Scissione mediante scorporo: solo a favore di beneficiarie neocostituite?

L’articolo 2506.1 del codice civile italiano definisce la scissione mediante scorporo come l’assegnazione di parte del patrimonio di una società a una o più società di nuova costituzione, con la società scissa che continua la propria attività e riceve le azioni o quote delle nuove società.

Tuttavia, la prassi e alcune massime notarili hanno ammesso la possibilità di effettuare la scissione mediante scorporo anche a favore di società beneficiarie già esistenti.

Questa interpretazione, sebbene non trovi riscontro nello Studio del Notariato n. 45-2023/1, è stata inizialmente accolta anche dal legislatore fiscale nelle bozze della riforma fiscale, prevedendo l’applicazione del test di riportabilità delle perdite fiscali anche in caso di scissione con beneficiarie preesistenti.

Tuttavia, la versione definitiva della norma, contenuta nel D.Lgs. 192/2024, ha eliminato questa previsione, creando incertezza tra gli operatori del settore.

In conclusione, sebbene la scissione mediante scorporo sia generalmente intesa a favore di società neocostituite, l’ammissibilità di beneficiarie preesistenti è un tema dibattuto, con implicazioni fiscali e operative che richiedono un’attenta valutazione.

Punti chiave:

  • La scissione mediante scorporo è una scissione parziale in cui la società scissa assegna parte del suo patrimonio a società beneficiarie e riceve in cambio le loro azioni o quote.
  • La norma di legge sembrerebbe limitare l’operazione a beneficiarie neocostituite.
  • Massime notarili e la prassi hanno ammesso la possibilità di utilizzare anche beneficiarie preesistenti.
  • Il legislatore fiscale ha inizialmente supportato questa interpretazione, ma poi ha eliminato la relativa previsione dalla versione definitiva della riforma fiscale.
  • L’utilizzo di beneficiarie preesistenti nella scissione mediante scorporo potrebbe comportare rischi di riqualificazione dell’operazione da parte dell’Amministrazione Finanziaria.