Approvazione bilancio 2025

Si illustrano le procedure e le scadenze relative all’approvazione del bilancio d’esercizio per le società di capitale, con particolare attenzione ai termini stabiliti dal Codice Civile. Ecco i punti principali:

  1. Scadenze per l’approvazione:
    • Il bilancio 2025 deve essere approvato entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio (ossia entro 30 aprile 2026).
    • In caso di “particolari esigenze”, il termine può essere esteso a 180 giorni (ossia entro 29 giugno 2026), ma solo se previsto dallo statuto.
  2. Adempimenti degli amministratori:
    • Devono redigere il progetto di bilancio e la Relazione sulla gestione (se richiesta).
    • Il bilancio e i documenti allegati vanno depositati presso il Registro Imprese entro 30 giorni dall’approvazione.
  3. Assemblea dei soci:
    • L’assemblea deve essere convocata almeno 15 giorni prima della data fissata per l’approvazione.
    • Se il numero dei soci presenti non raggiunge la maggioranza richiesta, l’assemblea è considerata “deserta” e posticipata alla seconda convocazione.
    • L’ordine del giorno include l’approvazione del bilancio e la destinazione del risultato (utile/perdita).
  4. Destinazione del risultato:
    • Gli amministratori propongono la distribuzione dell’utile o la copertura delle perdite.
    • Esempio: una società (Dedra srl) ha destinato €1.250 a riserva legale e €23.750 ai soci.
  5. Documenti obbligatori:
    • Il bilancio deve includere Stato patrimoniale, Conto economico, Nota integrativa, Rendiconto finanziario e, se necessario, Relazione sulla gestione.
    • Le società con organi di controllo (es. Collegio sindacale) devono allegare anche le relazioni di questi organismi.
  6. Procedure per la convocazione:
    • La convocazione può avvenire tramite raccomandata, e-mail o altri mezzi che garantiscano la prova dell’avvenuto ricevimento (almeno 8 giorni prima dell’assemblea).
  7. Contabilizzazione:
    • La destinazione dell’utile o della perdita va registrata nel 2026, alla data dell’approvazione.

Fonti normative citate: artt. 2364, 2478-bis e 2428 del Codice Civile.

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