La gestione fiscale dei compensi degli amministratori nelle società di capitali presenta delle specificità importanti. I compensi possono essere considerati redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente o, in alcuni casi, redditi di lavoro autonomo, a seconda della natura delle mansioni svolte. La deducibilità di questi compensi segue il principio di cassa, come stabilito dall’articolo 95, comma 5, del TUIR. Questo significa che i compensi sono deducibili nel periodo d’imposta in cui vengono effettivamente pagati.
Per garantire una corrispondenza tra il momento in cui i compensi sono tassati per l’amministratore e il momento in cui sono dedotti dalla società, si applica il principio di cassa allargata. In base a questo principio, sono considerati percepiti nel periodo d’imposta anche i compensi pagati entro il 12 gennaio dell’anno successivo. Di conseguenza, i compensi relativi all’anno precedente, ma pagati entro il 12 gennaio, sono deducibili nel reddito d’impresa dell’anno precedente.
È importante notare che il principio di cassa allargata non si applica ai compensi per attività di lavoro autonomo. In questo caso, la deducibilità e la tassazione seguono il criterio di cassa ordinario, ovvero i compensi sono deducibili per la società e tassati per il professionista nell’anno in cui avviene il pagamento/incasso.
In sintesi, la corretta gestione fiscale dei compensi degli amministratori richiede la comprensione delle diverse tipologie di reddito e l’applicazione del principio di cassa, eventualmente allargato, per assicurare la necessaria simmetria fiscale.