La tua società detiene Bitcoin o Ethereum? Ecco come vanno contabilizzate e tassate

Fabio Pratesi, Dottore Commercialista


Sempre più società di capitali detengono cripto-attività in portafoglio, spesso come forma di diversificazione della liquidità aziendale. Il problema è che i principi contabili nazionali non hanno mai disciplinato in modo specifico questa fattispecie, lasciando amministratori e imprenditori nell’incertezza su come iscriverle in bilancio e, soprattutto, su cosa succede quando il loro valore sale o scende a fine esercizio. Un chiarimento recente dell’Agenzia delle Entrate, sviluppato insieme all’OIC, permette finalmente di fare ordine.


Cos’è e come funziona


Le cripto-valute — Bitcoin, Ethereum, Solana e simili — condividono tre caratteristiche: sono valute digitali registrate su un registro distribuito protetto da crittografia, non sono emesse da un’autorità centrale e non danno luogo a un contratto tra il titolare e una controparte. Proprio perché i principi contabili nazionali non prevedono una disciplina diretta per questa fattispecie, trova applicazione il criterio residuale dell’OIC n. 11, par. 4: in assenza di norme specifiche, la società deve individuare un trattamento contabile facendo riferimento, in via analogica, ai principi che disciplinano casi simili, e in subordine alle finalità e ai postulati di bilancio.


Applicando questo criterio, l’OIC n. 24, par. 9 definisce i beni immateriali come beni non monetari, individualmente identificabili, privi di consistenza fisica e normalmente rappresentati da diritti giuridicamente tutelati; l’identificabilità individuale ricorre quando il bene è separabile (vendibile, trasferibile, dato in licenza) oppure deriva da diritti contrattuali o legali. Le cripto-valute rientrano in questa definizione: sono prive di consistenza fisica, non attribuiscono il diritto a incassare un importo di denaro determinato e possono essere cedute separatamente dalla società.


Da qui discende la classificazione in bilancio, governata dal criterio di destinazione previsto dall’art. 2424-bis, comma 1, c.c., secondo cui gli elementi patrimoniali destinati a un utilizzo durevole vanno iscritti tra le immobilizzazioni:


  • Immobilizzazioni immateriali (OIC n. 24), se le cripto-valute sono destinate a rimanere stabilmente nel patrimonio della società;Rimanenze di magazzino (OIC n. 13), se sono acquistate per la rivendita nel corso della normale attività.

Quando conviene e perché


La distinzione non è solo formale: cambia il criterio di valutazione successivo. Se iscritte tra le immobilizzazioni immateriali, in base al richiamo analogico all’OIC n. 16, par. 58 (relativo ai cespiti la cui utilità non si esaurisce nel tempo, come terreni e opere d’arte), le cripto-valute non sono soggette ad ammortamento. Restano però applicabili le regole dell’OIC n. 9 sulle svalutazioni per perdite durevoli di valore: il valore recuperabile va determinato esclusivamente sulla base del fair value al netto dei costi di vendita.


Se invece le cripto-valute sono classificate tra le rimanenze, l’iscrizione iniziale avviene al costo di acquisto e la valutazione successiva al minore tra costo di acquisto e valore di realizzazione desumibile dal mercato, individuato anche in questo caso nel fair value al netto dei costi di vendita (OIC n. 13).


Sul piano fiscale, l’art. 110, comma 3-bis, TUIR stabilisce una deroga rilevante: i componenti positivi e negativi che derivano dalla valutazione delle cripto-attività a fine esercizio non concorrono alla formazione del reddito, indipendentemente dalla loro imputazione a conto economico. La deroga si applica anche ai fini IRAP (art. 1, comma 132, Legge n. 213/2023). Come confermato dalla Risposta a interpello n. 78/2025, questa neutralità fiscale è integrale e prevale sulla disciplina ordinaria dell’art. 92 TUIR in materia di variazioni delle rimanenze.


