di Fabio Pratesi, Dottore Commercialista
Una SRL ha acquistato Bitcoin ed Ethereum con la liquidità in eccesso. A fine anno il valore di mercato è sceso del 40%, e l’amministratore si chiede se la perdita vada a bilancio e se riduca le imposte. Sono due domande distinte, con due risposte diverse. Dal 2023 la normativa fiscale e, da quest’anno, un’indicazione condivisa tra Agenzia delle Entrate e Organismo Italiano di Contabilità permettono di rispondere con maggiore sicurezza.
Cos’è e come funziona
I principi contabili nazionali non dedicano alcuna disciplina specifica alle cripto-valute. In questi casi l’OIC 11 (par. 4) impone alla società di sviluppare una politica contabile ricorrendo, nell’ordine, alle regole dei principi che trattano casi simili e poi ai postulati del bilancio.
Il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 200904/2026, adottato in attuazione dell’art. 4, comma 1-quater, D.Lgs. 128/2015, indica la strada. La fattispecie considerata è circoscritta: valute digitali registrate su un registro distribuito, non emesse da un’autorità e che non incorporano alcun contratto tra il titolare e un terzo. Rientrano in questo perimetro, ad esempio, Bitcoin, Ethereum e Solana.
Le conclusioni non valgono per tutte le cripto-attività. Token che attribuiscono diritti verso un emittente, token ancorati a un’attività di riferimento e NFT, che il Reg. UE 2023/1114 (MiCAR) disciplina in modo autonomo, richiedono una qualificazione propria.
Per le cripto-valute descritte la qualificazione è quella di bene immateriale. Secondo l’OIC 24 (par. 9) sono tali i beni non monetari, individualmente identificabili e privi di consistenza fisica. Le cripto-valute lo sono: non danno diritto a incassare somme determinate, possono essere vendute separatamente e non hanno forma fisica. Restano così escluse sia le disponibilità liquide sia le attività finanziarie.
La classificazione segue poi il criterio della destinazione (art. 2424-bis, comma 1, c.c.; OIC 12, par. 31):
- se la società intende e può mantenerle in modo durevole, vanno tra le immobilizzazioni immateriali, al costo di acquisto;
- se sono acquistate per essere rivendute nell’ordinaria attività, vanno tra le rimanenze (art. 2426, comma 1, n. 9, c.c.; OIC 13).
Conta sia la volontà dell’organo amministrativo sia l’effettiva capacità finanziaria di tenere la posizione a lungo. Un’intenzione dichiarata ma non sostenibile non basta.
Quando conviene e perché
Più che di convenienza si tratta di certezza del trattamento. Per le immobilizzazioni, per analogia con l’OIC 16 (par. 58), non si ammortizza un bene la cui utilità non si esaurisce. Restano le svalutazioni per perdite durevoli di valore (OIC 9), con un valore recuperabile pari al fair value al netto dei costi di vendita. Per le rimanenze si applica il minore tra costo e valore di realizzo desumibile dal mercato.
Sul piano fiscale vale l’art. 110, comma 3-bis, TUIR, introdotto dall’art. 1, comma 131, L. 197/2022. I componenti positivi e negativi derivanti dalla valutazione delle cripto-attività a fine periodo non concorrono al reddito, a prescindere dall’imputazione a conto economico. La stessa irrilevanza vale ai fini IRAP (art. 1, comma 132, L. 197/2022). Per le rimanenze la norma deroga integralmente all’art. 92 TUIR, quindi anche ai criteri di valutazione del magazzino (circolare 30/E/2023, par. 3.5; risposta a interpello n. 78/2025).
Un esempio numerico, a soli fini illustrativi:
- La società acquista cripto-valute per 100.000 euro, classificate tra le immobilizzazioni.
- A fine anno il valore scende a 60.000 euro e la perdita è ritenuta durevole. In bilancio si rileva una svalutazione di 40.000 euro.
