Fabio Pratesi, Dottore Commercialista
Capita spesso: durante un sabato pomeriggio affollato, un cliente paga con carta ma lo scontrino non viene battuto correttamente, oppure il registratore telematico registra un annullo che il POS non “vede” allo stesso modo. Fino a poco tempo fa, episodi come questo potevano trasformarsi in una contestazione formale, a prescindere dalla loro reale gravità. Una norma recente ha introdotto un margine di tolleranza pensato proprio per questi casi, ma comprenderne i confini esatti è essenziale per non farsi trovare impreparati.
Cos’è e come funziona
Dal 1° gennaio 2026, per effetto della modifica apportata dalla Legge di bilancio 2025 all’art. 2 del D.Lgs. n. 127/2015, è entrato in vigore l’obbligo di piena integrazione tra il sistema di accettazione dei pagamenti elettronici (POS, app di incasso o soluzioni analoghe) e il registratore telematico. I due strumenti devono restare costantemente collegati, in modo che ogni incasso digitale trovi corrispondenza puntuale nei corrispettivi giornalieri memorizzati e trasmessi all’Agenzia delle Entrate.
Un sistema così rigido, tuttavia, rischiava di penalizzare in modo sproporzionato anche i disallineamenti puramente tecnici: blackout momentanei, errori di battitura, annulli non sincronizzati. Per correggere questa criticità è intervenuto il Decreto correttivo “Omnibus” (D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 185 dell’11 agosto 2026), che con l’art. 33 ha modificato l’art. 11, comma 2-quinquies, e l’art. 12 del D.Lgs. n. 471/1997, oltre alle corrispondenti disposizioni del nuovo Testo Unico delle sanzioni tributarie (D.Lgs. n. 173/2024).
La novità introduce una franchigia del 5%: se lo scostamento tra il numero di operazioni con pagamento elettronico registrate ai fini dei corrispettivi e il numero di pagamenti elettronici effettivamente transitati sui circuiti non supera questa soglia, le sanzioni non si applicano. Il calcolo si basa sul numero delle transazioni, non sul loro valore economico, ed è riferito alla singola giornata: non è quindi possibile compensare uno scostamento elevato in un giorno con uno scostamento contenuto in un altro.
Come si applica in pratica e perché conviene presidiarla
La tolleranza opera su due fronti. Da un lato esclude la sanzione fissa prevista per la trasmissione omessa, tardiva o infedele dei dati dei corrispettivi (ordinariamente pari a 100 euro per violazione, con un tetto di 1.000 euro a trimestre). Dall’altro, evita che gli scostamenti marginali contribuiscano al raggiungimento delle quattro violazioni che, in un quinquennio, fanno scattare la sanzione accessoria della sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio, prevista dall’art. 12 del D.Lgs. n. 471/1997.
Un esempio aiuta a comprendere la logica. Un pubblico esercizio che registra 300 transazioni con pagamento elettronico in un giorno, e per 12 di queste riscontra un disallineamento rispetto ai corrispettivi trasmessi, si colloca al 4% (12 su 300): la sanzione non si applica. Diversa la situazione di un’attività con pochi scontrini di importo elevato, ad esempio 4 transazioni giornaliere: un solo disallineamento porta lo scostamento al 25%, ben oltre la soglia di salvaguardia. La franchigia, calcolata in percentuale sul numero di operazioni, protegge quindi in modo asimmetrico le attività ad alto volume rispetto a quelle a basso volume e valore unitario elevato.
Attenzione a questi aspetti
Prima di considerare il problema risolto, è opportuno tenere presenti alcuni limiti strutturali della norma.
La tolleranza riguarda esclusivamente lo scostamento quantitativo nel numero di operazioni: non equivale in alcun modo a un condono su differenze negli importi né tantomeno sulla certificazione di parte del giro d’affari. Se l’errore o l’omissione ha un riflesso diretto sulla liquidazione IVA, la franchigia non si applica e riprende vigore la disciplina ordinaria, con recupero dell’imposta, interessi e sanzioni piene.
Va inoltre ricordato che il calcolo è giornaliero: un’attività che resta sistematicamente sotto la soglia non è comunque esonerata da controlli su base mensile o trimestrale. Gli istituti di pagamento trasmettono periodicamente i flussi POS all’Anagrafe Tributaria, e un disallineamento cumulato significativo tra incassi elettronici e corrispettivi certificati può comunque generare lettere di compliance o inviti al contraddittorio, anche quando ogni singola giornata rientrava formalmente nella franchigia. Alcuni scostamenti ricorrenti trovano peraltro giustificazioni lecite — fatture elettroniche con incasso POS differito, acconti su servizi futuri, gestione di buoni acquisto, sfasamenti di fine mese tra data di vendita e data di accredito — che è opportuno poter documentare in caso di richiesta.
Per questo motivo resta essenziale una riconciliazione periodica e documentata tra gli estratti conto dei circuiti di pagamento e i report di chiusura cassa del registratore telematico, da conservare come supporto in caso di rilievi basati su differenze minime.
Conclusione
La soglia di tolleranza del 5% introdotta dal Decreto correttivo Omnibus rappresenta un correttivo di buon senso rispetto a un sistema sanzionatorio che, nei primi mesi di piena integrazione tra POS e registratori telematici, si era rivelato eccessivamente rigido verso errori di natura tecnica. Non si tratta però di una tutela automatica e incondizionata: opera solo sullo scostamento quantitativo, si calcola su base giornaliera e non sostituisce la necessità di un controllo documentale costante, soprattutto per le attività con pochi scontrini di importo elevato.
FAQ
La tolleranza del 5% mi mette al riparo da qualsiasi contestazione sui corrispettivi?
No. Protegge solo dallo scostamento quantitativo nel numero di operazioni tra POS e registratore telematico, calcolato giorno per giorno. Se l’errore incide sulla liquidazione IVA, o se i controlli incrociati su base mensile o trimestrale evidenziano differenze sistematiche negli incassi, la disciplina ordinaria torna pienamente applicabile, con recupero di imposta, interessi e sanzioni.
Come faccio a sapere se la mia attività rientra nella soglia del 5%?
Occorre confrontare, per ciascuna giornata, il numero di transazioni elettroniche registrate dal circuito di pagamento con il numero di operazioni effettivamente memorizzate e trasmesse dal registratore telematico. Dotarsi di reportistiche di riconciliazione periodica è il modo più affidabile per verificare in anticipo la propria esposizione, prima che la questione emerga in sede di controllo.
Cosa succede se in un giorno particolare supero il 5%?
Per quella singola giornata la franchigia non opera e trova applicazione la disciplina sanzionatoria ordinaria, salvo dimostrare che l’irregolarità non ha inciso sulla liquidazione IVA e rientra in un errore isolato e non sistematico. È quindi importante conservare la documentazione che consenta di ricostruire le cause dello scostamento.
Gestisci un’attività con pochi scontrini di importo elevato e temi che un solo disguido tecnico possa farti perdere il beneficio della franchigia del 5%? Verificare in anticipo la propria esposizione fa la differenza. Parliamone.