Fabio Pratesi, Dottore Commercialista
Capita che un amministratore, nel corso del mandato, si trovi ad affrontare una spesa importante e imprevista — una necessità familiare, una terapia straordinaria, un impegno economico urgente — e si chieda se può attingere al trattamento di fine mandato (TFM) già maturato, senza attendere la cessazione della carica. La risposta è sì, ma con alcune condizioni pratiche e un meccanismo di tassazione che vale la pena conoscere prima di procedere.
Cos’è il TFM e come funziona l’anticipo
Il TFM è un’indennità che la società riconosce all’amministratore al termine del mandato, tipicamente istituita all’atto della costituzione della società o con una successiva delibera assembleare. A differenza del TFR spettante ai lavoratori dipendenti — per il quale l’art. 2120 c.c. disciplina espressamente il diritto a una anticipazione, una sola volta nel corso del rapporto, dopo almeno otto anni di servizio e solo per finalità specifiche come spese sanitarie straordinarie o l’acquisto della prima casa — il TFM non ha una disciplina civilistica propria. Questo vale, a maggior ragione, anche per le anticipazioni: la materia è interamente rimessa alla libera negoziazione tra le parti.
Ne consegue che la decisione di concedere un anticipo spetta all’assemblea dei soci o al consiglio di amministrazione, a seconda di chi ha attribuito l’incarico, e che le motivazioni possono essere più ampie di quelle previste per il TFR — tipicamente una comprovata difficoltà finanziaria dell’amministratore legata a esigenze personali di natura straordinaria.
Sul piano fiscale, il TFM resta soggetto a tassazione separata ai sensi dell’art. 17, comma 1, lett. c) del TUIR, a condizione che il diritto all’indennità risulti da un atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto. L’imposta viene calcolata applicando l’aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all’anno in cui sorge il diritto alla percezione (art. 21, comma 1, TUIR). Se in uno dei due anni non c’è stato reddito imponibile, si considera l’aliquota calcolata sull’altro anno; se non c’è stato reddito imponibile in nessuno dei due, si applica l’aliquota del primo scaglione IRPEF (art. 21, comma 3, TUIR).
Anche l’anticipo segue questa logica, ma in via provvisoria “salvo conguaglio” (art. 21, comma 5, TUIR): l’imposta pagata al momento dell’anticipo viene poi ricalcolata in via definitiva alla cessazione del mandato, sulla base del biennio precedente al saldo, scomputando quanto già versato. La ratio è antielusiva: evitare che il TFM venga fatto transitare, tramite anticipazioni, in anni in cui l’amministratore ha percepito redditi bassi o nulli, così da ottenere un’aliquota di favore.
Quando può avere senso chiederlo
Proprio per non snaturare la funzione di retribuzione differita del TFM, è opportuno che la richiesta di anticipo riguardi solo una parte dell’indennità maturata, e sia motivata da un’esigenza realmente straordinaria.
Facciamo un esempio semplificato, con valori puramente ipotetici: un amministratore percepisce nel 2026 un anticipo di 30.000 euro sul proprio TFM. Il biennio anteriore è quindi il 2024-2025, con un reddito complessivo netto medio ipotizzato di 60.000 euro. Applicando alla metà di questo importo (30.000 euro) gli scaglioni IRPEF vigenti, si ottiene un’imposta lorda di circa 7.100 euro, corrispondente a un’aliquota media di circa il 23,7%. Questa aliquota viene applicata all’intero anticipo: l’imposta provvisoria risulta quindi di circa 7.100 euro, su cui la società opera anche la ritenuta d’acconto. Alla cessazione del mandato, l’imposta verrà ricalcolata sul biennio precedente a quel momento e quanto già versato sull’anticipo sarà scomputato dal dovuto finale. Il calcolo effettivo, in concreto, va sempre verificato con le tabelle ufficiali dell’Agenzia delle Entrate applicabili all’anno di riferimento.
Attenzione a questi aspetti
Alcuni punti meritano particolare attenzione prima di procedere.
Sull’anticipo, come sul TFM a saldo, si applica comunque la ritenuta a titolo di acconto del 20% prevista dall’art. 24 del DPR 600/1973: la somma effettivamente incassata dall’amministratore sarà quindi al netto di questa trattenuta.
Per la parte di TFM che eccede il milione di euro, la tassazione separata lascia il posto a quella ordinaria, anche se il diritto all’indennità risulta da atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto (art. 24, comma 31, DL 201/2011). Un aspetto spesso sottovalutato: per verificare il superamento della soglia del milione, secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 3/2012 (§ 1.4), occorre sommare anche gli anticipi già corrisposti negli anni precedenti a quello di cessazione del mandato — non solo l’importo liquidato a saldo.
Infine, data l’assenza di una disciplina civilistica specifica, è consigliabile che la richiesta di anticipo e la relativa delibera siano formalizzate con cura, indicando chiaramente l’importo, la motivazione straordinaria e il carattere parziale rispetto al TFM complessivamente maturato.
Conclusione
L’anticipo del TFM è una possibilità concreta per l’amministratore che si trova in difficoltà finanziaria nel corso del mandato, ma non è un automatismo: richiede una delibera dell’organo competente e comporta un meccanismo di tassazione a due fasi — provvisoria al momento dell’anticipo, definitiva alla cessazione della carica — pensato per evitare un uso improprio dello strumento. La soglia del milione di euro e la ritenuta d’acconto sono ulteriori variabili da considerare nella valutazione complessiva.
Domande frequenti
Posso chiedere l’anticipo del TFM in qualsiasi momento del mandato?
Non esiste un vincolo temporale fissato dalla legge, perché la materia non è disciplinata dal codice civile. In pratica, però, la richiesta dovrebbe essere motivata da un’esigenza straordinaria e sottoposta all’organo competente — assemblea dei soci o consiglio di amministrazione — che valuterà caso per caso se accoglierla, tenendo conto anche dell’importo maturato fino a quel momento.
L’anticipo viene tassato allo stesso modo del TFM liquidato a saldo?
Sì, nella logica di fondo: entrambi seguono la tassazione separata ex art. 17 TUIR. La differenza sta nella provvisorietà: l’imposta sull’anticipo è calcolata “salvo conguaglio” sul biennio anteriore alla sua percezione, mentre alla cessazione del mandato l’imposta viene ridefinita in via definitiva, scomputando quanto già pagato in precedenza.
Cosa succede se il mio TFM complessivo supera il milione di euro?
Per la parte eccedente il milione si applica la tassazione ordinaria, non quella separata, anche se il diritto risulta da un atto anteriore all’inizio del rapporto. Per verificare se la soglia è superata, vanno sommati anche gli anticipi già percepiti negli anni precedenti alla cessazione, non solo l’importo liquidato a saldo.
Sei amministratore di una SRL e ti sei mai chiesto come funziona davvero l’anticipo sul tuo TFM, o se la delibera che lo regola è impostata correttamente? È un tema che va gestito con attenzione fin dall’inizio del mandato. Parliamone.