio, ma come contitolare del diritto di godimento sulla partecipazione in forza dell’usufrutto legale previsto dall’art. 324 c.c.

Lo stesso principio vale, con figure diverse, per gli altri soggetti incapaci: per interdetti e minori sotto tutela vota il legale rappresentante (genitore o tutore) senza autorizzazione; per inabilitati e minori emancipati vota direttamente l’interessato, senza assistenza del curatore; per i beneficiari di amministrazione di sostegno, la competenza dipende da quanto stabilito nel decreto di nomina ai sensi dell’art. 405, comma 5, c.c.

Attenzione a questi aspetti

La libertà di voto senza autorizzazione preventiva non è però illimitata. Esistono infatti diritti individuali del socio che comportano un disinvestimento o un nuovo investimento — recesso, prelazione, riscatto, sottoscrizione di un aumento di capitale a pagamento, oppure l’assunzione di responsabilità illimitata a seguito di una trasformazione regressiva ai sensi dell’art. 2500-sexies c.c. Questi atti restano qualificati come eccedenti l’ordinaria amministrazione e richiedono la previa autorizzazione di volontaria giurisdizione, con modalità che variano a seconda della condizione del socio incapace.

Un secondo aspetto da monitorare riguarda le operazioni non funzionali all’investimento originariamente autorizzato: una riduzione del capitale sociale o lo scioglimento della società, ad esempio, richiedono un’autorizzazione specifica per la riscossione della somma spettante all’incapace a titolo di restituzione o di liquidazione.

Infine, per le partecipazioni intestate a minori sotto responsabilità genitoriale, la qualificazione dei genitori come contitolari del diritto di usufrutto legale ex art. 324 c.c. — anziché come semplici rappresentanti — non è pacifica in dottrina, sebbene sia la tesi oggi prevalente. Nella predisposizione di atti societari che coinvolgono partecipazioni di minori, è quindi opportuno che lo statuto e la relativa documentazione diano atto espressamente del titolo in base al quale i genitori esercitano il voto, per evitare contestazioni successive sulla validità delle delibere.

Conclusione

Chi struttura una holding di famiglia o pianifica un passaggio generazionale con quote intestate a soggetti incapaci può contare su un principio ormai consolidato: il voto in assemblea non richiede, di regola, un’autorizzazione giudiziale caso per caso. Restano invece soggetti ad autorizzazione preventiva gli atti che incidono direttamente sul disinvestimento o su un nuovo impegno patrimoniale del socio incapace. Distinguere correttamente le due categorie, fin dalla fase di costituzione della struttura societaria, evita blocchi operativi e contestazioni sulla validità delle delibere assembleari.

FAQ

Se intesto quote della mia S.r.l. a mio figlio minorenne, dovrò chiedere l’autorizzazione del giudice ogni volta che si vota in assemblea? No. Una volta ottenuta l’autorizzazione all’acquisto della partecipazione, il voto in assemblea è considerato atto di ordinaria amministrazione e non richiede ulteriori autorizzazioni, qualunque sia l’oggetto della delibera, comprese le operazioni straordinarie come fusioni o modifiche statutarie.

Chi vota concretamente al posto di mio figlio minorenne intestatario di quote? Vota il genitore, non in qualità di rappresentante legale del figlio ma come contitolare del diritto di godimento sulla partecipazione, in forza dell’usufrutto legale previsto dall’art. 324 c.c. Se i genitori sono due, la decisione va assunta congiuntamente secondo le regole della responsabilità genitoriale.

Ci sono operazioni per cui serve comunque l’autorizzazione del giudice anche dopo l’acquisto della partecipazione? Sì. Restano soggetti ad autorizzazione gli atti che comportano un disinvestimento o un nuovo esborso, come il recesso, la prelazione, il riscatto, la sottoscrizione di un aumento di capitale a pagamento o l’assunzione di responsabilità illimitata a seguito di una trasformazione regressiva.


Stai valutando di intestare quote della tua società a un familiare non pienamente capace, magari nell’ambito di una holding di famiglia? La corretta gestione dei diritti di voto va impostata fin dall’atto costitutivo, non affrontata a delibera già convocata. Parliamone.

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