Scissione mediante scorporo e stabile organizzazione: cosa succede alle riserve in sospensione d’imposta?

di Fabio Pratesi, Dottore Commercialista




Introduzione

Quando una società estera decide di riorganizzare la propria presenza in Italia attraverso una scissione mediante scorporo, il rischio più sottovalutato — e potenzialmente più costoso — riguarda le riserve in sospensione d’imposta. Non saltano all’occhio nei prospetti iniziali, ma condizionano in modo concreto la struttura fiscale dell’intera operazione. Ignorarle può trasformare un’operazione progettata come fiscalmente neutrale in qualcosa di ben diverso.


Cos’è la scissione mediante scorporo e come funziona

La scissione mediante scorporo è una figura giuridica relativamente recente nel nostro ordinamento: è stata introdotta dal D.Lgs. 2 marzo 2023, n. 19, che ha aggiunto l’art. 2506.1 c.c. al codice civile. Si differenzia dalla scissione tradizionale ex art. 2506 c.c. per un elemento fondamentale: le partecipazioni nelle società beneficiarie vengono assegnate non ai soci della scissa, ma direttamente alla società scissa stessa. In sostanza, la scissa trasferisce asset e riceve in cambio quote o azioni della beneficiaria.

Sul piano fiscale, l’operazione rientra nel regime di neutralità previsto dall’art. 173 del TUIR. Per i casi che coinvolgono società non residenti dotate di una stabile organizzazione in Italia, le regole specifiche sono contenute nel comma 15-ter.1 del medesimo articolo.

Il caso che interessa maggiormente nella pratica è il seguente: una società estera scorpora, ai sensi dell’art. 2506.1 c.c., tutto o parte del patrimonio della propria stabile organizzazione italiana a favore di una società beneficiaria residente, attribuendosi la partecipazione direttamente — cioè in capo alla società estera — anziché mantenerla nel patrimonio della stabile organizzazione italiana.

In questo schema, la lett. b) del comma 15-ter.1 dell’art. 173 TUIR stabilisce una regola precisa: il patrimonio netto che si forma in capo alla società beneficiaria residente assume natura fiscale di riserva di capitali, ma soltanto per la parte che non è destinata a ricostituire le eventuali riserve in sospensione d’imposta presenti nel fondo di dotazione della stabile organizzazione.


Quando conviene e perché: i due scenari

La norma delinea due scenari distinti, a seconda della composizione del fondo di dotazione della stabile organizzazione al momento dell’operazione.

Scenario 1 — Nessuna riserva in sospensione d’imposta nel fondo di dotazione

Se nel fondo di dotazione non sono presenti riserve in sospensione d’imposta, l’intero patrimonio netto della beneficiaria derivante dalla scissione assume natura fiscale di riserva di capitali. L’operazione si chiude con la massima semplicità: nessun vincolo aggiuntivo da gestire, nessun obbligo di ricostituzione.

Scenario 2 — Presenza di riserve in sospensione d’imposta

Se invece nel fondo di dotazione sono presenti riserve in sospensione d’imposta, il patrimonio netto della beneficiaria deve essere prioritariamente destinato a ricostituirle. Solo l’eventuale eccedenza potrà assumere natura fiscale di riserva di capitali.

La logica è coerente con quella delle scissioni tradizionali: quando la partecipazione nella beneficiaria viene attribuita direttamente alla società estera — e non rimane nel patrimonio della stabile organizzazione — il fondo di dotazione di quest’ultima si riduce esattamente come avverrebbe in una scissione ex art. 2506 c.c. Ne consegue la necessità di preservare i vincoli di sospensione d’imposta con i medesimi meccanismi normativi.


Attenzione a questi aspetti

Il punto critico dell’intera operazione è l’obbligo di ricostituzione delle riserve in sospensione d’imposta, disciplinato dal comma 9 dell’art. 173 TUIR. La norma distingue due tipologie di vincolo, con conseguenze operative diverse.

