L’art. 17 del DLgs. 192/2024 ha introdotto importanti novità per il regime di realizzo controllato, eliminando la condizione di unipersonalità della società conferitaria nel caso in cui i conferenti siano legati da stretti vincoli di parentela (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado).
In precedenza, il regime di realizzo controllato era applicabile solo se il capitale della società conferitaria era detenuto integralmente dal solo conferente. Questa limitazione creava difficoltà, ad esempio, nel caso di due coniugi che intendevano conferire partecipazioni qualificate nella stessa società.
La nuova normativa consente di superare queste problematiche, semplificando il passaggio generazionale e la gestione delle partecipazioni. Tuttavia, la relazione illustrativa precisa che ogni singolo conferimento deve avere ad oggetto partecipazioni pari o superiori alle soglie di qualificazione.
Nel caso di partecipazioni detenute in regime di comunione indivisa (ad esempio, tra coniugi), il conferimento può essere effettuato in regime di realizzo controllato, a prescindere dal fatto che si aderisca all’orientamento notarile che applica la normativa sulla società unipersonale anche alla comproprietà indivisa.
Resta da chiarire se, ai fini del superamento delle soglie percentuali previste dal comma 2-bis, si debba fare riferimento alla percentuale complessivamente rappresentata dalla partecipazione in comunione.