Fabio Pratesi, Dottore Commercialista
Un imprenditore con più figli, uno dei quali già inserito in azienda e pronto a prenderne le redini, si trova spesso davanti a un dilemma: come trasferire l’attività al figlio che la gestisce, garantendo comunque un trattamento equo agli altri, senza generare un contenzioso fiscale o familiare che si trascina per anni? Il patto di famiglia è lo strumento pensato proprio per questa situazione, e negli ultimi anni la sua disciplina fiscale ha conosciuto un’evoluzione che vale la pena conoscere prima di programmare un passaggio generazionale.
Cos’è e come funziona
Il patto di famiglia è stato introdotto dalla L. 55/2006, in attuazione della Raccomandazione 94/1069/CE, ma per un ventennio è rimasto privo di una disciplina fiscale organica, affidata all’interpretazione di prassi e giurisprudenza. Attraverso questo contratto, l’imprenditore (il disponente) trasferisce l’azienda o le partecipazioni sociali a uno o più discendenti, che ne assumono la gestione; contestualmente, il beneficiario liquida gli altri legittimari (i fratelli non assegnatari) con una somma di denaro o con beni, salvo rinuncia di questi ultimi. Le attribuzioni compensative sono disciplinate dall’art. 768-quater c.c.
Il nodo interpretativo riguarda la natura di questa liquidazione. Per anni si sono confrontate due tesi: quella “atomistica”, che scomponeva il patto in una donazione al discendente assegnatario seguita da un’autonoma attribuzione, liberale o solutoria, verso i non assegnatari; e quella “unitaria”, che riconosce al contratto un’unica causa complessa — liberale, distributiva e divisoria al tempo stesso. Tra il 2020 e il 2026 giurisprudenza di legittimità e prassi amministrativa hanno convissuto verso la tesi unitaria: la liquidazione dei legittimari non assegnatari non è un elemento accidentale, ma un effetto legale necessario del contratto, inscindibile dal trasferimento dell’azienda. Ne discende che la capacità contributiva colpita è quella del disponente, che attraverso il patto anticipa la distribuzione del proprio patrimonio.
Sul piano delle imposte dirette, opera il principio di neutralità dell’art. 58, comma 1, TUIR: il trasferimento dell’azienda per atto gratuito non costituisce realizzo di plusvalenze, e l’assegnatario assume i beni ai valori fiscalmente riconosciuti in capo al disponente, con emersione dei plusvalori solo al momento di un successivo trasferimento a terzi. La stessa neutralità si applica alle partecipazioni, salvo quelle detenute in regime d’impresa, il cui passaggio integra una destinazione a finalità estranee all’attività.
Quando conviene e perché
Il profilo di maggiore impatto pratico riguarda il trattamento fiscale della liquidazione corrisposta ai fratelli non assegnatari, che negli ultimi anni è cambiato in modo sostanziale e favorevole. La circolare n. 3/E/2008 qualificava questa liquidazione come una liberalità autonoma dell’assegnatario verso i fratelli, tassata con l’aliquota e la franchigia proprie del rapporto tra fratelli. La Cassazione, con la sentenza n. 29506/2020 — confermata dalle ordinanze n. 19561/2022 e n. 19627/2024 — ha invertito questa impostazione: l’obbligo di liquidazione ha fonte legale, non negoziale, e l’assegnatario funge da semplice intermediario nella distribuzione del patrimonio del disponente. La conseguenza pratica è che la liquidazione viene ora qualificata, ai soli fini impositivi, come una donazione del disponente al legittimario non assegnatario, con applicazione dell’aliquota e della franchigia proprie del rapporto genitore-figlio. Questo orientamento è stato recepito dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 12/E/2025.
La differenza economica è concreta. Le aliquote e franchigie oggi disciplinate dall’art. 7 del D.Lgs. 346/1990 prevedono, per il rapporto tra coniuge e parenti in linea retta (compreso quindi genitore-figlio), un’aliquota del 4% sul valore eccedente 1.000.000 di euro di franchigia per ciascun beneficiario; per il rapporto tra fratelli, invece, l’aliquota sale al 6% con una franchigia di soli 100.000 euro. Un imprenditore che trasferisce un’azienda del valore di 3.000.000 di euro a un figlio, liquidando gli altri due figli non assegnatari con 1.000.000 di euro ciascuno, con il vecchio approccio (rapporto tra fratelli) avrebbe scontato l’imposta su 900.000 euro per ciascun non assegnatario; con il nuovo orientamento, restando ciascuna liquidazione sotto la franchigia di 1.000.000 di euro applicabile al rapporto genitore-figlio, l’imposta dovuta su tali attribuzioni può azzerarsi. Sul piano della base imponibile, inoltre, la simmetria è completa: il valore dell’azienda trasferita va decurtato di quanto liquidato ai non assegnatari, che a sua volta costituisce base imponibile del secondo trasferimento.
