di Fabio Pratesi, Dottore Commercialista
Introduzione
Capita più spesso di quanto si pensi: un imprenditore fa intestare un immobile a un familiare, una partecipazione societaria appare in capo a un prestanome, oppure i proventi di un’attività transitano formalmente su un soggetto diverso da chi li ha effettivamente generati. Le motivazioni sono le più varie — a volte fiscali, a volte legate a ragioni personali o di opportunità. Ma il fisco ha strumenti precisi per guardare oltre la forma giuridica e attribuire redditi e responsabilità a chi li possiede davvero. Si chiama interposizione, e ignorarla può costare molto caro.
Cos’è e come funziona
Per interposizione si intende la sostituzione di un soggetto con un altro nell’esercizio di un’attività giuridica: appare come titolare di un rapporto (un contratto, una partecipazione, un conto corrente) un soggetto diverso da colui che ne è il reale beneficiario o proprietario.
Il diritto distingue due forme:
Interposizione fittizia: la sostituzione è simulata. L’interposto si limita a prestare il proprio nome, mentre il vero titolare del rapporto giuridico è un soggetto differente. È il caso classico di chi fa figurare l’acquisto di un immobile a nome di un terzo per non comparire come acquirente. Civilisticamente, si tratta di simulazione relativa soggettiva ai sensi dell’art. 1414 c.c.
Interposizione reale: rientra invece nello schema della rappresentanza indiretta. L’interposto agisce per conto di un terzo ma in nome proprio, diventando parte effettiva del contratto. L’accordo con l’interponente ha per oggetto l’obbligo di successivo trasferimento dei risultati dell’operazione.
Dal punto di vista civilistico, il discrimine tra le due forme non risiede nella partecipazione di un terzo all’accordo, bensì nel concreto comportamento assunto dalle parti.
La norma fiscale: art. 37, comma 3, D.P.R. n. 600/1973
Sul piano tributario, il legislatore ha previsto uno strumento specifico. L’art. 37, comma 3, D.P.R. n. 600/1973 stabilisce che, in sede di rettifica o accertamento d’ufficio, i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti vengono imputati al contribuente che ne sia l’effettivo possessore, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti.
La norma si applica sia all’interposizione fittizia che a quella reale — e non richiede necessariamente un comportamento fraudolento. È sufficiente un utilizzo improprio o ingiustificato di un legittimo strumento giuridico che consenta di eludere il regime fiscale applicabile all’operazione sottostante.
Quando conviene conoscere questa disciplina e perché
Comprendere i confini dell’interposizione non è utile solo per evitare rischi: è essenziale per chiunque gestisca strutture societarie anche moderatamente articolate.
Caso tipico: un imprenditore è amministratore di fatto di una società intestata a un familiare o a un soggetto di fiducia. In apparenza la società è autonoma; nella sostanza, tutte le decisioni e i flussi economici fanno capo a lui. La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 939/2025 del 15 gennaio 2025, ha confermato che l’art. 37, comma 3, D.P.R. n. 600/1973 si applica anche in questi casi, includendo esplicitamente le ipotesi in cui il soggetto sia qualificato come amministratore di fatto della società interposta — a condizione che il suo ruolo comporti la traslazione del reddito dell’ente collettivo verso di lui, come se lo avesse prodotto direttamente.
Con la Sentenza n. 33457 del 30 novembre 2023, la stessa Corte ha stabilito che la gestione occulta di una società di capitali da parte di una persona fisica determina la traslazione del reddito — e delle relative sanzioni — al reale gestore, prescindendo dalla titolarità formale. Gli avvisi di accertamento emessi in questi contesti, anche per indebita detrazione IVA e false compensazioni, sono stati ritenuti validi.
In termini pratici, il rischio è questo: redditi formalmente attribuiti a una società “di facciata” possono essere rideterminati in capo all’interponente persona fisica, con applicazione delle relative sanzioni e, potenzialmente, degli interessi moratori.
Attenzione a questi aspetti
La prova è presuntiva, ma efficace: il fisco non è tenuto a dimostrare l’interposizione con prove dirette. Può basarsi su elementi indiziari — documenti, comunicazioni, flussi bancari, comportamenti — purché gravi, precisi e concordanti. Chi gestisce strutture complesse deve essere consapevole che qualsiasi elemento di incoerenza tra forma e sostanza può diventare materiale probatorio.
