La tua SRL rischia di essere “di comodo”? Cosa cambia nel Modello Redditi 2026

Fabio Pratesi, Dottore Commercialista

Ogni anno, in sede di dichiarazione, molte società di capitali si scontrano con un problema che spesso scoprono troppo tardi: il test di operatività. Se la struttura patrimoniale della società (immobili, partecipazioni, altri beni) non è accompagnata da ricavi adeguati, l’Agenzia delle Entrate presume che la società sia “di comodo” — con conseguenze dirette su imposte e perdite pregresse. La buona notizia è che esistono cause di esclusione e disapplicazione che, se conosciute e documentate correttamente, permettono di evitare questa qualifica. Vediamo come funziona e cosa cambia nel Modello Redditi 2026.

Cos’è e come funziona

La disciplina delle società di comodo è regolata dall’art. 30 della Legge n. 724/94. La norma stabilisce un meccanismo presuntivo: si considera “di comodo” (non operativa) la società i cui ricavi effettivi — sommati all’incremento delle rimanenze e ai proventi, esclusi quelli straordinari — risultano inferiori a un ammontare minimo, calcolato applicando specifiche percentuali al valore medio di titoli, partecipazioni, immobili e altre immobilizzazioni degli ultimi tre esercizi (quello in corso e i due precedenti).

Le percentuali applicabili sono state modificate dall’art. 20 del D.Lgs. n. 192/2024, con effetto dal 2024: si va, ad esempio, dall’1% per titoli e partecipazioni al 3% per gli immobili (ridotto allo 0,50% nei Comuni con meno di 1.000 abitanti), fino al 15% per impianti, macchinari, brevetti e altre immobilizzazioni immateriali.

Se la società non supera questo test, scattano tre conseguenze concrete:

  • l’obbligo di dichiarare, ai fini IRES o IRPEF, un reddito non inferiore a un minimo presunto (calcolato con percentuali leggermente più basse rispetto a quelle del test di operatività);
  • la possibilità di utilizzare le perdite pregresse solo per la parte di reddito che eccede il minimo;
  • per le società di capitali, l’obbligo di versare una maggiorazione IRES del 10,50%.

Un chiarimento importante arriva dalla Corte di Cassazione, che con l’ordinanza 30 luglio 2025, n. 22007 ha stabilito che il test di operatività non può essere effettuato se, oltre al primo esercizio di costituzione, non esiste un ulteriore triennio completo: il primo anno di attività va sempre escluso dal computo, perché una società appena nata non può essere valutata come se fosse già a regime.

Quando conviene e perché

La disciplina prevede due strade per uscire dal perimetro delle società di comodo: le cause di esclusione (elencate nello stesso art. 30) e le cause di disapplicazione automatica, individuate dal Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 14 febbraio 2008, poi integrato dal Provvedimento dell’11 giugno 2012.

Tra le cause di esclusione più rilevanti per le PMI strutturate:

  • aver ottenuto un punteggio di affidabilità ISA almeno pari a 9 (o alla media dei punteggi 2024-2025), oppure aver aderito al Concordato Preventivo Biennale (CPB) — condizione prevista dall’art. 9-bis del DL n. 50/2017;
  • avere, nei due esercizi precedenti e in quello in corso, un numero di dipendenti mai inferiore a 10 unità;
  • un valore della produzione (macroclasse A del Conto economico) superiore al totale dell’attivo dello Stato patrimoniale;
  • la partecipazione di un ente pubblico per almeno il 20%, purché diretta e per la maggior parte dell’esercizio.

Facciamo un esempio numerico. Una SRL con immobili per un valore medio di 800.000 euro (aliquota 3%) e titoli/crediti per 200.000 euro (aliquota 1%) dovrebbe dimostrare ricavi presunti pari a 26.000 euro (24.000 + 2.000) per superare il test. Se i ricavi effettivi si fermano a 18.000 euro, la società risulterebbe non operativa — a meno che non raggiunga un punteggio ISA pari almeno a 9, situazione che le consentirebbe di applicare la causa di esclusione senza dover nemmeno compilare il resto del prospetto.

