Il leasing è uno strumento finanziario comune per l’acquisto di beni strumentali, con le autovetture che giocano un ruolo centrale per la loro flessibilità. La cessione anticipata del contratto di leasing auto presenta complesse implicazioni fiscali, in particolare per la sopravvenienza attiva imponibile e la deducibilità dei canoni. La sopravvenienza attiva è calcolata considerando il valore normale dell’auto, meno i canoni residui e il prezzo di riscatto attualizzati, come chiarito dalla circolare n. 108/1996.
Per le auto ai sensi dell’articolo 164 del Tuir, le plusvalenze e minusvalenze sono proporzionate all’ammortamento fiscalmente dedotto. Nonostante non ci sia una norma esplicita, per coerenza si suggerisce di applicare questo criterio anche alla sopravvenienza attiva da cessione anticipata.
La deducibilità dei canoni pagati prima della cessione è un altro aspetto cruciale. La risoluzione n. 183/2000 chiarisce che la “durata del contratto” si riferisce alla durata stabilita, non a quella effettiva. Quindi, i canoni sono deducibili se la durata contrattuale rispetta i requisiti minimi del Tuir, indipendentemente dalla cessione anticipata. È essenziale verificare la conformità della durata contrattuale per evitare problemi con l’Amministrazione finanziaria.