Iper-ammortamento 2026: chi deve certificare la contabilità prima della comunicazione di completamento?

Di Fabio Pratesi, Dottore Commercialista

Hai completato quest’anno un investimento in un macchinario 4.0 e l’hai interconnesso. La perizia tecnica è pronta e il fornitore ha consegnato tutta la documentazione. Manca però un passaggio che molte imprese scoprono solo all’ultimo: la certificazione contabile della spesa. Senza di essa non si può inviare la comunicazione di completamento, e con essa la possibilità di far partire il beneficio già dal prossimo modello REDDITI.

Cos’è e come funziona

La disciplina dell’iper-ammortamento introdotta dalla L. 199/2025 richiede un doppio presidio documentale. Da un lato c’è la perizia tecnica asseverata, necessaria per tutti i beni a prescindere dall’importo dell’investimento. Dall’altro c’è la certificazione contabile, che serve a inviare la comunicazione di completamento.

Ai sensi dell’art. 7 del DM 7 maggio 2026, la certificazione deve attestare due cose: che le spese ammissibili siano state effettivamente sostenute e che corrispondano alla documentazione contabile predisposta dall’impresa. Deve essere rilasciata dai soggetti incaricati della revisione legale dei conti, dotati di idonee coperture assicurative.

Se l’impresa non è obbligata alla revisione legale (ad esempio una SRL che non supera i limiti dell’art. 2477 c.c.), la certificazione va comunque richiesta a un revisore legale o a una società di revisione iscritti nella sezione A del registro di cui all’art. 8 del D.Lgs. 39/2010. Il professionista incaricato deve rispettare i principi di indipendenza dell’art. 10 del D.Lgs. 39/2010 e, finché questi non saranno adottati, quelli del codice etico dell’IFAC.

Il decreto non disciplina nel dettaglio contenuto e modalità della certificazione. La norma ricalca però quella già prevista per il credito d’imposta ricerca e sviluppo (art. 3 DL 145/2013), per cui, in assenza di indicazioni specifiche, i chiarimenti di prassi già emanati possono considerarsi applicabili in quanto compatibili. Se ne ricavano tre punti:

  • il certificatore non deve valutare l’ammissibilità tecnica della spesa (circ. Min. Sviluppo economico 15 febbraio 2019 n. 38584), perché quella verifica spetta alla perizia;
  • la verifica riguarda la regolarità formale di documenti e contratti e la loro corrispondenza con le scritture contabili e il bilancio;
  • il lavoro non può essere svolto a campione, come avviene in una revisione di bilancio, ma deve coprire l’intera documentazione (circ. Agenzia delle Entrate 10 aprile 2019 n. 8, § 3.1).

Quando conviene e perché

Conviene muoversi in anticipo per una ragione di calendario. Per gli investimenti 4.0 completati e interconnessi nel 2026, la comunicazione di completamento va inviata entro fine anno se si vuole iniziare a fruire dell’iper-ammortamento già dal modello REDDITI 2027. La certificazione è il tassello che condiziona quella scadenza.

Un caso tipico è quello di una SRL manifatturiera senza organo di revisione, che ha interconnesso un impianto in autunno. Deve individuare un revisore, che dovrà verificare tutte le fatture, i contratti e i documenti di trasporto senza poter procedere a campione, e ricostruire il collegamento con le scritture contabili. Se l’incarico viene conferito a ridosso di dicembre, il tempo a disposizione può non bastare. Va poi tenuto presente che, alla data di redazione di questo articolo, non risulta ancora emanato il decreto direttoriale sulle modalità di trasmissione al GSE delle comunicazioni di completamento. Le regole operative potrebbero quindi arrivare a ridosso della scadenza.

Anticipare l’incarico consente di lavorare su una contabilità già ordinata e lascia margine per eventuali integrazioni documentali.

Attenzione a questi aspetti

Il costo non è agevolabile. La spesa sostenuta per la certificazione non rientra tra i costi agevolabili, nemmeno per le imprese non obbligate alla revisione. Va quindi messa a budget come un costo puro.

Non esiste uno schema ufficiale. Le disposizioni non fissano un contenuto minimo. Secondo la prassi sul credito ricerca e sviluppo (circ. Agenzia delle Entrate 16 marzo 2016 n. 5, §§ 7 e 8), il documento potrebbe essere redatto in forma libera. Deve però contenere l’attestazione della regolarità formale della documentazione contabile e dell’effettività dei costi sostenuti. Conviene concordare con il certificatore un testo chiaro e completo.

Indipendenza e coperture assicurative. Prima di conferire l’incarico è opportuno verificare che il professionista abbia i requisiti di indipendenza richiesti e una copertura assicurativa adeguata. Un incarico affidato a un soggetto privo di questi requisiti rischia di non produrre l’effetto voluto.

La conservazione dei documenti. L’art. 9 del DM 7 maggio 2026 impone all’impresa di conservare e mettere a disposizione tutta la documentazione utile ai controlli. Vi rientrano perizie, attestazioni, fatture, documenti di trasporto e ogni altro atto relativo all’acquisto dei beni agevolati.

La certificazione non sostituisce la perizia. Le due attività hanno funzioni distinte: quella tecnica riguarda le caratteristiche del bene, quella contabile la spesa e la sua documentazione. L’una non esonera dall’altra.

Conclusione

Per l’iper-ammortamento previsto dalla L. 199/2025 la certificazione contabile è un adempimento necessario per inviare la comunicazione di completamento, e va richiesta a un revisore legale anche dalle imprese non soggette a revisione. Non comporta valutazioni tecniche, ma richiede una verifica completa e non a campione della documentazione di spesa. Con la scadenza di fine anno per chi vuole partire dal REDDITI 2027 e le regole operative del GSE ancora da definire, la tempistica è il fattore da presidiare.

FAQ

La mia SRL non ha un revisore né un collegio sindacale: devo comunque procurarmi la certificazione?
Sì. Ai sensi dell’art. 7 del DM 7 maggio 2026, anche le imprese non obbligate alla revisione legale devono ottenere la certificazione da un revisore legale o da una società di revisione iscritti nella sezione A del registro di cui all’art. 8 del D.Lgs. 39/2010.

La mia SRL ha già un revisore legale in carica: posso affidare la certificazione a un altro revisore?
L’art. 7 del DM 7 maggio 2026 attribuisce la certificazione ai soggetti incaricati della revisione legale dei conti. Solo per le imprese non obbligate ammette un revisore legale o una società di revisione iscritti nella sezione A del registro (art. 8 D.Lgs. 39/2010). La lettera della norma suggerisce quindi di rivolgersi al revisore già in carica. Conviene verificarlo caso per caso prima di conferire l’incarico.

Il revisore verifica anche se il mio macchinario ha i requisiti 4.0?
No. Al certificatore non è richiesta alcuna valutazione tecnica sull’ammissibilità della spesa. Il suo compito è verificare la regolarità formale dei documenti e la corrispondenza con le scritture contabili e il bilancio. La verifica tecnica del bene è affidata alla perizia asseverata.

Il costo della certificazione può rientrare nell’investimento agevolato?
No, non è prevista l’agevolabilità delle spese sostenute per adempiere a questo obbligo, nemmeno per le imprese non tenute alla revisione legale. Il costo resta interamente a carico dell’impresa.


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