di Fabio Pratesi, Dottore Commercialista
Introduzione
Se hai una holding industriale — o stai valutando di costituirne una — il momento della chiusura del bilancio di esercizio non è una formalità da delegare in fretta. È, al contrario, uno dei momenti in cui si misura la qualità della struttura societaria che hai costruito. Il bilancio 2025 arriva con alcune novità rilevanti, in particolare sul fronte della derivazione rafforzata e sulla chiusura definitiva delle deroghe post-pandemia. Vale la pena capirle bene, prima di firmare.
Cos’è e come funziona
Le holding industriali — cioè le società che detengono partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari — redigono il bilancio di esercizio secondo gli schemi del Codice civile, applicando i Principi contabili nazionali OIC. Non si tratta, quindi, di un bilancio “speciale”: le regole sono le stesse che si applicano a qualsiasi società commerciale o produttiva.
Ciò che distingue il bilancio di una holding è la sua struttura tipica. I componenti reddituali caratteristici — interessi attivi e passivi, dividendi, plusvalenze e minusvalenze da cessione di partecipazioni — vanno collocati nel gruppo C del Conto economico (proventi e oneri finanziari). Se la holding non svolge altra attività operativa, la voce A (valore della produzione) risulterà nulla, mentre nella voce B compariranno i soli costi per servizi, come le spese professionali e le spese generali. Questa struttura ha una conseguenza fiscale immediata: il ROL (Risultato Operativo Lordo) risulterà tipicamente negativo, rendendo difficile — se non impossibile — la deducibilità degli oneri finanziari ai sensi dell’art. 96 TUIR.
Le holding “statiche” e le restrizioni dell’art. 24, Legge n. 238/2021
Per le cosiddette imprese di partecipazione finanziaria — quelle il cui unico oggetto è l’acquisizione, la gestione e la valorizzazione di partecipazioni senza coinvolgimento diretto nella gestione delle partecipate, in recepimento della Direttiva 2013/34/UE — il legislatore ha introdotto alcune restrizioni specifiche tramite l’art. 24 della Legge n. 238/2021:
- Impossibilità di redigere il bilancio in forma micro-impresa (art. 2435-ter c.c.), anche se i requisiti dimensionali sarebbero soddisfatti;
- Obbligo della relazione sulla gestione, anche per chi redige il bilancio in forma abbreviata (deroga all’esonero previsto dall’art. 2435-bis, comma 6, c.c.);
- Impossibilità di applicare alcune semplificazioni dello stato patrimoniale previste dall’art. 2435-bis, comma 2, c.c.
Il risultato pratico è che la maggior parte delle holding “statiche” si troverà a redigere un bilancio abbreviato corredato da relazione sulla gestione.
La derivazione rafforzata: il quadro aggiornato dal D.Lgs. n. 192/2025
La questione della derivazione rafforzata per le holding è stata a lungo controversa. Il nodo centrale era il seguente: l’applicazione della derivazione rafforzata (art. 83 TUIR) era in passato riservata ai soggetti che non presentavano i requisiti delle micro-imprese; chi rientrava in quei limiti dimensionali — come molte holding — ne era escluso a prescindere dalla forma di bilancio adottata (chiarimento Telefisco del 1° febbraio 2018).
Con l’art. 8, comma 1, D.L. n. 73/2022 (Decreto Semplificazioni fiscali) era stato fatto un primo passo: la derivazione rafforzata era stata estesa anche a chi, pur avendo i requisiti della micro-impresa, optava per il bilancio in forma ordinaria. Il bilancio abbreviato, però, restava escluso.
Il cambio definitivo è arrivato con gli artt. 3, comma 1, lett. a) e 4, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 192/2025, che hanno modificato nuovamente l’art. 83 TUIR: la derivazione rafforzata viene ora riconosciuta a tutti i soggetti che redigono il bilancio secondo le disposizioni del Codice civile — sia in forma ordinaria sia in forma abbreviata — con esclusione delle sole micro-imprese che non abbiano esercitato l’opzione per la forma ordinaria o abbreviata. Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, quindi in pratica a partire dall’esercizio 2025.
