di Fabio Pratesi, Dottore Commercialista
Un imprenditore riceve in donazione dai genitori le quote della società di famiglia, senza pagare imposta di donazione. Dopo qualche anno vuole sistemare il proprio patrimonio: costituire una holding personale, conferirvi la partecipazione e magari cedere una quota di minoranza a un investitore. Ma il vincolo dei cinque anni imposto dalla legge gli consente di farlo? La risposta è meno scontata di quanto sembri, e dipende da che cosa la norma chiede davvero di conservare.
Cos’è e come funziona
L’art. 3, comma 4-ter, D.Lgs. 346/1990 (Testo unico sulle successioni e donazioni) esenta dall’imposta i trasferimenti di quote e azioni a favore di discendenti e coniuge. Il beneficiario deve acquisire o integrare il controllo ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1, c.c., cioè la maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria. Deve poi mantenere quel controllo per almeno cinque anni dal trasferimento, e dichiarare di volerlo fare nell’atto stesso. Se il controllo viene meno prima, l’esenzione decade.
Il nodo interpretativo è sempre stato che cosa si debba conservare: le singole azioni ricevute oppure la posizione di controllo? Con la risposta a interpello n. 152 del 31 luglio 2026 l’Agenzia delle Entrate ha scelto la seconda lettura. Il vincolo riguarda il controllo di diritto sulla società, non la titolarità di ciascun titolo donato. Il donatario non ha dunque un divieto di alienazione sulle partecipazioni ricevute, purché conservi il controllo acquisito o integrato.
Questo vale anche per i trasferimenti che si limitano a integrare un controllo già esistente, ipotesi che il D.Lgs. 139/2024 ha ricondotto nell’ambito dell’agevolazione senza modificare la condizione del mantenimento del controllo.
Quando conviene e perché
Il chiarimento è rilevante per chi vuole riorganizzare dopo la donazione. L’Agenzia ha richiamato le circolari 3/E/2008 e 18/E/2013 e l’art. 2359, comma 2, c.c., secondo cui nel computo dei voti si considerano anche quelli spettanti alle società controllate. Per questo il controllo può essere mantenuto anche indirettamente.
Prendiamo il caso esaminato dall’interpello, con un imprenditore socio unico della capogruppo. Conferisce almeno il 70% delle azioni in una holding da lui interamente controllata. Fino alla scadenza dei cinque anni, la holding controlla la capogruppo e lui controlla la holding. Il controllo, quindi, non viene mai meno e l’esenzione resta salva.
Ne discende un’altra conseguenza pratica: stabilire quali azioni siano state conferite o cedute (le più vecchie o le più recenti) non incide sulla conservazione dell’esenzione, perché ciò che conta è la posizione di controllo.
Il conferimento in una holding personale in regime di realizzo controllato (art. 177, comma 2, TUIR) consente quindi di strutturare il patrimonio senza perdere il beneficio della donazione. Resta comunque un’operazione da valutare caso per caso.
Attenzione a questi aspetti
Il punto più delicato è un altro. Nella stessa risposta l’Agenzia ha aggiunto, per completezza, una precisazione ulteriore. La cessione a terzi di una partecipazione di minoranza (nel caso, tra il 20% e il 30%) entro cinque anni dalla donazione rientrerebbe nell’art. 16, comma 1, L. 383/2001. Questa norma impone al donatario che ceda valori mobiliari entro cinque anni il pagamento dell’imposta sostitutiva come se la donazione non fosse stata fatta.
È una disposizione antielusiva nata nel 2001, quando le plusvalenze su partecipazioni qualificate e non qualificate avevano aliquote molto diverse. Lo scopo era evitare che una partecipazione qualificata fosse frazionata con donazioni e poi venduta dai donatari al regime più favorevole. Oggi quella distinzione non esiste più: dopo la L. 205/2017 le plusvalenze scontano in via generale la stessa aliquota del 26%.
Inoltre, in caso di cessione, il donatario subentra nel costo fiscale del donante (art. 68, comma 6, TUIR), per cui un risparmio d’imposta indebito è difficile da individuare. Potrebbe emergere solo se il donatario avesse minusvalenze proprie da compensare con la plusvalenza (art. 68, comma 5, TUIR).
Rimangono poi questioni aperte, sulle quali l’Agenzia non si è pronunciata:
- l’individuazione delle azioni cedute, acquisite a più riprese e da soggetti diversi. Se si applicasse il criterio LIFO dell’art. 67, comma 1-bis, TUIR, risulterebbero cedute per prime le azioni acquisite più di recente, e l’esito potrebbe essere opposto a quello prospettato dall’Amministrazione;
- il conferimento nella holding. Ai fini delle imposte sui redditi è assimilato a una cessione a titolo oneroso (art. 9, comma 5, TUIR), e ci si chiede se l’art. 16 possa applicarsi già in quel momento. L’interpello non lo affronta;
- la cessione effettuata dalla holding anziché dal donatario. La holding ha acquisito per conferimento, non per donazione, e quindi non rientra tra i destinatari della norma: la sua plusvalenza segue le regole del reddito d’impresa, con l’eventuale applicazione della participation exemption.
In sintesi, il quadro non è del tutto stabilizzato. Chi pianifica un conferimento seguito da una cessione entro il quinquennio deve tenere conto della posizione dell’Agenzia e documentare con cura la sequenza delle operazioni, senza dare per scontato l’esito.
Conclusione
Il vincolo dei cinque anni previsto dall’art. 3, comma 4-ter, TUSD riguarda il controllo della società, non le singole azioni donate. Conferire la partecipazione in una holding personale non fa perdere l’esenzione, se il controllo resta in capo al donatario, direttamente o indirettamente. Diverso è il caso della cessione a terzi di una quota entro cinque anni: l’Agenzia la riconduce all’art. 16 L. 383/2001, e su questo punto restano margini di incertezza interpretativa.
FAQ
Se dono le quote a mio figlio, può venderle subito?
Non esiste un divieto di alienazione, ma deve mantenere il controllo di diritto della società per cinque anni (art. 3, comma 4-ter, D.Lgs. 346/1990). Se vende la partecipazione di controllo, decade dall’esenzione. Una cessione di quote minoritarie può invece non pregiudicarla, ma va verificata anche rispetto all’art. 16 L. 383/2001.
Conferire le quote donate in una holding fa decadere l’agevolazione?
Secondo l’Agenzia delle Entrate, non automaticamente. Il beneficiario deve conservare il controllo della holding e, tramite questa, della società conferita (art. 2359, comma 2, c.c.). Il conferimento è comunque un’operazione realizzativa ai fini delle imposte sui redditi (art. 9, comma 5, TUIR), da impostare con attenzione.
Cosa rischio se vendo una quota di minoranza entro cinque anni dalla donazione?
Secondo l’Agenzia può applicarsi l’art. 16 L. 383/2001, con calcolo dell’imposta sostitutiva come se la donazione non fosse avvenuta. Dato che il donatario subentra nel costo fiscale del donante (art. 68, comma 6, TUIR), l’impatto concreto dipende dalla situazione specifica e va valutato prima dell’operazione.
Hai ricevuto in donazione una partecipazione e stai valutando di conferirla in una holding o di cederne una parte?
Prima di muovere un passo, verifichiamo insieme se il controllo resta salvo e quali effetti fiscali può avere la sequenza delle operazioni. Parliamone.
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