Vincolo con connessione specifica a determinati elementi patrimoniali: il vincolo segue il destino degli asset a cui è collegato. Se questi rimangono nella stabile organizzazione, il vincolo resta lì integralmente; se gli asset vengono scorporati verso la beneficiaria, il vincolo si trasferisce con loro e dovrà essere ricostituito nel patrimonio netto della società beneficiaria residente.

Vincolo senza connessione specifica a determinati elementi patrimoniali: il trasferimento del vincolo avviene in misura proporzionale al rapporto tra il valore netto contabile del fondo di dotazione “rimasto” nella stabile organizzazione e quello “scorporato” verso la beneficiaria. Fa eccezione il caso in cui venga scorporata l’intera stabile organizzazione italiana: in tale ipotesi, tutti i vincoli in sospensione d’imposta si trasferiscono integralmente sul patrimonio netto della società beneficiaria.

Vale la pena evidenziare un elemento spesso trascurato: questa problematica non si pone affatto se, dopo la scissione, la partecipazione nella società beneficiaria residente rimane nel patrimonio della stabile organizzazione italiana — anziché essere attribuita direttamente alla società estera. In quella configurazione, il fondo di dotazione della stabile organizzazione non subisce riduzioni e i vincoli di sospensione d’imposta restano intatti, senza necessità di ricostituzione.

L’errore più frequente in queste operazioni è non censire correttamente le riserve in sospensione d’imposta presenti nel fondo di dotazione prima di avviare la progettazione dell’operazione. Una ricognizione fiscale accurata in fase preliminare è indispensabile: trovarsi a dover ricostituire riserve non previste può alterare la struttura del patrimonio netto della beneficiaria e, di conseguenza, le scelte di distribuzione future.


Conclusione

La scissione mediante scorporo di una stabile organizzazione italiana offre opportunità concrete di riorganizzazione societaria transnazionale, ma richiede una mappatura fiscale preventiva rigorosa. Le riserve in sospensione d’imposta non sono un dettaglio tecnico da affrontare a operazione avviata: vanno identificate e gestite in fase di progettazione. Se stai valutando un’operazione di questo tipo, lo Studio Pratesi è a disposizione per un’analisi personalizzata della tua situazione specifica.


FAQ

1. Cosa si intende per “fondo di dotazione” della stabile organizzazione? Il fondo di dotazione è l’equivalente del patrimonio netto per la stabile organizzazione in Italia: rappresenta le risorse assegnate dalla casa madre estera alla propria struttura italiana. Non è composto da quote o azioni come il capitale sociale di una società residente, ma rileva fiscalmente in modo analogo. Al suo interno possono essere presenti riserve in sospensione d’imposta che, se non correttamente gestite in caso di scorporo, generano obblighi di ricostituzione ai sensi dell’art. 173, comma 9, TUIR.

2. Se la partecipazione nella beneficiaria rimane nella stabile organizzazione, il problema delle riserve non si pone? Esattamente. Se, dopo la scissione mediante scorporo, la partecipazione nella società beneficiaria residente viene mantenuta nel patrimonio della stabile organizzazione italiana — anziché attribuita direttamente alla società estera — il fondo di dotazione non subisce riduzioni e i vincoli di sospensione d’imposta restano intatti. La criticità emerge solo nella configurazione “diretta”, disciplinata dalla lett. b) del comma 15-ter.1 dell’art. 173 TUIR.

3. Come si calcola la quota di riserve senza connessione specifica da ricostituire in capo alla beneficiaria? Il trasferimento avviene in misura proporzionale al rapporto tra il valore netto contabile del fondo di dotazione rimasto nella stabile organizzazione e quello scorporato verso la beneficiaria, in applicazione dell’art. 173, comma 9, TUIR. Se viene scorporata l’intera stabile organizzazione italiana, i vincoli si trasferiscono integralmente sul patrimonio netto della società beneficiaria, senza necessità di calcoli proporzionali.

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