Quando conviene e perché
Per una holding che redige il bilancio in forma abbreviata con relazione sulla gestione — come imposto dall’art. 24, Legge n. 238/2021 — accedere alla derivazione rafforzata significa che le qualificazioni contabili previste dai Principi OIC trovano piena rilevanza fiscale, senza la necessità di operare variazioni extracontabili per allineare il dato civilistico a quello fiscale. Questo semplifica la gestione fiscale della società e riduce il rischio di errori nelle dichiarazioni dei redditi.
Esempio pratico: una holding che iscrive a bilancio una plusvalenza da cessione di partecipazione applicando il criterio contabile previsto dall’OIC 20 potrà fare affidamento su quella qualificazione anche ai fini fiscali, nei limiti della normativa vigente (incluso, ove applicabile, il regime PEX di cui all’art. 87 TUIR).
Attenzione a questi aspetti
1. Fine delle deroghe post-pandemia. A partire dai bilanci 2025 cessano definitivamente i regimi derogatori introdotti durante l’emergenza sanitaria: la sospensione degli ammortamenti e la sterilizzazione delle perdite non sono più applicabili. Chi aveva ancora ammortamenti sospesi in bilancio deve ora affrontare il tema con attenzione.
2. Eccezione per i titoli in circolante. Sopravvive, per il 2025 e il 2026, la facoltà di valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel patrimonio (titoli iscritti nel circolante) al valore di iscrizione risultante dall’ultimo bilancio approvato, anziché al valore di realizzazione desumibile dall’andamento di mercato. La facoltà è prevista dall’art. 1, comma 65, Legge n. 199/2025 (Legge di bilancio 2026), con esclusione delle perdite di carattere durevole. Il comma 66 della medesima norma impone però di accantonare a una riserva indisponibile la differenza tra il valore iscritto e il valore di mercato, al netto dell’effetto fiscale.
3. ROL negativo e deducibilità degli oneri finanziari. La struttura del Conto economico tipica di una holding genera quasi sistematicamente un ROL negativo, con conseguente impossibilità di dedurre gli oneri finanziari nell’esercizio. Gli interessi passivi non dedotti possono essere riportati agli esercizi successivi ai sensi dell’art. 96 TUIR, ma occorre monitorarne attentamente l’evoluzione.
4. Obbligo della relazione sulla gestione. Non si tratta di un adempimento formale da compilare in pochi minuti: per le holding “statiche”, la relazione sulla gestione deve essere redatta con cura e riflettere la realtà gestionale e patrimoniale della società. Una relazione superficiale espone a rischi in caso di contestazioni o contenziosi.
Conclusione
Il bilancio 2025 delle holding industriali è un documento che porta con sé più novità di quanto sembri. L’estensione della derivazione rafforzata ai bilanci abbreviati, introdotta dal D.Lgs. n. 192/2025, è un segnale positivo per la gestione fiscale di queste strutture; al tempo stesso, la fine delle deroghe post-pandemia e le regole specifiche per le holding “statiche” richiedono attenzione e competenza nella redazione. Non è un bilancio che si può improvvisare.
FAQ
Le holding industriali possono redigere il bilancio in forma semplificata per micro-imprese? No. Per le società il cui oggetto esclusivo è l’acquisizione e la gestione di partecipazioni — le cosiddette holding “statiche” — l’art. 24 della Legge n. 238/2021 esclude espressamente la possibilità di adottare il bilancio in forma micro-impresa previsto dall’art. 2435-ter c.c., anche se la società rientra nei limiti dimensionali previsti dalla norma.
Cos’è la derivazione rafforzata e perché è importante per una holding? La derivazione rafforzata, disciplinata dall’art. 83 TUIR, consente che le qualificazioni, classificazioni e imputazioni temporali operate secondo i Principi contabili OIC abbiano piena rilevanza fiscale. Per una holding, significa che il trattamento contabile di dividendi, plusvalenze e altri componenti finanziari trova diretto riconoscimento nel calcolo del reddito imponibile, semplificando la gestione dichiarativa e riducendo il rischio di disallineamenti tra dato civilistico e fiscale.
Cosa succede agli ammortamenti sospesi negli anni scorsi? Le deroghe che consentivano di sospendere gli ammortamenti nei bilanci degli esercizi durante e dopo la pandemia sono definitivamente cessate a partire dal bilancio 2025. Chi aveva ancora quote di ammortamento sospese deve riprenderne il calcolo regolare, con impatto diretto sul risultato d’esercizio. È opportuno verificare la situazione caso per caso con il proprio consulente, anche in ottica di pianificazione fiscale.