Riserve in sospensione d’imposta e operazioni straordinarie: quando la fusione può diventare un rischio fiscale

Fabio Pratesi, Dottore Commercialista


Introduzione

Hai rivalutato i beni della tua azienda negli anni scorsi, versato l’imposta sostitutiva, e ora stai pensando a una fusione o a una ristrutturazione del gruppo. Tutto regolare, tutto pianificato. Eppure c’è una variabile che molti imprenditori — e a volte anche i loro consulenti — sottovalutano: le riserve in sospensione d’imposta iscritte nel patrimonio netto. Se non gestite correttamente nell’ambito di un’operazione straordinaria, possono trasformarsi in una contestazione per abuso del diritto. Ecco cosa devi sapere.


Cos’è e come funziona

Le riserve in sospensione d’imposta sono poste di patrimonio netto che contengono plusvalori non ancora assoggettati a piena tassazione — o tassati solo in misura ridotta tramite imposta sostitutiva — e su cui grava un vincolo fiscale che si attiva al verificarsi di determinati eventi.

L’ordinamento le distingue in due categorie principali:

  • Riserve in sospensione “radicale”: tassabili in qualsiasi ipotesi di utilizzo, inclusa la copertura di perdite (es. riserve da condono ex Leggi n. 516/1982 e n. 413/1991, o riserve per contributi ex art. 55, comma 3, lett. b), TUIR).
  • Riserve in sospensione “moderata”: tassabili esclusivamente in caso di distribuzione ai soci. Ne sono un esempio tipico le riserve di rivalutazione costituite ai sensi degli artt. 10 e seguenti della Legge n. 342/2000, alle quali rimandano tutte le successive leggi di rivalutazione dei beni d’impresa.

Quest’ultima qualificazione — confermata definitivamente dalla circolare n. 6/E/2022 dell’Agenzia delle Entrate — chiarisce che l’utilizzo della riserva di rivalutazione per finalità diverse dalla distribuzione ai soci (ad esempio la copertura di perdite) non genera reddito imponibile né in capo alla società né in capo ai soci.

Nelle operazioni di fusione, la sorte di queste riserve è disciplinata dall’art. 172, comma 5, TUIR (e, per le scissioni, dall’art. 173, comma 9, TUIR, che rinvia alle medesime disposizioni). La regola fondamentale è questa: le riserve in sospensione “moderata” devono essere ricostituite nel patrimonio netto della società risultante dalla fusione, ma solo nei limiti in cui emerga un avanzo di fusione o un aumento di capitale eccedente la somma dei capitali sociali delle società partecipanti, al netto delle partecipazioni reciprocamente detenute. In assenza di tale capienza contabile, la riserva non ricostituita si estingue senza generare materia imponibile.


Quando conviene e perché: l’esempio del disavanzo da annullamento

Immaginiamo una situazione concreta. La società Alfa ha acquisito nel 2019 il 100% di Beta pagando 2 milioni di euro. Beta, nel frattempo, aveva rivalutato i propri immobili, iscrivendo una riserva di rivalutazione in sospensione d’imposta di 400.000 euro. Il patrimonio netto contabile di Beta, al momento della fusione per incorporazione, è pari a 1,8 milioni.

Poiché il valore di iscrizione della partecipazione (2 milioni) è superiore al patrimonio netto contabile dell’incorporata (1,8 milioni), dall’operazione emerge un disavanzo da annullamento di 200.000 euro. In questo caso, non vi è alcuna capienza per ricostituire la riserva in sospensione: la riserva si estingue legittimamente, senza tassazione.

La logica sottostante è coerente: Alfa ha già “pagato” quei plusvalori nel prezzo di acquisto della partecipazione. Non sarebbe equo — né sistematicamente corretto — imporre una doppia tassazione su valori già incorporati nel costo storico.

Il ragionamento si inverte nel caso di avanzo da annullamento: qui il patrimonio netto contabile dell’incorporata eccede il costo della partecipazione, il che significa che esistono plusvalori “non pagati” dall’incorporante. In questo scenario, la legge impone di traghettare il vincolo nella nuova realtà societaria, ricostituendo la riserva nei limiti dell’avanzo disponibile.


