Utili lasciati in Srl: devi pagare i contributi INPS anche se non li incassi?

di Fabio Pratesi, Dottore Commercialista

Sei socio e lavori stabilmente nella tua Srl, iscritto alla gestione INPS Artigiani o Commercianti. A fine anno la società chiude in utile e tu scegli di lasciarlo a riserva per finanziare un investimento. Non incassi nulla, eppure fino a oggi i contributi si sono calcolati anche su quella quota di reddito. Un recente orientamento della Corte di Cassazione mette in discussione questa impostazione.

Cos’è e come funziona

Il socio che svolge in modo abituale e prevalente attività nella propria società è iscritto alla gestione commercianti o artigiani. Versa i contributi fissi, calcolati su un reddito minimale, e una parte variabile sul reddito eccedente il minimale.

Con sette sentenze della Sezione Lavoro (dalla n. 25377 alla n. 25383, depositate il 16 settembre 2026), la Cassazione ha stabilito che gli utili rimasti nella Srl, anche se accantonati a riserva, non entrano nella base contributiva del socio finché non gli vengono attribuiti. La prassi seguita finora dall’INPS era diversa: includeva nella base di calcolo la quota di reddito societario corrispondente alla partecipazione, a prescindere dalla distribuzione.

Il fondamento è l’art. 3-bis del D.L. 384/1992, convertito dalla L. 438/1992, che collega il prelievo previdenziale ai redditi d’impresa dichiarati ai fini IRPEF. Secondo i giudici, finché l’utile resta nella società è reddito di un soggetto distinto, tassato in IRES, e non diventa reddito personale del socio per il solo fatto di possedere la quota.

Le pronunce lasciano fermi alcuni punti:

  • Contributi minimi. Quelli fissi, calcolati sul minimale, restano dovuti. Cambia solo la parte variabile.
  • Trasparenza fiscale. Se la Srl ha optato per la trasparenza (art. 116 TUIR), il reddito è imputato ai soci anche senza distribuzione, e la regola resta quella tradizionale.
  • Onere della prova. Spetta all’INPS dimostrare che un reddito sia stato effettivamente attribuito al socio.
  • Utili a riserva. L’accantonamento non è, di per sé, un comportamento elusivo, nemmeno nelle società unipersonali: può rispondere a programmi di investimento o a esigenze di patrimonializzazione.

L’orientamento riguarda i soci lavoratori di Srl. Non interessa chi detiene solo una partecipazione senza prestare attività, né i soci di altre forme societarie, come le Spa.

Quando conviene e perché

L’effetto più evidente riguarda chi alimenta stabilmente le riserve. Ipotizziamo una Srl unipersonale che chiuda l’esercizio con 80.000 euro di reddito, interamente accantonati. Con il criterio applicato finora quella somma contribuiva a determinare la parte variabile dei contributi; con l’orientamento della Cassazione resta fuori finché non viene distribuita. Il socio non riceve nulla e la contribuzione variabile si sposta al momento dell’incasso.

Questo passaggio da un criterio di competenza a uno di cassa può avere conseguenze rilevanti anche sulle annualità passate. Quando manca il presupposto del versamento, si può chiedere la restituzione di quanto pagato, con riferimento generale alla ripetizione dell’indebito (art. 2033 c.c.). Il termine è di norma quello ordinario di dieci anni (art. 2946 c.c.), da calcolare separatamente per ciascun pagamento.

Per chi ha lasciato utili in società per più esercizi, la ricostruzione della storia contributiva può quindi diventare un tema concreto. Va però valutata caso per caso, perché una richiesta di rimborso non garantisce l’esito.

Attenzione a questi aspetti

Le sentenze riguardano annualità specifiche. Si riferiscono agli anni 2015 e 2017, quando i dividendi concorrevano alla formazione del reddito IRPEF. Dal 2018 i dividendi soggetti a ritenuta del 26% a titolo d’imposta (art. 27 D.P.R. 600/1973) non entrano, di regola, nel reddito imponibile del percettore. Letto alla lettera, il richiamo ai redditi dichiarati ai fini IRPEF potrebbe portare a escludere la contribuzione variabile anche al momento della distribuzione. È una questione ancora aperta, e nessuno oggi è in grado di darle una risposta definitiva.

Il rischio di doppia contribuzione. Se un utile ha già generato contributi secondo la vecchia prassi e viene distribuito oggi, riassoggettarlo a contribuzione significherebbe colpire due volte la stessa ricchezza. Servono regole transitorie che non sono ancora state definite.

Gli effetti sulla pensione. I contributi restituiti perdono gli effetti previdenziali che avevano prodotto. Un rimborso può essere interessante per chi è lontano dal pensionamento, ma va ponderato rispetto all’impatto sulla posizione assicurativa. In diverse ipotesi, inoltre, la restituzione avviene senza interessi.

Il fronte dichiarativo. La prassi dell’INPS non risulta ancora allineata alle sentenze. La Circolare INPS n. 14/2026, emanata prima delle pronunce, conferma il trattamento precedente, e questo si riflette sul quadro RR del Modello REDDITI 2026, in particolare sul saldo 2025 e sugli acconti 2026. Chi decide di adeguarsi subito all’orientamento della Cassazione deve mettere in conto possibili contestazioni dell’Istituto. Chi preferisce attendere indicazioni ufficiali può valutare di intervenire in un secondo momento con dichiarazioni integrative e richieste di rimborso. Sono scelte diverse, con profili di rischio diversi, che richiedono un’analisi puntuale della singola posizione.

Conclusione

La Cassazione ha ridefinito la base contributiva dei soci lavoratori di Srl: la parte variabile dei contributi segue gli utili effettivamente attribuiti, non quelli che restano in società, salvo il caso della trasparenza fiscale. I contributi fissi sul minimale restano dovuti. Le conseguenze su annualità pregresse, dividendi già assoggettati e dichiarazioni in corso sono ancora in via di definizione, e ogni decisione va presa con una documentazione ricostruita con cura.

FAQ

Devo smettere di versare i contributi sugli utili a riserva?
Dipende. Le sentenze indicano un orientamento, ma le istruzioni dell’INPS non risultano ancora allineate. Adeguarsi subito può esporre a contestazioni, mentre attendere consente di agire in un secondo momento con integrative e richieste di rimborso. La scelta va valutata sulla singola posizione.

Posso chiedere indietro i contributi versati negli anni scorsi?
In linea di principio è possibile quando manca il presupposto del versamento, con un termine ordinario di dieci anni da ciascun pagamento. L’esito non è però scontato: l’INPS potrebbe opporre un diniego e il rimborso incide sulla futura posizione pensionistica.

Se distribuisco oggi utili già tassati ai fini contributivi, pagherò due volte?
È il rischio che la situazione attuale lascia aperto. Mancano regole transitorie che riconoscano quanto già versato con il vecchio criterio. Per questo è importante conservare la documentazione dei versamenti e delle delibere sulla destinazione degli utili.


Sei socio lavoratore di una Srl e lasci regolarmente gli utili in società? Verificare come sono stati calcolati i tuoi contributi può fare una differenza concreta. Parliamone.
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