Affrancamento riserve in sospensione d’imposta: una nuova opportunità

L’articolo 14 del D.Lgs. 192/2024 introduce la possibilità di affrancare le riserve in sospensione d’imposta presenti al 31/12/2024, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva del 10%. Questo affrancamento si applica ai saldi attivi di rivalutazione, alle riserve e ai fondi in sospensione d’imposta. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che sono incluse le riserve per le quali l’imposizione è rinviata al momento della distribuzione o al verificarsi di un presupposto che determina il venire meno del regime di sospensione. Alcuni esempi includono fondi iscritti a seguito di leggi di rivalutazione dei beni d’impresa, condoni e disposizioni per lo sviluppo delle piccole imprese. L’articolo 14 non prevede l’obbligo di un affrancamento totale, quindi l’ammontare delle riserve oggetto di affrancamento può essere anche parziale. L’unico limite è rappresentato dall’ammontare delle riserve in sospensione d’imposta esistenti al 31/12/2023 e che residuano al 31/12/2024. Il versamento dell’imposta sostitutiva, nella misura del 10% dell’ammontare affrancato, avviene in 4 quote annuali di pari importo. Con il versamento, la riserva assume la qualifica di riserva libera, distribuibile e non imponibile per l’impresa che opera l’affrancamento, mantenendo l’originaria natura di riserva di utili o di capitali. Nel caso di affrancamento di una riserva di utili in sospensione d’imposta, la stessa diviene liberamente disponibile, con applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 47, comma 1, Tuir, che prevede la presunzione di prioritaria distribuzione delle riserve di utili rispetto alle riserve di capitali. Per i soci di società di capitali, l’affrancamento non libera dalla tassazione al momento della distribuzione della riserva. Nel caso di società di persone, l’affrancamento determina un effetto “liberatorio” per i soci, in quanto l’importo affrancato dalla società si considera imputato per trasparenza in capo al socio, senza ulteriore imposizione.