Attenzione a questi aspetti

Il punto critico non è la disciplina ordinaria — quella è chiara. Il problema sorge quando l’operazione viene strutturata in modo da evitare artificiosamente la ricostituzione della riserva, facendola “evaporare” senza che vi sia una reale giustificazione economica.

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 6/E/2022, ha ribadito che il sindacato anti-abuso ex art. 10-bis della Legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente) resta pienamente operativo anche quando formalmente non sussistano i presupposti per la ricostituzione della riserva.

Un esempio di schema potenzialmente contestabile è il seguente: la società A conferisce in una newCo C la partecipazione totalitaria detenuta in B — società il cui patrimonio comprende una riserva in sospensione — fruendo del regime di participation exemption sulla plusvalenza realizzata (artt. 87 e ss., TUIR). Successivamente, C incorpora B: poiché la partecipazione è iscritta al valore di mercato, non emerge alcun avanzo da annullamento e, quindi, non sorge alcun obbligo di ricostituzione. La riserva in sospensione si trasforma in riserva da conferimento, libera da vincoli.

L’interposizione del conferimento ha prodotto lo stesso effetto che si sarebbe verificato distribuendo quei plusvalori ai soci, ma senza alcuna tassazione. Questo è il tipo di architettura che l’Amministrazione finanziaria è attrezzata a contestare come abuso del diritto, in particolare quando le operazioni avvengono tra parti correlate e mancano di adeguata sostanza economica o di valide ragioni extra-fiscali non marginali.

Un ulteriore profilo di attenzione riguarda la valutazione della partecipazione con il metodo del patrimonio netto: la Corte di Cassazione (sentenza n. 22849/2010) ha affermato che l’ex riserva da equity method può essere qualificata come avanzo di fusione, con conseguente obbligo di ricostituzione in capo all’avente causa.


Conclusione

Le riserve in sospensione d’imposta non sono una voce passiva del bilancio: sono un vincolo attivo che segue l’azienda nelle sue trasformazioni e che, in certi contesti, può diventare una leva di rischio fiscale significativo. La disciplina degli artt. 172 e 173 TUIR è tecnicamente precisa, ma lascia spazio a interpretazioni che l’Agenzia delle Entrate presidia con attenzione crescente. Chi progetta un’operazione straordinaria — fusione, scissione, conferimento — deve verificare preventivamente la composizione del patrimonio netto delle società coinvolte, valutare la natura delle riserve presenti e assicurarsi che l’operazione abbia una sostanza economica reale e documentabile. La differenza tra un’operazione efficiente e una contestabile, in questo ambito, può essere sottile — e il margine di errore è molto costoso.


FAQ

Devo sempre ricostituire la riserva di rivalutazione in caso di fusione? No. L’obbligo di ricostituzione, previsto dall’art. 172, comma 5, TUIR, scatta soltanto se dall’operazione emerge un avanzo di fusione o un aumento di capitale eccedente la somma dei capitali sociali delle società partecipanti, ridotta delle partecipazioni reciprocamente detenute. In assenza di questa capienza contabile, la riserva si estingue senza generare materia imponibile.

Cosa rischio se la riserva “evapora” nell’ambito di un’operazione strutturata ad hoc? Rischi una contestazione per abuso del diritto ai sensi dell’art. 10-bis della Legge n. 212/2000, con conseguente recupero a tassazione dei plusvalori che la riserva incorporava. Il rischio è concreto soprattutto quando le operazioni coinvolgono parti correlate e non sono supportate da ragioni economiche extrafiscali solide e documentate.

La rivalutazione degli immobili fatta in passato può creare problemi oggi in una fusione? Può creare complessità, non necessariamente problemi. Se la partecipazione nella società che ha rivalutato è stata acquisita a un prezzo che già incorpora quei plusvalori, la fusione tende a generare un disavanzo da annullamento e la riserva si estingue legittimamente. Se invece emergesse un avanzo — o se l’operazione fosse preceduta da un conferimento a valore di mercato — occorre analizzare la situazione con attenzione prima di procedere.