Resta inoltre operante, per il trasferimento dell’azienda o delle partecipazioni al legittimario assegnatario, l’esenzione totale dall’imposta di successione e donazione prevista dall’art. 3, comma 4-ter, D.Lgs. 346/1990.
Attenzione a questi aspetti
Il quadro di maggior favore si accompagna a un innalzamento del rigore sui presupposti dell’esenzione, in particolare quando l’azienda è trasferita mediante nuda proprietà con riserva di usufrutto al disponente. Con le ordinanze nn. 6614 e 6616 del 19 marzo 2026, la Cassazione ha stabilito che il potere di voto attribuito al nudo proprietario tramite convenzione ex art. 2352 c.c. deve essere pieno e onnicomprensivo: se all’usufruttuario resta riservato il voto sulla destinazione degli utili, non si configura il controllo di diritto richiesto dall’art. 2359, comma 1, n. 1, c.c., e l’esenzione decade. È quindi indispensabile specificare espressamente, nella convenzione, che il voto trasferito comprende anche la delibera sulla destinazione dell’utile d’esercizio, oltre a verificare che patti parasociali o previsioni statutarie non comprimano indirettamente il potere del beneficiario.
Va inoltre monitorato il quinquennio successivo al trasferimento, durante il quale il mantenimento del controllo condiziona la stabilità dell’esenzione. Sul punto, la risposta a interpello n. 11 del 20 gennaio 2026 ha adottato un approccio sostanzialistico, escludendo la decadenza nel caso di una scissione parziale proporzionale seguita da conferimento in una NewCo holding, a condizione che gli assegnatari mantengano il controllo di diritto sulla holding e questa, a sua volta, sull’operativa. Un’indicazione utile per chi, dopo il patto di famiglia, intende riorganizzare l’assetto societario attraverso una struttura di holding.
Va infine segnalato che la qualificazione del conguaglio come “costo di acquisto” rilevante ai fini di una successiva cessione, pur sostenibile perché la liquidazione è un obbligo di legge, resta contestabile per ragioni di simmetria fiscale, non registrandosi a fronte di quel costo un provento imponibile in capo a chi lo riceve.
Conclusione
Il patto di famiglia resta uno strumento complesso, la cui efficacia fiscale dipende da scelte tecniche precise: dalla qualificazione della liquidazione dei non assegnatari, alla struttura del controllo in caso di nuda proprietà, fino alla tenuta dell’operazione nel quinquennio successivo. L’evoluzione giurisprudenziale e di prassi degli ultimi anni ha reso il perimetro più favorevole, ma anche più esigente sul piano documentale e statutario.
FAQ
Se dono l’azienda a un figlio e liquido gli altri due, quanto pago di imposta sulla liquidazione? Dipende dal valore. Secondo l’orientamento più recente, la liquidazione ai fratelli non assegnatari è tassata con l’aliquota e la franchigia del rapporto genitore-figlio (4% oltre 1.000.000 di euro per beneficiario), non più con quelle, meno favorevoli, del rapporto tra fratelli. Se l’importo liquidato resta sotto tale soglia, l’imposta può azzerarsi.
Se dopo il patto di famiglia voglio riorganizzare l’azienda in una holding, rischio di perdere l’esenzione? Non necessariamente. La prassi più recente ammette operazioni di riorganizzazione, come scissione seguita da conferimento in una NewCo holding, purché il controllo di diritto sull’azienda resti nella disponibilità degli assegnatari lungo tutta la catena societaria per il quinquennio successivo al trasferimento.
Se trasferisco solo la nuda proprietà dell’azienda riservandomi l’usufrutto, l’esenzione è comunque valida? Sì, ma a condizione che il potere di voto attribuito al nudo proprietario sia pieno, senza riserve. Se l’usufruttuario mantiene il voto sulla destinazione degli utili, il controllo di diritto richiesto dalla norma non si configura e l’agevolazione decade.
Stai pensando di trasferire l’azienda a chi dei tuoi figli la gestisce già, ma temi le tensioni con gli altri eredi o non sai come impostare correttamente l’operazione? Il patto di famiglia va costruito su misura, verificando ogni singolo passaggio. Parliamone.