L’interponente può rispondere anche di IVA e IRAP: la traslazione del reddito si estende, secondo la giurisprudenza più recente, anche alle imposte indirette e all’IRAP. Non si tratta quindi di una questione limitata alle imposte sui redditi.
Le strutture legittime devono essere documentate: le società e i gruppi che operano in piena conformità, ma con strutture articolate, potrebbero trovarsi nella necessità di dimostrare con maggiore efficacia la reale autonomia dei soggetti coinvolti. La complessità non è di per sé sospetta, ma deve essere supportata da una documentazione coerente e tracciabile.
Il soggetto interposto può chiedere il rimborso: ai sensi dell’art. 37, comma 4, D.P.R. n. 600/1973, il titolare apparente del reddito che abbia già versato le relative imposte può richiederne il rimborso, una volta che l’accertamento nei confronti del titolare reale sia divenuto definitivo. Si tratta di una tutela prevista, ma che presuppone il previo versamento e l’esito definitivo del procedimento accertativo.
L’interpello preventivo come strumento di tutela: l’art. 37, comma 3-bis, D.P.R. n. 600/1973 prevede la facoltà per il contribuente di interpellare preventivamente l’Agenzia delle Entrate per valutare la legittimità del comportamento che intende adottare. La richiesta va inoltrata alla Direzione Centrale Normativa e Contenzioso tramite la direzione regionale competente. Se entro 60 giorni non perviene risposta, è possibile rivolgersi al Comitato consultivo per l’applicazione delle norme antielusive; il silenzio del Comitato per ulteriori 60 giorni — decorrenti da una formale diffida — equivale a silenzio-assenso. In sede contenziosa, l’onere della prova ricade su chi non si sia conformato al parere. L’art. 10 della Legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente) garantisce inoltre che non vengano irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente che si sia attenuto alle indicazioni ricevute dall’Amministrazione.
Conclusione
L’interposizione — nelle sue diverse forme — è un tema che attraversa tanto il diritto civile quanto quello tributario, con implicazioni che vanno ben oltre la semplice intestazione formale di un bene. Il fisco guarda alla sostanza dei rapporti, non alla loro veste giuridica. Strutture che separano la titolarità formale dal controllo effettivo, o che fanno transitare redditi attraverso soggetti terzi senza reale autonomia decisionale ed economica, sono oggi oggetto di attenzione crescente da parte dell’Amministrazione finanziaria e della giurisprudenza di legittimità. Una pianificazione societaria solida non può prescindere da una verifica puntuale di questi profili.
FAQ
Se intesto la partecipazione societaria a mio figlio, rischio un accertamento per interposizione? Dipende dalla sostanza del rapporto. Se suo figlio esercita un ruolo autonomo, percepisce i relativi proventi e non agisce come mero prestanome, la fattispecie non si configura. Se invece lei continua a gestire la società e a beneficiarne economicamente, il fisco può invocare l’art. 37, comma 3, D.P.R. n. 600/1973 e imputarle i redditi, anche sulla base di presunzioni. La forma dell’atto non è sufficiente a escludere il rischio.
La mia società è strutturata in modo complesso ma tutto è regolare: posso comunque essere accusato di interposizione? Il rischio non è automatico, ma le strutture articolate richiedono una documentazione coerente che dimostri l’effettiva autonomia di ogni soggetto coinvolto. La Cassazione ha chiarito che non basta la titolarità formale: occorre che ogni entità abbia reale autonomia decisionale e patrimoniale. Se c’è un soggetto che di fatto controlla e dispone delle risorse altrui come fossero proprie, la norma può trovare applicazione.
Posso chiedere preventivamente all’Agenzia delle Entrate se la mia operazione è a rischio? Sì. L’art. 37, comma 3-bis, D.P.R. n. 600/1973 prevede espressamente l’istituto dell’interpello ordinario. È uno strumento utile in tutti i casi in cui la struttura dell’operazione presenti profili di potenziale ambiguità. La risposta vincola l’Agenzia e, se ci si è attenuti al parere ricevuto, lo Statuto del contribuente (Legge n. 212/2000, art. 10) esclude l’applicazione di sanzioni e interessi moratori.