Di Fabio Pratesi, Dottore Commercialista
Un imprenditore detiene una quota in una SRL, lavora nell’azienda ogni giorno ed è iscritto alla gestione commercianti o artigiani. A fine anno la società chiude in utile e i soci decidono di lasciarlo a riserva per finanziare gli investimenti. Quell’utile non è mai arrivato sul suo conto, ma i contributi previdenziali vengono calcolati anche su di esso. A metà settembre 2026 la Corte di Cassazione ha messo in discussione questa prassi.
Cos’è e come funziona
I soci di SRL che prestano lavoro nella società con abitualità e prevalenza sono tenuti all’iscrizione alla gestione IVS commercianti o artigiani. Il contributo annuo si calcola sul reddito d’impresa. L’art. 1, comma 1, L. 233/1990, come modificato dall’art. 3-bis, comma 1, D.L. 384/1992, lo rapporta alla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF per l’anno di riferimento. Fino al minimale il contributo è fisso, oltre il minimale è proporzionale al reddito.
Il nodo riguarda la SRL che non ha optato per la trasparenza fiscale. In questo caso il reddito d’impresa è dichiarato dalla società ai fini IRES, mentre il socio dichiara a fini IRPEF solo ciò che gli viene effettivamente attribuito. Per anni la prassi amministrativa ha parametrato la base contributiva del socio lavoratore alla sua quota di reddito della società, anche se quel reddito restava in società.
Con tredici sentenze depositate tra il 16 e il 21 settembre 2026 (Cass., Sez. Lav., nn. 25377-25383, 25465-25467 e 25628-25630) la Corte ha affermato un principio diverso. La norma parla di redditi denunciati dal socio ai fini IRPEF, quindi la base contributiva include solo la parte di reddito della società attribuita al socio in proporzione alla quota e da lui dichiarata. Il reddito è imputato al socio solo in due casi: quando percepisce gli utili o quando la società opta per la trasparenza (artt. 115 e 116 TUIR). Altrimenti resta reddito della società. Secondo la Corte, gli utili accantonati a riserva non rilevano ai fini previdenziali.
La Corte ha respinto anche l’argomento dell’uso strumentale dell’accantonamento. La mancata distribuzione può dipendere da ragioni imprenditoriali diverse e non implica di per sé un intento elusivo. Inoltre l’onere di provare l’imputazione del reddito al lavoratore grava sull’ente creditore.
Quando conviene e perché
Il principio può incidere sul carico contributivo dei soci lavoratori che lasciano in società buona parte degli utili. Un esempio di scuola, con numeri di fantasia.
Una SRL non trasparente chiude con un reddito imponibile di 200.000 euro. Il socio lavoratore detiene il 50% e l’assemblea distribuisce 40.000 euro complessivi, quindi lui ne percepisce 20.000. Con l’impostazione tradizionale la base contributiva oltre il minimale tiene conto di una quota di reddito pari a 100.000 euro. Con il criterio affermato dalla Cassazione si guarda a quanto è stato effettivamente attribuito al socio e da lui dichiarato, cioè nell’esempio ai 20.000 euro.
Questo cambia anche il confronto tra le scelte di politica distributiva. Chi pianifica con attenzione la distribuzione degli utili deve ora considerare anche l’effetto previdenziale, accanto a quello fiscale. Il principio non si applica ai soci che non prestano lavoro nella società, per i quali non sussiste l’obbligo di iscrizione, né alle SRL in trasparenza, dove il reddito è sempre imputato al socio (art. 116 TUIR).
Un contributo versato è anche un tassello della futura pensione, e una base contributiva più bassa produce una prestazione più bassa. Il tema non si esaurisce quindi nel risparmio contributivo.
Attenzione a questi aspetti
Le sentenze non chiudono la questione e lasciano diversi punti aperti.
- Cosa si dichiara davvero. La società determina un utile civilistico e, separatamente, un reddito fiscale. Si può avere una perdita civilistica e un reddito d’impresa, e distribuire utili o riserve la cui natura reddituale non è sempre chiara. Le pronunce non individuano con precisione quali somme entrino nella base contributiva.
- Il cambio di regime sui dividendi. I fatti giudicati riguardano gli anni 2014-2016, quando le partecipazioni non qualificate subivano una ritenuta a titolo d’imposta del 26% e non andavano dichiarate, mentre quelle qualificate concorrevano parzialmente al reddito del socio. Dal 2018 la ritenuta a titolo d’imposta (art. 27, comma 1, D.P.R. 600/1973) vale a prescindere dal tipo di partecipazione. Il quadro attuale è quindi diverso da quello esaminato dai giudici.
- Le indicazioni dell’INPS. L’Istituto non si è ancora espresso sul nuovo orientamento. Fino ad allora chi si adegua alla Cassazione lo fa senza una conferma dell’ente.
- Il perimetro temporale. Applicare il criterio alla contribuzione 2026 comporta il ricalcolo in sede di dichiarazione dei redditi e dell’acconto di novembre. Rivedere il 2025 può richiedere una dichiarazione correttiva nei termini, mentre per il 2024 e gli anni precedenti occorrono dichiarazioni integrative e richieste di rimborso. I contributi sono deducibili, quindi un eventuale rimborso influisce sulla tassazione della quota di onere già dedotta.
Una scelta in questa materia richiede una valutazione caso per caso, che tenga conto della posizione del socio, della politica di distribuzione e degli anni interessati.
Conclusione
Per la Cassazione la base contributiva del socio lavoratore di una SRL non trasparente è il reddito d’impresa della società che gli è attribuito in proporzione alla quota e che lui dichiara ai fini IRPEF. Gli utili accantonati a riserva restano fuori. Il principio apre scenari di revisione per il passato e di pianificazione per il futuro, ma restano da definire la base di calcolo precisa e la posizione dell’INPS.
FAQ
Questo principio vale anche per la mia SRL in trasparenza?
No. Con l’opzione per la trasparenza (artt. 115 e 116 TUIR) il reddito è imputato al socio in proporzione alla quota, indipendentemente dalla distribuzione. Il reddito d’impresa concorre quindi sempre alla base contributiva e le sentenze non modificano questo meccanismo.
Posso chiedere indietro i contributi versati negli anni scorsi?
In teoria sì, ma serve cautela. Il percorso passa da dichiarazioni integrative e da una richiesta di rimborso, e l’INPS non ha ancora chiarito la propria posizione. Il rimborso incide inoltre sulla tassazione, perché i contributi sono stati dedotti. Conviene valutare gli importi in gioco prima di agire.
Se non distribuisco più utili, pago meno contributi?
Secondo il principio affermato dalla Cassazione, gli utili accantonati non rilevano a fini previdenziali. Una decisione sulla distribuzione non può però basarsi solo su questo effetto. Contano anche la tassazione dei dividendi, le esigenze finanziarie della società e l’impatto sulla pensione futura.
Sei socio e lavori nella tua SRL, e finora i contributi INPS sono stati calcolati anche sugli utili lasciati a riserva? Vale la pena verificare la tua posizione alla luce del nuovo orientamento. Parliamone.
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