Le cause di disapplicazione, invece, riguardano situazioni oggettive: procedure concorsuali, sequestro penale con amministratore giudiziario, immobili locati a enti pubblici o a canone vincolato, partecipazioni in società non di comodo. In assenza di una causa automatica, resta comunque possibile presentare un interpello probatorio ai sensi dell’art. 30, comma 4-bis, della Legge n. 724/94 — anche se, dopo le modifiche allo Statuto del contribuente (art. 1, comma 1, D.Lgs. n. 219/2023), questa via è oggi riservata solo ai soggetti in regime di adempimento collaborativo o che presentano istanze sui nuovi investimenti.

Attenzione a questi aspetti

Alcuni errori ricorrono con frequenza preoccupante:

  • confondere il primo esercizio con una causa di esclusione automatica: attenzione, perché le società neocostituite a seguito di conferimento, trasformazione, scissione o fusione propria non beneficiano di questa causa, in quanto proseguono un’attività già esistente e non ne avviano una nuova;
  • sottovalutare il criterio di valutazione degli immobili rivalutati: come chiarito dalla Risoluzione 20 dicembre 2013, n. 101/E e ribadito dalla Circolare 27 aprile 2017, n. 14/E, finché la rivalutazione non produce effetto fiscale, il valore da utilizzare nel test resta quello ante rivalutazione — un dettaglio che, se ignorato, altera in modo significativo il calcolo;
  • compilare in modo scorretto il quadro RS del Modello Redditi 2026, dove le caselle di esclusione e disapplicazione richiedono codici specifici e, nella maggior parte dei casi, escludono la compilazione del resto del prospetto;
  • dimenticare l’impegno allo scioglimento per le società in liquidazione: chi assume l’impegno di cancellarsi dal Registro Imprese entro il termine della dichiarazione successiva (in generale il 31.10.2027) può beneficiare della disapplicazione per gli ultimi tre periodi d’imposta, ma va gestito con il codice corretto a seconda che l’impegno sia già stato assunto in precedenza o venga assunto solo ora.

Conclusione

La disciplina delle società di comodo continua a essere un terreno delicato, soprattutto per le holding e le società che detengono immobili o partecipazioni senza una gestione operativa intensa. Conoscere in anticipo quale causa di esclusione o disapplicazione si applica al proprio caso, e documentarla correttamente nel Modello Redditi, è l’unico modo per evitare accertamenti basati su presunzioni che, con la giusta pianificazione, potevano essere superate in partenza.

Domande frequenti

Se la mia SRL ha aderito al CPB, sono automaticamente esclusa dalla disciplina delle società di comodo? Sì, l’adesione al Concordato Preventivo Biennale (2024-2025 o 2025-2026) costituisce di per sé una causa di esclusione automatica, secondo quanto previsto dal Provvedimento del 22 aprile 2026. Non serve un punteggio ISA minimo se si è aderito al CPB: basta indicare il codice corretto nel prospetto del quadro RS del Modello Redditi, senza compilare il resto dei righi.

Cosa succede se la mia società è in liquidazione da anni? Le società in liquidazione restano, in linea generale, soggette alla disciplina. Tuttavia, se in una dichiarazione precedente è già stato assunto l’impegno alla cancellazione dal Registro Imprese entro il termine della dichiarazione successiva, si beneficia della disapplicazione per gli ultimi tre periodi d’imposta, utilizzando il codice dedicato. Il codice cambia a seconda che l’impegno sia nuovo o già assunto in passato.

Il primo anno della mia srl neocostituita conta per il test di operatività? No: la Cassazione, con l’ordinanza n. 22007/2025, ha confermato che il primo esercizio sociale va sempre escluso dal calcolo del triennio di riferimento. Attenzione però: questa regola non si applica se la società nasce da un conferimento, trasformazione, scissione o fusione, perché in quei casi non si tratta di una nuova attività d’impresa.


Hai una holding o una società che detiene immobili e partecipazioni con ricavi non sempre lineari? Il rischio di essere qualificati “di comodo” si valuta prima di presentare la dichiarazione, non dopo un accertamento. Parliamone.

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