Crediti d’imposta acquistati sotto il valore nominale: come vengono tassati dopo il decreto Omnibus?

Di Fabio Pratesi, Dottore Commercialista

Un professionista acquista per 80 un credito d’imposta che potrà compensare per 100. Fino a pochi anni fa la prassi riteneva che quel margine di 20 non fosse tassato. Oggi non è più così, e il legislatore ha introdotto una regola specifica, con un’imposta sostitutiva e un criterio preciso per il riconoscimento del costo. Chi ha già acquistato crediti, o sta valutando di farlo, deve capire come cambia il calcolo.

Cos’è e come funziona

La disciplina nasce da un’evoluzione in tre tappe. Prima della riforma, l’Agenzia delle Entrate aveva escluso la rilevanza fiscale del differenziale (risposta a interpello n. 472/2023), non trovando una categoria reddituale del TUIR in cui collocarlo. Poi il D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192 ha riscritto l’art. 54 TUIR, introducendo il principio di onnicomprensività del reddito di lavoro autonomo: concorrono tutte le somme e i valori percepiti in relazione all’attività professionale. Infine l’art. 3 del D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148 (decreto Omnibus) ha inserito nell’art. 54 TUIR i commi 3-quater e 3-quinquies.

Il comma 3-quater riguarda i differenziali positivi derivanti dalla cessione o dalla compensazione di crediti d’imposta diversi da quelli emergenti dalla liquidazione delle imposte, inclusi i crediti da incentivi edilizi di cui all’art. 121, comma 2, D.L. 34/2020. Il comma 3-quinquies li assoggetta a imposta sostitutiva del 26%, con la stessa aliquota dell’art. 5 D.Lgs. 461/1997, da versare con le modalità previste per il saldo delle imposte sui redditi.

Il punto centrale è il costo. In caso di compensazione, al credito utilizzato si attribuisce la quota di costo proporzionale, e il differenziale è la differenza tra i due.

Quando conviene e perché

Prendiamo un credito di 100.000 euro acquistato per 90.000 euro e compensato per 40.000 euro nello stesso anno. Il costo proporzionale è 36.000 euro (90.000 × 40.000 / 100.000), il differenziale è 4.000 euro e l’imposta sostitutiva è 1.040 euro. Se il residuo di 60.000 euro viene compensato in seguito, il costo residuo è 54.000 euro e il differenziale è 6.000 euro. Il margine complessivo tassato è 10.000 euro, cioè la differenza tra valore nominale e prezzo.

Lo stesso schema vale per la cessione a terzi, dove il differenziale è dato dal corrispettivo meno il costo riferibile al credito ceduto. Con un credito da 100.000 euro acquistato per 80.000 euro e ceduto per 90.000 euro, il margine è 10.000 euro e l’imposta sostitutiva è 2.600 euro.

Se il credito è già stato utilizzato in parte, il costo si ripartisce tra quota compensata e quota ceduta. Con un acquisto a 80.000 euro, una compensazione di 40.000 euro e una cessione del residuo (60.000 euro nominali) a 54.000 euro, si hanno 8.000 euro di differenziale da compensazione (costo 32.000 euro) e 6.000 euro da cessione (costo residuo 48.000 euro). Il totale è 14.000 euro, con imposta sostitutiva complessiva di 3.640 euro.

Il vantaggio è la coerenza: il costo segue il realizzo, senza le oscillazioni di reddito che nel sistema precedente derivavano dalla deduzione integrale del prezzo nell’anno del pagamento e dalla tassazione del valore nominale negli anni successivi. Non c’è tassazione anticipata al momento dell’acquisto.

Attenzione a questi aspetti

Decorrenza e opzione. Le nuove regole valgono per i crediti acquistati dal 12 agosto 2026, data di entrata in vigore del D.Lgs. 148/2026. L’art. 3, comma 3, consente a chi determina il reddito ai sensi dell’art. 54 TUIR di applicarle anche agli acquisti effettuati a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024. Per i contribuenti con periodo coincidente con l’anno solare, sono gli acquisti dal 1° gennaio 2024 all’11 agosto 2026.

