La scissione è un’operazione societaria in cui una società viene divisa in due o più parti. Esistono due tipi principali di scissione: la scissione totale, in cui l’intero patrimonio della società scissa viene trasferito a due o più società beneficiarie, e la scissione parziale, in cui solo una parte del patrimonio viene trasferita.
L’articolo 173 del Tuir stabilisce il regime di neutralità fiscale per le operazioni di scissione. Questo regime prevede che non si tenga conto di avanzi o disavanzi derivanti dal rapporto di cambio delle azioni, che i maggiori valori iscritti non siano imponibili per la beneficiaria, e che i beni ricevuti siano valutati fiscalmente in base all’ultimo valore riconosciuto ai fini delle imposte sul reddito.
Inoltre, il cambio delle partecipazioni originarie non costituisce realizzo né distribuzione di plusvalenze o minusvalenze per i soci della società scissa. Le riserve in sospensione d’imposta devono essere ricostituite dalle beneficiarie, e alle perdite fiscali delle società partecipanti si applicano le disposizioni previste per le fusioni.
La scissione mediante scorporo è regolata dal comma 15-ter dell’articolo 173 del Tuir, con specifiche deroghe e integrazioni rispetto alle scissioni tradizionali. Le attività e passività oggetto di scorporo assumono in capo alle società beneficiarie il valore fiscalmente riconosciuto1 che avevano nella società scissa, e si considerano possedute dalle beneficiarie anche per il periodo di possesso della scissa.
Le partecipazioni ricevute dalla società scissa sono valutate in base alla differenza tra il valore fiscalmente riconosciuto delle attività e quello delle passività oggetto di scorporo. In caso di scorporo di un’azienda, per il computo del periodo di possesso delle partecipazioni ricevute dalla scissa si considera anche il periodo di possesso dell’azienda scorporata, e le partecipazioni si considerano iscritte come immobilizzazioni finanziarie.