Donare l’azienda di famiglia senza pagare le imposte di successione: quando funziona davvero

Fabio Pratesi, Dottore Commercialista

Molti imprenditori pensano che basti intestare quote o azioni al figlio o al coniuge per beneficiare dell’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni. Non è così. La Cassazione ha ribadito di recente che l’agevolazione scatta solo se il beneficiario acquisisce un potere di comando reale sulla società, non una posizione formalmente maggioritaria ma di fatto neutralizzata da patti parasociali o clausole statutarie. Capire dove passa questo confine è decisivo per chi sta pianificando il passaggio generazionale.

Cos’è e come funziona

L’articolo 3, comma 4-ter, del D.Lgs. 346/1990 prevede che i trasferimenti a titolo gratuito — per donazione o per successione — di aziende o di partecipazioni societarie in favore del coniuge o dei discendenti non siano soggetti all’imposta di successione e donazione, se ricorrono determinati presupposti. Dal 1° gennaio 2027 la stessa disciplina sarà trasfusa nell’art. 89, comma 6, del D.Lgs. 123/2025, senza modifiche sostanziali nella sostanza dell’agevolazione.

Quando l’oggetto del trasferimento sono quote o azioni di società di capitali, la norma richiede che il beneficiario acquisisca oppure integri il controllo della società ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1, del codice civile — cioè la disponibilità della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria — oppure, se il controllo era già esistente, che il trasferimento lo rafforzi. Questo requisito, riscritto dall’art. 1 del D.Lgs. 139/2024, deve inoltre essere mantenuto per almeno cinque anni dalla data del trasferimento, pena la decadenza dall’agevolazione.

Fin qui la lettura della norma sembra semplice: superare il 50% dei voti. La giurisprudenza più recente, tuttavia, ha chiarito che il concetto di controllo rilevante ai fini dell’esenzione è più stringente di quanto appaia a prima vista.

Quando conviene e perché

La Corte di Cassazione, con la sentenza 19 marzo 2026 n. 6614, ha affermato che il trasferimento deve permettere al beneficiario di determinare l’esito delle delibere assembleari ordinarie nel loro complesso, e non di incidere solo su singole materie. Non basta, in altre parole, detenere sulla carta più della metà delle quote: il beneficiario deve poter effettivamente orientare le decisioni su tutte le materie che la legge attribuisce all’assemblea ordinaria.

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 115/2026, si è allineata a questo orientamento, precisando che il controllo “di forma” non è sufficiente se risulta concretamente ostacolato da regole statutarie o da patti parasociali che ne limitano l’esercizio.

Questo significa che la verifica del presupposto va condotta caso per caso, guardando alla forma societaria del veicolo trasferito:

  • nelle s.p.a. con sistema tradizionale o monistico, il riferimento sono le materie di competenza dell’assemblea ordinaria ex art. 2364 c.c.;
  • nelle s.p.a. con sistema dualistico, occorre considerare che parte delle competenze ordinarie sono attribuite al consiglio di sorveglianza ai sensi dell’art. 2364-bis c.c.;
  • nelle s.a.p.a., per il rinvio dell’art. 2454 c.c., si applicano le stesse materie dell’art. 2364 c.c.;
  • nelle s.r.l., l’analisi va condotta sui poteri decisionali dei soci previsti dall’art. 2479, comma 2, c.c.

Esempio pratico. Un imprenditore possiede il 100% di una s.r.l. e intende donare al figlio una quota del 60%, riservandosi però, tramite patto parasociale, un diritto di veto su alcune decisioni strategiche (approvazione del bilancio, nomina degli amministratori). Anche se il figlio detiene formalmente la maggioranza dei voti, il veto contrattuale rischia di impedirgli di determinare l’esito delle delibere sulle materie riservate all’assemblea ordinaria. In un caso simile, l’Amministrazione finanziaria potrebbe negare l’esenzione, ritenendo il controllo trasferito solo nella forma.

Attenzione a questi aspetti

Un primo punto critico riguarda le soluzioni più sofisticate di pianificazione patrimoniale, come la donazione della nuda proprietà delle partecipazioni con contestuale riserva di usufrutto e di diritto di voto in capo al donante. In questi schemi va sempre verificato se il beneficiario acquisisce realmente il potere di voto sulle materie assembleari ordinarie, oppure se tale potere resta di fatto in capo al dante causa.

Un secondo aspetto riguarda l’evoluzione degli strumenti societari: diritti particolari nelle s.r.l., categorie speciali di azioni ex art. 2348 c.c., o le regole previste per le PMI costituite in forma di s.r.l. dall’art. 26, commi 2-6, del D.L. 179/2012, possono incidere sulla distribuzione effettiva del potere decisionale e devono essere analizzati con attenzione prima di strutturare l’operazione.

Va inoltre ricordato che, secondo un consolidato orientamento della Cassazione (tra cui la sentenza n. 6077/2023), le norme che stabiliscono esenzioni o agevolazioni fiscali sono di stretta interpretazione ai sensi dell’art. 14 delle Preleggi. Non è quindi consentito ricorrere al criterio analogico, né ampliare l’ambito applicativo della norma facendo leva su pattuizioni accessorie o regole statutarie che non incidono sul requisito legale del controllo.

Infine, il mantenimento del controllo per cinque anni dal trasferimento è un obbligo che va monitorato nel tempo: eventi successivi — cessioni parziali, ingresso di nuovi soci, modifiche statutarie — possono far venir meno il presupposto e determinare la decadenza dall’agevolazione, con recupero dell’imposta e applicazione di sanzioni e interessi.

Conclusione

L’esenzione dall’imposta di successione e donazione per il trasferimento di partecipazioni societarie in favore del coniuge o dei discendenti è uno strumento efficace di pianificazione del passaggio generazionale, ma non è un automatismo legato alla sola percentuale di quote trasferite. La giurisprudenza più recente impone di verificare che il controllo trasferito sia sostanziale, e non solo formale, guardando alla concreta capacità del beneficiario di orientare le decisioni assembleari ordinarie secondo le regole proprie di ciascun tipo societario.

FAQ

Se dono il 51% delle quote della mia s.r.l. a mio figlio, ottengo automaticamente l’esenzione? Non automaticamente. Serve verificare che quel 51% garantisca a tuo figlio il potere di decidere su tutte le materie riservate all’assemblea ordinaria ex art. 2479, comma 2, c.c., senza essere limitato da patti parasociali o clausole statutarie che ne condizionino l’esercizio effettivo.

Cosa succede se dopo la donazione vendo parte delle mie quote residue a terzi? Se l’operazione non incide sul controllo trasferito al beneficiario, l’agevolazione resta valida. Se invece altera gli equilibri tali da far perdere al beneficiario il controllo così come definito dalla norma, si rischia la decadenza, con recupero dell’imposta nei cinque anni successivi al trasferimento.

La riserva di usufrutto con diritto di voto al donante è compatibile con l’esenzione? Va valutata caso per caso. Se il donante mantiene il diritto di voto sulle materie assembleari ordinarie, il beneficiario della nuda proprietà potrebbe non acquisire il controllo richiesto dalla norma, con conseguente rischio di esclusione dall’agevolazione.


Hai un’azienda che vorresti passare a tuo figlio senza scoprire solo dopo che l’operazione non regge alla verifica dell’Agenzia delle Entrate? Il presupposto del controllo va costruito prima del trasferimento, non verificato dopo. Parliamone.

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