Autore: Fabio Pratesi, Dottore Commercialista
Introduzione
Se la tua impresa opera nel mondo degli appalti — pubblici o privati — conosci bene il peso burocratico dei controlli fiscali. Ogni mese, committenti e subcommittenti verificano la tua posizione tributaria prima di pagarti. In questo scenario, il DURF — il Documento Unico di Regolarità Fiscale — è diventato uno strumento chiave: chi ce l’ha, semplifica drasticamente i rapporti contrattuali; chi non ce l’ha, si trova a produrre ogni mese una mole di documentazione. La domanda che mi pongono sempre più spesso i clienti che operano in questo settore è: “Dottore, ho ricevuto qualche avviso bonario negli ultimi anni — questo mi preclude il DURF?”. La risposta, finalmente chiarita dall’Agenzia delle Entrate, è rassicurante. Ma andiamo con ordine.
Cos’è il DURF e come funziona
Il DURF (Documento Unico di Regolarità Fiscale) è la certificazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate che attesta l’affidabilità tributaria di un’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice. Si affianca, sul piano fiscale, al DURC che INPS e INAIL emettono per la regolarità contributiva.
La disciplina è contenuta nell’art. 17-bis del D.Lgs. n. 241/1997, come modificato dalla Legge n. 157/2019, e si applica agli appalti e subappalti di importo annuo superiore a 200.000 euro, caratterizzati da un prevalente utilizzo di manodopera. In assenza del DURF, le imprese sono tenute a trasmettere al committente — entro cinque giorni lavorativi dalla scadenza del termine di versamento delle ritenute — i Modelli F24 relativi ai pagamenti effettuati sui lavoratori impiegati, insieme a un elenco nominativo dettagliato con codice fiscale, ore lavorate, retribuzioni e ritenute. Chi possiede il DURF è esonerato da questo obbligo mensile, rendendo i rapporti contrattuali molto più fluidi.
Il quadro interpretativo di riferimento è la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1/E del 2020.
Quando conviene e quali sono i requisiti per ottenerlo
Il DURF non è accessibile a tutti: è riservato alle imprese che possono dimostrare una solidità fiscale concreta. I requisiti da soddisfare congiuntamente sono:
- Anzianità di attività di almeno tre anni — chi ha avviato l’impresa da meno di tre anni non può richiederlo.
- Regolarità negli obblighi dichiarativi — le dichiarazioni fiscali devono essere state presentate correttamente.
- Versamenti nel conto fiscale non inferiori al 10% dei ricavi o compensi dichiarati nell’ultimo triennio — è il requisito quantitativo più delicato.
- Assenza di debiti rilevanti scaduti — non devono risultare iscrizioni a ruolo, accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione per importi superiori a 50.000 euro, salvo sospensione. I debiti compresi in piani di rateazione regolarmente in corso non precludono la certificazione.
Una volta ottenuto, il DURF è valido quattro mesi ed è disponibile dal terzo giorno lavorativo di ogni mese. Sia l’istanza sia il certificato sono esenti da imposta di bollo e tributi speciali.
Il chiarimento sui pagamenti da avviso bonario: cosa cambia
Il punto più discusso riguarda la soglia del 10%. Per determinare se un’impresa ha versato abbastanza nel triennio, occorre capire quali pagamenti rientrano nel conteggio.
La Risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 63 del 3 marzo 2026 ha fatto chiarezza su un caso pratico molto comune: un’impresa operante nel settore degli appalti che, nel triennio di osservazione, aveva effettuato pagamenti ordinari (ritenute, IVA, imposte dirette, contributi), versamenti in ravvedimento operoso, e pagamenti a seguito di avvisi bonari emessi ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972.
La domanda era semplice: i versamenti derivanti da avvisi bonari possono essere conteggiati per raggiungere la soglia del 10%?
