Novità sul Realizzo Controllato per Conferimenti di Partecipazioni

La normativa sui conferimenti di partecipazioni è stata aggiornata dal DLgs. 192/2024, ampliando l’applicazione del regime di realizzo controllato (art. 177, comma 2 del TUIR) a partire dal 31 dicembre 2024. Questa modifica include anche situazioni che prima potevano rientrare nel comma 2-bis, influenzando anche le regole sulla participation exemption.In precedenza, ad esempio, una persona fisica che possedeva il 100% di una holding con il 60% di una società operativa non poteva applicare il realizzo controllato per conferire un’ulteriore quota del 25% della società operativa alla holding. La vecchia normativa favoriva l’incremento del controllo solo se derivante da obblighi legali o statutari.Ora, con le nuove disposizioni, il realizzo controllato si applica anche quando la holding incrementa il controllo di una società, indipendentemente da tali obblighi. Questo significa che il regime si estende ai conferimenti che aumentano il controllo di diritto, anche se la holding già lo detiene.Un esempio è il conferimento di una partecipazione del 25% a una holding che già ne possiede il 60%. Inoltre, per la participation exemption, il periodo di possesso richiesto è ora di 12 mesi. L’estensione a 60 mesi si applica solo ai conferimenti ai sensi del comma 2-bis dell’art. 177 del TUIR.

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