La S.r.l. che non nomina il revisore: quando decide il Tribunale al posto dell’assemblea

Fabio Pratesi, Dottore Commercialista


L’imprenditore spesso percepisce la nomina dell’organo di controllo o del revisore come un costo da evitare, un adempimento burocratico da rinviare. Finché l’assemblea non delibera, pensa, il problema non esiste. Poi arriva una lettera dal Tribunale. O, peggio, la scopre il creditore che ha interesse a segnalare l’inadempimento. A quel punto, la scelta su chi nominare — e quanto pagarlo — non appartiene più alla società.


Cos’è l’obbligo e quando scatta

L’art. 2477 del Codice Civile stabilisce quando una S.r.l. è obbligata a nominare un organo di controllo o un revisore legale. Non si tratta di una facoltà rimessa all’autonomia statutaria, ma di un presidio imposto dalla legge al ricorrere di determinati presupposti.

L’obbligo sorge in tre casi distinti:

1. Bilancio consolidato. Quando la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato ai sensi dell’art. 2477, comma 2, lett. a), c.c., l’obbligo di nomina è immediato, indipendentemente dalla dimensione economica.

2. Controllo di società soggetta a revisione. Quando la S.r.l. controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti (art. 2477, comma 2, lett. b), c.c.), l’obbligo si trasferisce automaticamente anche alla controllante.

3. Superamento dei parametri dimensionali. È il caso più frequente. Ai sensi dell’art. 2477, comma 2, lett. c), c.c., l’obbligo sorge quando la società supera, per due esercizi consecutivi, almeno uno dei tre seguenti limiti:

  • totale dell’attivo dello stato patrimoniale superiore a € 4.000.000;
  • ricavi delle vendite e delle prestazioni superiori a € 4.000.000;
  • dipendenti occupati in media durante l’esercizio superiori a 20 unità.

Un punto che vale la pena sottolineare: non è necessario superare tutti e tre i parametri contemporaneamente. È sufficiente che uno solo di essi venga superato per due anni di fila.

L’obbligo si estingue — ma non automaticamente — quando per tre esercizi consecutivi la società non supera alcuno di questi limiti. La cessazione deve comunque essere coordinata con la durata dell’incarico già conferito e con le necessarie delibere assembleari.


Quando conviene agire per tempo: il caso pratico

Consideriamo una S.r.l. industriale che approva il bilancio 2025 il 30 aprile 2026. I dati sono i seguenti:

EsercizioRicaviAttivoDipendenti medi
2024€ 4.350.000€ 3.900.00018
2025€ 4.620.000€ 4.150.00021

Nel 2024, il parametro dei ricavi (€ 4.350.000) supera la soglia di € 4.000.000, mentre attivo e dipendenti rimangono sotto. Nel 2025, ricavi e attivo superano entrambi la soglia, e anche i dipendenti salgono oltre le 20 unità.

Conclusione normativa: il superamento del solo parametro dei ricavi per due esercizi consecutivi (2024 e 2025) è sufficiente a far sorgere l’obbligo ex art. 2477, comma 2, lett. c), c.c. L’assemblea che ha approvato il bilancio 2025 il 30 aprile 2026 aveva tempo fino al 30 maggio 2026 per nominare l’organo di controllo o il revisore.

Se non lo ha fatto, il potere di nomina esce dall’assemblea.


Attenzione a questi aspetti

L’intervento del Tribunale è concreto e automaticamente avviabile da terzi.

Quando l’assemblea omette la nomina, il Tribunale può intervenire in via sostitutiva su richiesta di qualsiasi soggetto interessato — soci, amministratori, creditori sociali — oppure su segnalazione del Conservatore del Registro delle Imprese, il quale può rilevare il mancato adempimento direttamente dai bilanci depositati.

Questo significa che non è necessario un’azione legale articolata: un creditore che voglia tutelare la propria garanzia patrimoniale può legittimamente rivolgersi al Tribunale, allegando un interesse concreto alla regolarizzazione dell’assetto di controllo.

La nomina giudiziale comporta conseguenze economiche e operative spesso trascurate:

Perdita del controllo sul compenso. La remunerazione dell’incarico è normalmente fissata al momento della nomina. Se il Tribunale procede in via sostitutiva, la valutazione economica dell’incarico esce dalla disponibilità dell’assemblea.

Rischio di un organo più penetrante. Il Tribunale non è vincolato alla sola nomina del revisore legale. Può individuare, alla luce dello statuto e delle caratteristiche della società, un organo di controllo in composizione monocratica (sindaco unico) o collegiale (Collegio sindacale). La differenza non è nominalistica: il sindaco esercita anche la vigilanza sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile — funzioni più ampie rispetto alla sola revisione contabile.

Costi di revisione più elevati. Se il revisore viene nominato a settembre 2026 per un bilancio che inizia a gennaio, il professionista deve valutare giacenze iniziali, saldi di apertura e procedure tardive. La revisione del primo esercizio risulta più onerosa e, nei casi gravi, può emergere una limitazione al giudizio sul bilancio. L’omissione non fa risparmiare costi: li sposta in avanti e li rende meno governabili.

Il Conservatore del Registro delle Imprese vede i numeri. I bilanci depositati contengono i ricavi, il totale dell’attivo e — nella Nota integrativa ai sensi dell’art. 2427, comma 1, n. 15, c.c., richiamato anche per il bilancio abbreviato dall’art. 2435-bis c.c. — il numero medio dei dipendenti. L’inadempimento è verificabile d’ufficio, senza bisogno che qualcuno lo segnali dall’esterno.


Conclusione

Il superamento delle soglie previste dall’art. 2477 c.c. non è un dato contabile neutro: segna il passaggio a una fase nella quale la società è tenuta ad assicurare un presidio esterno di verificabilità dell’informazione contabile. La verifica annuale delle soglie dimensionali dovrebbe essere parte integrante del processo di chiusura del bilancio, non un adempimento residuale. Gli amministratori devono essere informati per tempo, perché l’inerzia assembleare non sospende l’obbligo: lo trasferisce al Tribunale, sottraendo alla società la scelta del professionista, la definizione del compenso e, potenzialmente, la tipologia stessa dell’organo di controllo.


FAQ

La società ha superato le soglie solo nell’ultimo esercizio. Deve già nominare il revisore? No. L’obbligo sorge soltanto quando almeno uno dei tre parametri (attivo, ricavi o dipendenti) viene superato per due esercizi consecutivi, ai sensi dell’art. 2477, comma 2, lett. c), c.c. Il superamento nel solo esercizio più recente fa decorrere il primo anno del biennio rilevante: occorre monitorare i dati dell’esercizio successivo prima di concludere che l’obbligo sia scattato.

Se l’assemblea non riesce a trovare un revisore disponibile ad accettare l’incarico, cosa succede? Anche in questo caso è possibile rivolgersi al Tribunale. La legittimazione a presentare il ricorso spetta anche agli amministratori, quando l’assemblea non riesce a perfezionare la nomina perché nessun professionista accetta l’incarico. Prima di procedere, è opportuno documentare le iniziative già intraprese: convocazioni assembleari, candidature proposte e mancate accettazioni, in modo da dimostrare che l’inerzia non è imputabile agli organi societari.

Se la società scende sotto le soglie per tre anni, l’incarico del revisore cessa automaticamente? No. Il venir meno del presupposto dimensionale non produce l’estinzione automatica dell’incarico in corso. La cessazione deve essere coordinata con la durata della nomina già conferita, con le eventuali clausole statutarie applicabili e con la corretta delibera assembleare. Solo all’esito di questo percorso la società può operare senza organo di controllo obbligatorio per legge.