Autore: Fabio Pratesi, Dottore Commercialista
Data: Aprile 2026
Categoria: Bilancio e adempimenti societari
Siamo ad aprile. Per molte SRL e SpA, l’assemblea per approvare il bilancio 2025 si sta avvicinando — o, in alcuni casi, è già in ritardo. La procedura di approvazione del bilancio non è un mero adempimento formale: è una sequenza di atti con termini precisi, organi specificamente responsabili e, in caso di inadempienza, conseguenze legali che ricadono sull’organo amministrativo. Conoscerne il funzionamento aiuta l’imprenditore a capire cosa sta succedendo — e a non trovarsi impreparato quando il commercialista chiede la firma su un verbale d’assemblea in tutta fretta.
Cos’è e come funziona
La procedura di approvazione del bilancio si articola in cinque fasi sequenziali, obbligatorie e con termini che si condizionano a cascata. Vediamole in ordine.
1. Redazione del progetto di bilancio
Il progetto di bilancio — composto da Stato patrimoniale, Conto economico, Rendiconto finanziario e Nota integrativa (artt. 2424, 2425, 2425-ter e 2427 c.c.) — è redatto dall’organo amministrativo, insieme alla relazione sulla gestione (art. 2428 c.c.). Per le SRL, la competenza è dell’organo amministrativo ai sensi dell’art. 2475 c.c., inteso come organo collegiale anche in presenza di più amministratori. Per le SpA, la competenza varia in base al sistema di governance: consiglio di amministrazione (o amministratore unico) nel sistema tradizionale, consiglio di amministrazione nel sistema monistico, consiglio di gestione nel sistema dualistico. In nessuno dei sistemi collegiali la funzione di redazione del bilancio può essere delegata, ai sensi dell’art. 2381 c.c.
Non esiste un termine legale esplicito per questa fase, ma la predisposizione deve avvenire in tempo utile per rispettare tutte le scadenze successive.
2. Presentazione agli organi di controllo
Se la società dispone di un collegio sindacale e/o di un revisore legale dei conti, l’organo amministrativo è tenuto a consegnare loro il progetto di bilancio almeno 30 giorni prima del termine fissato per la presentazione ai soci (art. 2429 c.c.; art. 14, D.Lgs. n. 39/2010).
Il collegio sindacale redige una propria relazione che accompagna il bilancio, riferendo sui risultati dell’esercizio e sulla tenuta della contabilità. Il revisore legale esprime un giudizio indipendente sul bilancio d’esercizio.
3. Deposito presso la sede sociale
Almeno 15 giorni prima del termine per la presentazione ai soci, il progetto di bilancio — comprensivo di tutti gli allegati (relazione sulla gestione, relazione del collegio sindacale, relazione del revisore, eventuali bilanci di società controllate) — deve essere depositato presso la sede sociale (art. 2429 c.c.). Questo passaggio garantisce ai soci un’adeguata conoscenza del contenuto prima di essere chiamati a votare.
4. Approvazione dei soci
Per le SRL, ai sensi dell’art. 2478-bis, comma 1, c.c., il bilancio deve essere presentato ai soci entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio — cioè, per un esercizio che si chiude il 31 dicembre, entro il 30 aprile dell’anno successivo. Lo statuto può prevedere un termine più lungo, comunque non superiore a 180 giorni, in presenza di particolari esigenze legate alla struttura o all’oggetto della società, con rimando alle condizioni dell’art. 2364, comma 2, c.c. L’approvazione può avvenire in assemblea o, nelle SRL, anche tramite consultazione scritta (art. 2479 c.c.).
Per le SpA, il termine è identico: 120 giorni (estendibili a 180) dalla chiusura dell’esercizio, ai sensi dell’art. 2364, comma 2, c.c. Nel sistema dualistico, la competenza primaria per l’approvazione è del consiglio di sorveglianza — salvo che lo statuto attribuisca tale competenza all’assemblea dei soci, oppure che almeno 1/3 dei componenti del consiglio di gestione o di sorveglianza ne faccia richiesta.
5. Deposito al Registro delle imprese
Entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio da parte dei soci, l’organo amministrativo deve provvedere al deposito al Registro delle imprese (art. 2435 c.c.). I documenti da depositare includono: Stato patrimoniale, Conto economico, Nota integrativa, Rendiconto finanziario, relazione sulla gestione, relazione del collegio sindacale, relazione del revisore legale e verbale di approvazione. Se il termine cade di sabato o festivo, il deposito è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo.