- In dichiarazione la svalutazione è fiscalmente irrilevante: si opera una variazione in aumento di 40.000 euro.
- Nell’esercizio successivo la società vende a 130.000 euro. Contabilmente la plusvalenza è di 70.000 euro (130.000 meno 60.000), ma quella fiscale è di 30.000 euro (130.000 meno il costo di 100.000). Si opera quindi una variazione in diminuzione di 40.000 euro.
Quando le cripto-attività sono cedute contro moneta avente corso legale o permutate con altri beni, la differenza tra corrispettivo e valore fiscale concorre al reddito. L’irrilevanza riguarda quindi la sola valutazione, non il realizzo.
Attenzione a questi aspetti
Doppio binario. Il valore contabile può scostarsi dal costo, il valore fiscale resta ancorato al costo fino al realizzo. Serve una rilevazione extracontabile del costo fiscalmente riconosciuto, perché il valore di scarico contabile non coincide necessariamente con quello rilevante ai fini del reddito. Le variazioni dichiarative si trascinano fino al realizzo e vanno considerate anche ai fini della fiscalità differita e anticipata.
Documentare la destinazione. Poiché la classificazione determina le valutazioni successive, è prudente supportarla con delibere, politiche di investimento e vincoli di destinazione formalizzati.
Rappresentazione asimmetrica. In bilancio entrano le riduzioni di valore ma non gli incrementi oltre il costo, come conseguenza del postulato della prudenza.
Fair value in mercati poco liquidi. L’assenza di un sistema ufficiale di rilevazione dei prezzi rende rilevante la scelta del mercato di riferimento. Conviene motivarla ed eventualmente illustrarla in nota integrativa.
Cambio di politica contabile. Se la società aveva adottato in precedenza un trattamento diverso, la modifica è un cambiamento di principio contabile da rilevare ai sensi dell’OIC 29, con effetti sul saldo di apertura del patrimonio netto, e non una correzione di errore.
Ambito dell’indicazione. Restano fuori le cripto-attività diverse da quelle descritte, le posizioni detenute per esigenze di pagamento corrente e il contenuto dell’informativa di bilancio. In questi casi occorre una valutazione specifica.
Conclusione
Le cripto-valute prive di rapporto contrattuale con un terzo sono beni immateriali, classificati in base alla destinazione: immobilizzazioni se destinate a restare nel patrimonio, rimanenze se destinate alla rivendita. Le valutazioni di fine anno hanno effetto sul bilancio ma non sul reddito imponibile IRES e IRAP, che si determina solo al realizzo rispetto al costo fiscale. La corretta gestione richiede quindi coerenza tra la scelta di classificazione, la documentazione che la sostiene e il raccordo tra dato contabile e variazioni dichiarative.
FAQ
Se le cripto-valute della mia società perdono valore, posso dedurre la perdita?
No. L’art. 110, comma 3-bis, TUIR rende irrilevanti, ai fini IRES e IRAP, i componenti valutativi di fine periodo. La svalutazione può comparire in bilancio ma non riduce il reddito imponibile. Il costo resta il valore fiscale fino alla cessione.
Posso ammortizzare le cripto-valute iscritte tra le immobilizzazioni?
No. Per analogia con l’OIC 16 (par. 58), un bene la cui utilità non si esaurisce non si ammortizza. Restano possibili le svalutazioni per perdite durevoli secondo l’OIC 9, che sono comunque fiscalmente irrilevanti.
Posso scegliere liberamente se classificarle come immobilizzazioni o rimanenze?
No. Decide la destinazione (art. 2424-bis, comma 1, c.c.): la volontà degli amministratori e l’effettiva capacità della società di detenerle a lungo. È opportuno documentare la scelta in modo formale.
Hai in bilancio cripto-valute e non hai mai verificato come sono classificate e come viene tracciato il loro valore fiscale? Una scelta non documentata oggi può diventare una criticità domani. Parliamone.
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