L’Agenzia ha risposto in modo favorevole. Richiamando la Circolare n. 1/E/2020 — che include nel numeratore del rapporto tutti i versamenti F24 per tributi, contributi e premi INAIL al lordo dei crediti compensati, escludendo solo i pagamenti di debiti iscritti a ruolo — ha affermato che anche le somme versate in seguito ad avvisi bonari concorrono al calcolo. La motivazione è chiara: tali pagamenti attestano la volontà e la capacità del contribuente di adempiere ai propri obblighi tributari, pur a seguito di una segnalazione dell’amministrazione.
In sintesi, nel calcolo del 10% rientrano:
- Versamenti ordinari (imposte, IVA, ritenute, contributi)
- Somme pagate con ravvedimento operoso
- Importi versati a seguito di avvisi bonari (artt. 36-bis D.P.R. 600/1973 e 54-bis D.P.R. 633/1972)
Restano esclusi: i pagamenti di debiti iscritti a ruolo e affidati agli agenti della riscossione.
Attenzione a questi aspetti
Il chiarimento è positivo, ma non basta per abbassare la guardia. Alcuni punti critici meritano attenzione:
- Il requisito dei tre anni è inderogabile. Le imprese neo-costituite non possono accedere al DURF indipendentemente dalla loro correttezza fiscale, e devono quindi assolvere gli obblighi documentali mensili per tutta la durata del triennio.
- La soglia del 10% va verificata con attenzione. Il calcolo va fatto sui versamenti complessivi del triennio rispetto ai ricavi dichiarati nello stesso periodo. Un valore di ricavi molto elevato e versamenti contenuti — ad esempio per un forte utilizzo di crediti in compensazione — potrebbe non essere sufficiente.
- I debiti iscritti a ruolo restano un ostacolo. Se l’impresa ha pendenze affidate agli agenti della riscossione superiori a 50.000 euro senza sospensione e senza piano di rateazione attivo, il DURF non può essere rilasciato, indipendentemente dal resto.
- Il DURF dura solo quattro mesi. Va rinnovato periodicamente: la mancata tempestività nella richiesta può creare interruzioni operative nei rapporti contrattuali.
Conclusione
Il DURF è uno strumento che premia le imprese fiscalmente affidabili, semplifica i rapporti con i committenti e riduce il carico documentale mensile. Il chiarimento della Risposta n. 63/2026 allarga il perimetro dei versamenti computabili, includendo anche le somme versate a seguito di avvisi bonari: una buona notizia per molte imprese che operano nel settore degli appalti.
Se gestisci un’impresa in questo ambito e vuoi verificare se hai i requisiti per richiedere il DURF — o se stai cercando di ottimizzare la tua posizione fiscale in vista del rinnovo — lo studio è a disposizione per una valutazione personalizzata della tua situazione.
FAQ
Ho ricevuto un avviso bonario qualche anno fa e ho pagato. Questo mi penalizza per il DURF? No, anzi. Secondo la Risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 63 del 3 marzo 2026, i versamenti eseguiti tramite Modello F24 a seguito di avvisi bonari — emessi ai sensi degli artt. 36-bis D.P.R. 600/1973 e 54-bis D.P.R. 633/1972 — rientrano nel calcolo del requisito quantitativo del 10% dei ricavi. Pagarli tempestivamente dimostra affidabilità fiscale e contribuisce al raggiungimento della soglia.
Ho un piano di rateazione in corso con l’Agenzia delle Entrate: posso comunque ottenere il DURF? Sì, a condizione che il piano di rateazione sia regolarmente in corso e non sia intervenuta alcuna decadenza. La normativa (art. 17-bis D.Lgs. n. 241/1997) esclude dalla causa ostativa i debiti compresi in piani rateali attivi: ciò che conta è la continuità dei pagamenti e l’assenza di decadenza dal beneficio.
Il DURF è obbligatorio o è una scelta dell’impresa? È una scelta, ma conveniente. Chi non lo possiede deve trasmettere ogni mese al committente i Modelli F24 relativi alle ritenute sui lavoratori impiegati nell’appalto, insieme all’elenco nominativo dettagliato (codice fiscale, ore lavorate, retribuzioni, ritenute). Il DURF elimina questo obbligo, rendendo i rapporti contrattuali più snelli. Per le imprese strutturate che operano su più cantieri, il beneficio operativo è rilevante.