L’INPS ha recentemente chiarito il trattamento previdenziale applicabile ai “content creator” (influencer, youtuber, blogger, streamer, podcaster, instagrammer, tiktoker e vlogger).
La normativa previdenziale varia a seconda della modalità di svolgimento dell’attività. È fondamentale distinguere l’attività svolta in forma d’impresa da quella esercitata come lavoratore autonomo, abituale o occasionale.
Se l’attività è organizzata in forma d’impresa, con prevalenza degli elementi organizzativi su quelli personali, si configura reddito d’impresa e scatta l’obbligo di iscrizione alla Gestione IVS commercianti.
Se l’attività è svolta in forma di lavoro autonomo, occorre distinguere tra abitualità e occasionalità. L’attività abituale genera reddito di lavoro autonomo e comporta l’iscrizione alla Gestione Separata INPS.
Inoltre, se l’attività rientra nelle prestazioni artistiche, culturali e di intrattenimento, è obbligatoria l’assicurazione al Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo (FPLS). Questo può includere content creator che realizzano prodotti audiovisivi pubblicitari.
È importante considerare che la qualificazione dell’attività (e i conseguenti obblighi previdenziali) dipende dalle specifiche modalità operative e dai rapporti contrattuali tra le parti coinvolte (content creator, agenzie, brand).