Dichiarazione integrativa e niente rimborsi. Se la dichiarazione è già stata presentata, l’opzione si esercita con dichiarazione integrativa ai sensi dell’art. 2, comma 8, D.P.R. 322/1998. Le maggiori imposte eventualmente versate non sono rimborsabili. Chi aveva dedotto per intero il costo nell’anno di acquisto dovrebbe rivedere il reddito di quell’anno, che aumenta, mentre il differenziale viene tassato separatamente. Il costo non può essere riconosciuto due volte: serve ricostruire con coerenza tutte le annualità interessate.

Il 26% non è l’unico termine di confronto. Confrontare l’aliquota sostitutiva con l’aliquota marginale IRPEF non basta. Cambia anche il momento in cui il costo viene riconosciuto, quindi va valutata l’intera operazione.

IRAP. L’introduzione dell’imposta sostitutiva non consente, di per sé, di concludere che il differenziale sia escluso dalla base IRAP.

Crediti ricevuti come pagamento. Il regime non si applica ai crediti che costituiscono il corrispettivo di una prestazione professionale. In quel caso il compenso concorre al reddito per la parte compensata in ciascun periodo d’imposta, e serve un monitoraggio extracontabile che colleghi il credito alla prestazione e agli importi già utilizzati.

Acquisti anteriori al 2024. La facoltà retroattiva non li comprende. Per i casi analoghi a quello della risposta a interpello n. 6/2026, resta l’irrilevanza delle quote compensate. Occorre inoltre distinguere la data dell’acquisto da quella del pagamento: se il trasferimento si è perfezionato nel 2023, la dilazione del prezzo negli anni successivi non genera nuovi acquisti.

Collegamento con l’attività. L’art. 54 TUIR richiede che le somme siano percepite in relazione all’attività professionale. Per un professionista individuale occorre verificare il concreto collegamento dell’acquisto con l’attività esercitata, distinguendolo da un investimento della sfera privata.

Conclusione

Il differenziale tra prezzo di acquisto e valore realizzato dei crediti d’imposta è ora tassato con imposta sostitutiva del 26% e con riconoscimento proporzionale del costo, sia in compensazione sia in cessione. La disciplina vale per gli acquisti dal 12 agosto 2026 e, per opzione, per quelli dal 2024. Prima di scegliere servono la ricostruzione delle annualità, il confronto con la deduzione già fruita e la verifica degli utilizzi futuri.

FAQ

Il 26% è sempre più conveniente dell’IRPEF?
Non necessariamente. Con il nuovo regime cambia anche il modo di riconoscere il costo, che segue le quote utilizzate. Il confronto va fatto sull’intera operazione e sulla distribuzione degli effetti nelle diverse annualità, tenendo conto della deduzione già fruita e della situazione reddituale di ciascun anno.

Ho acquistato crediti nel 2023: posso applicare il nuovo regime?
No, la facoltà riguarda solo gli acquisti dal 2024. Per quelli precedenti resta il riferimento alla risposta a interpello n. 6/2026. La data rilevante è però quella in cui il trasferimento si perfeziona, non quella del pagamento: vanno verificati contratto e documentazione.

Se un cliente mi paga con un credito d’imposta, si applica l’imposta sostitutiva?
No. Il credito ricevuto come corrispettivo della prestazione concorre al reddito professionale per la parte compensata in ciascun periodo d’imposta. L’imposta sostitutiva riguarda i crediti acquistati, non quelli incassati a saldo della parcella.


Hai acquistato crediti d’imposta e non sai se conviene applicare il nuovo regime agli anni già dichiarati? Il confronto va fatto sui numeri della tua operazione. Parliamone. https://studiopratesi.com/contatti/

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