Liquidazione delle imprese IRPEF: le nuove regole cambiano tutto (e conviene saperlo prima)
di Fabio Pratesi, Dottore Commercialista
Introduzione
Stai pensando di chiudere la tua impresa individuale o la tua società di persone? O magari ti trovi già in una fase di liquidazione avviata di recente? Allora c’è una novità normativa che devi conoscere, perché cambia in modo sostanziale le regole del gioco — e non solo sul piano dichiarativo. Il D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192 ha riscritto l’articolo 182 del TUIR, ridisegnando la disciplina fiscale della liquidazione ordinaria per imprese individuali e società di persone. Le nuove regole si applicano alle liquidazioni avviate dopo il 31 dicembre 2024.
Cos’è e come funziona
La riforma, attuata in esecuzione dei principi fissati dall’art. 9, comma 1, lett. f) della Legge delega n. 111/2023, interviene sull’art. 182 del TUIR con l’obiettivo dichiarato di semplificare e razionalizzare la tassazione in fase di liquidazione.
Il punto di partenza è la separazione tra due periodi distinti: il periodo ante liquidazione — che va, in linea generale, dal 1° gennaio all’ultimo giorno precedente l’apertura della procedura — e il periodo di liquidazione vero e proprio. Per il periodo ante liquidazione, il reddito si determina con le regole ordinarie: conto economico per i soggetti in contabilità ordinaria, principio di cassa per le imprese minori in regime semplificato (art. 66 TUIR).
Le novità sostanziali introdotte dall’art. 18 del D.Lgs. 192/2024 sono quattro:
1. Definitività del reddito di ogni esercizio. Nella vecchia disciplina, il reddito dei singoli esercizi della liquidazione era provvisorio fino alla chiusura. Ora è definitivo sin dal primo esercizio, anche in caso di liquidazione breve (durata massima tre anni). Si applica la tassazione ordinaria per trasparenza in capo ai soci.
2. Gestione delle perdite. Le perdite maturate durante la liquidazione non vengono più trasferite immediatamente ai soci, ma rimangono in carico alla società, che le compensa — senza il limite dell’80% previsto dall’art. 84 TUIR — con i propri redditi futuri. Solo l’eventuale risultato positivo viene imputato per trasparenza ai soci.
3. Carry back. Nella liquidazione breve (non oltre tre esercizi, compreso quello di avvio), le perdite finali possono essere riportate all’indietro: si scomputano prima dal reddito dell’ultimo esercizio della liquidazione, poi da quello precedente, fino a capienza. Il meccanismo si attiva tramite dichiarazione integrativa.
4. Tassazione separata. L’imprenditore individuale e i soci persone fisiche di società di persone possono optare per la tassazione separata del reddito di liquidazione, ai sensi degli artt. 17 e 21 TUIR. Il biennio di riferimento per il calcolo dell’aliquota media è quello che precede l’anno di avvio della liquidazione. Ad esempio: liquidazione avviata il 25 aprile 2026 → biennio di riferimento 2024–2025. La tassazione separata è ammessa solo per i periodi di liquidazione, non per quelli intermedi.
Quando conviene e perché: un caso pratico
Prendiamo una società in nome collettivo con liquidazione avviata il 1° febbraio 2025 e conclusa il 25 maggio 2026.
- Reddito 1° periodo di liquidazione (febbraio–dicembre 2025): € 30.000
- Perdita 2° periodo (gennaio–maggio 2026): € 10.000
Con il carry back, la perdita del 2026 si riporta indietro e riduce il reddito del 2025: il reddito definitivo del 2025 scende da 30.000 a 20.000 euro. La società presenta una dichiarazione integrativa del Modello Redditi SP 2026 (periodo d’imposta 2025) indicando nel quadro RF, rigo RF64, colonna 3A, la perdita computabile in misura piena. Stesso schema nel quadro RG per le imprese in contabilità semplificata.