Esempio pratico. Una SRL acquista Ethereum per 50.000 euro, classificandoli tra le immobilizzazioni immateriali. A fine esercizio il fair value scende a 42.000 euro: in bilancio si rileva una svalutazione di 8.000 euro (OIC n. 9), ma questa svalutazione è fiscalmente irrilevante sia ai fini IRES che IRAP. In dichiarazione dei redditi occorrerà quindi operare una variazione in aumento di 8.000 euro, per neutralizzare l’effetto contabile. Se l’anno successivo il fair value risale a 47.000 euro, la ripresa di valore di 5.000 euro sarà anch’essa irrilevante fiscalmente, con corrispondente variazione in diminuzione.


Attenzione a questi aspetti


La classificazione tra immobilizzazioni e rimanenze non è una scelta libera né stabile nel tempo: dipende dall’effettiva destinazione economica delle cripto-attività e va documentata con coerenza nelle politiche contabili adottate. Un cambio di classificazione non giustificato da un mutamento oggettivo delle finalità di detenzione espone la società a contestazioni in sede di verifica.


Va inoltre chiarito che la neutralità fiscale riguarda esclusivamente le componenti valutative, non i costi e i ricavi da compravendita: questi ultimi restano pienamente imponibili, senza tenere conto delle oscillazioni di valore delle rimanenze finali. È un punto spesso frainteso, che genera disallineamenti tra utile civilistico e reddito imponibile da gestire correttamente in dichiarazione.


Infine, se il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate comporta una modifica delle politiche contabili già adottate in precedenza dalla società, tale modifica va trattata come cambiamento di principi contabili ai sensi dell’OIC n. 29, con i relativi obblighi di informativa in nota integrativa.


Conclusione


Il quadro che emerge è più solido di quanto si potrebbe pensare: pur in assenza di una disciplina contabile dedicata, l’applicazione analogica dei principi OIC esistenti consente di classificare e valutare correttamente le cripto-valute in bilancio, mentre l’art. 110, comma 3-bis, TUIR garantisce una sostanziale neutralità fiscale delle valutazioni di fine esercizio. Resta fondamentale, tuttavia, gestire con precisione il disallineamento tra dato contabile e dato fiscale in dichiarazione dei redditi.


Domande frequenti


Le cripto-valute in azienda vanno sempre ammortizzate?
No. Se classificate tra le immobilizzazioni immateriali, in via analogica all’OIC n. 16, par. 58, non sono soggette ad ammortamento, trattandosi di beni la cui utilità non si esaurisce con il tempo. Restano comunque soggette a svalutazione per perdite durevoli di valore ai sensi dell’OIC n. 9, qualora il fair value scenda in modo stabile sotto il costo di acquisto.


Se il valore delle mie cripto-valute scende a fine anno, pago meno tasse?
No. L’art. 110, comma 3-bis, TUIR esclude dalla formazione del reddito sia i componenti positivi che quelli negativi derivanti dalla valutazione delle cripto-attività a fine esercizio. La svalutazione o la ripresa di valore restano quindi fiscalmente irrilevanti e vanno neutralizzate con apposite variazioni in dichiarazione.


Che differenza c’è tra tenere le cripto-valute come immobilizzazione o come rimanenza?
Dipende dalla destinazione economica: se sono detenute stabilmente nel patrimonio aziendale sono immobilizzazioni immateriali (OIC n. 24); se acquistate per la rivendita nell’ambito dell’attività ordinaria sono rimanenze di magazzino (OIC n. 13). Cambia il criterio di valutazione successivo, ma non la neutralità fiscale delle valutazioni.



La tua società detiene cripto-valute e non sai come sono state classificate in bilancio l’anno scorso? Un errore di impostazione iniziale si trascina negli esercizi successivi e può generare disallineamenti difficili da correggere. Parliamone.


Contatta lo Studio Pratesi

Panoramica privacy

Questo sito utilizza i Cookies per fornirti la migliore esperienza di navigazione possibile. Le informazioni sui Cookie sono memorizzate nel tuo browser e ci aiutano a capire quali contenuti o sezioni del sito sono ritenute più interessanti oltre a permetterci di personalizzarli e adattarli alle preferenze di ogni visitatore.

Puoi visitare la nostra Privacy Policy cliccando qui.