Quando conviene prestare particolare attenzione
La procedura ha una logica di calendario che molte società sottovalutano: se l’assemblea è fissata a fine aprile, il progetto di bilancio deve essere pronto a fine febbraio — tre mesi dopo la chiusura dell’esercizio — per rispettare i 30 giorni agli organi di controllo e i 15 giorni di deposito in sede. Chi inizia troppo tardi compromette l’intera catena.
Un ulteriore elemento da tenere a mente riguarda le micro imprese e i bilanci in forma abbreviata: per queste categorie, il Rendiconto finanziario non è obbligatorio e la relazione sulla gestione può essere omessa se la Nota integrativa contiene le informazioni richieste dagli artt. 2428, n. 3 e n. 4, c.c.
Attenzione a questi aspetti
Novità sulla relazione del revisore legale. Il D.Lgs. n. 128/2024 ha modificato l’art. 14, comma 2, D.Lgs. n. 39/2010, aggiungendo la lett. g-bis): a partire dai bilanci degli esercizi aventi inizio il 22 giugno 2024 o successivamente, la relazione del revisore (o della società di revisione) deve includere un’attestazione circa l’obbligo o meno di redigere la comunicazione sulle imposte sul reddito prevista dall’art. 5-quinquies, D.Lgs. n. 139/2015. L’omissione di tale attestazione espone il revisore a una sanzione amministrativa pecuniaria da €10.000 a €50.000 (art. 5-novies, comma 1, D.Lgs. n. 139/2015). Chi si avvale di un revisore esterno dovrà verificare che questo adempimento sia stato incluso nella relazione.
Ritardi e responsabilità dell’organo amministrativo. Il mancato rispetto dei termini di convocazione dell’assemblea e di deposito al Registro delle imprese espone gli amministratori a responsabilità nei confronti dei soci e, nei casi più gravi, a sanzioni amministrative. Il ritardo nel deposito al Registro delle imprese comporta l’applicazione di sanzioni crescenti in base ai giorni di ritardo.
SRL con più amministratori disgiunta. Anche in presenza di un regime di amministrazione disgiunta, la redazione del bilancio richiede una decisione collegiale di tutti gli amministratori: non è sufficiente che uno solo di loro predisponga e firmi il progetto.
Conclusione
La procedura di formazione e approvazione del bilancio è una sequenza di adempimenti con scadenze tassative e responsabilità ben definite. Conoscerla permette all’imprenditore di interagire in modo più consapevole con il proprio consulente e di evitare ritardi che, a cascata, possono compromettere il rispetto di tutti i termini successivi. Lo Studio Pratesi segue i propri clienti in tutte le fasi di questo percorso — dalla predisposizione del progetto di bilancio fino al deposito al Registro delle imprese. Se hai dubbi sulla situazione della tua società, contattaci per un confronto.
FAQ
Entro quando devo approvare il bilancio 2025 se la mia SRL chiude l’esercizio il 31 dicembre? Il termine ordinario è il 30 aprile 2026 (120 giorni dalla chiusura, ai sensi dell’art. 2478-bis, comma 1, c.c.). Se lo statuto prevede il termine esteso, puoi arrivare fino al 29 giugno 2026 (180 giorni), ma solo al ricorrere delle condizioni previste dall’art. 2364, comma 2, c.c. — e gli amministratori devono segnalarne le ragioni nella relazione sulla gestione.
La mia SRL non ha il collegio sindacale né il revisore: la procedura è più semplice? Sì, in assenza di organi di controllo si saltano la fase di presentazione del progetto agli organi di revisione e la relativa attesa dei 30 giorni. Rimangono però obbligatori il deposito in sede 15 giorni prima dell’assemblea e il deposito al Registro delle imprese entro 30 giorni dall’approvazione. La semplicità della procedura non elimina la responsabilità degli amministratori per il rispetto dei termini.
Cosa cambia con la novità introdotta dal D.Lgs. 128/2024 sulla relazione del revisore? Per i bilanci degli esercizi iniziati dal 22 giugno 2024, la relazione del revisore legale deve contenere anche un’attestazione su un eventuale obbligo di comunicazione sulle imposte sul reddito (art. 5-quinquies, D.Lgs. 139/2015). È un adempimento a carico del revisore, non degli amministratori, ma è opportuno verificare che sia stato assolto — perché la sua omissione può essere fonte di contestazioni in sede di deposito e comporta sanzioni fino a €50.000.
Questo articolo ha finalità informativa e non costituisce consulenza professionale. Per una valutazione specifica della tua situazione, contatta lo Studio Pratesi.