Questo non è un dettaglio procedurale: è una riduzione reale dell’imponibile dichiarato, con effetti diretti sul carico fiscale complessivo.
Attenzione a questi aspetti
La nuova disciplina vale solo per le liquidazioni avviate dopo il 31 dicembre 2024. Le liquidazioni già in corso al 1° gennaio 2025 restano soggette alla vecchia formulazione dell’art. 182 TUIR. Non è possibile optare per il nuovo regime retroattivamente.
Le perdite finali in caso di chiusura in perdita vengono imputate ai soci ai sensi dell’art. 8 TUIR, in proporzione alle quote. Attenzione: il socio potrà compensare tale perdita solo con altri redditi d’impresa, con riporto illimitato nel tempo ma nel limite dell’80%.
La tassazione separata non è automatica: va richiesta espressamente e non è disponibile per i redditi degli esercizi intermedi, solo per quelli dei periodi di liquidazione. Un errore nella scelta del regime — o nella sua mancata attivazione — può avere conseguenze difficili da correggere.
Sul piano dichiarativo, i campi “Liquidazione art. 18 d.lgs. 192/24” e “Data chiusura liquidazione (art. 182 TUIR)” nel frontespizio del Modello Redditi SP sono compilabili esclusivamente per le liquidazioni post-2024. Per i soci di SNC e SAS che beneficiano del carry back, la dichiarazione integrativa potrà essere presentata per la prima volta con il Modello Redditi 2027 (per i redditi 2025).
Le perdite non assorbite dal carry back vengono imputate per trasparenza ai soci nell’anno di chiusura della liquidazione, ai sensi dell’art. 8 TUIR. Vanno indicate nel quadro RS, rigo RS6A, del Modello Redditi SP.
Conclusione
La riforma dell’art. 182 TUIR ad opera del D.Lgs. 192/2024 non è un semplice aggiustamento formale: introduce logiche nuove — definitività del reddito, carry back, tassazione separata — che cambiano concretamente l’impatto fiscale di una liquidazione. Gestire correttamente queste variabili richiede una pianificazione che deve partire prima della liquidazione, non dopo. Chi si muove con cognizione di causa può ottenere risultati molto diversi da chi gestisce la chiusura come una semplice formalità.
FAQ
La nuova disciplina si applica anche alla mia impresa individuale in contabilità semplificata? Sì. L’art. 182 TUIR, nella nuova formulazione introdotta dal D.Lgs. 192/2024, si applica sia ai soggetti in contabilità ordinaria sia alle imprese minori in regime semplificato. Per queste ultime, il reddito ante liquidazione si determina secondo l’art. 66 TUIR (principio di cassa), ma è comunque obbligatorio redigere il bilancio finale di liquidazione.
Cos’è esattamente il carry back e quando posso usarlo? È un meccanismo che consente di riportare all’indietro le perdite finali della liquidazione, compensandole con il reddito degli esercizi precedenti ancora compresi nella liquidazione. Si applica solo nelle liquidazioni brevi — durata massima tre anni, incluso quello di avvio — e si attiva presentando una dichiarazione integrativa. Non è un’opzione automatica: va gestita attivamente.
Se la mia società si chiude in perdita, perdo tutto il vantaggio fiscale? Non necessariamente. La perdita finale viene imputata ai soci in proporzione alle quote (art. 8 TUIR) e può essere riportata in avanti senza limite di tempo, anche se solo entro il limite dell’80% dei redditi d’impresa futuri. È una perdita utilizzabile, ma con regole specifiche che vanno conosciute prima di decidere come strutturare la fase finale della liquidazione.
Hai avviato una liquidazione dopo il 1° gennaio 2025, o stai valutando di farlo? Le nuove regole sull’art. 182 TUIR cambiano in modo concreto come si calcola e si tassa il reddito durante la procedura. Vale la pena capire se il carry back o la tassazione separata fanno al caso tuo, prima che sia troppo tardi per scegliere.