L’Agenzia delle Entrate ha di recente chiarito l’utilizzo del credito d’imposta derivante dalla trasformazione delle Attività per Imposte Anticipate (DTA) ai sensi dell’Art. 44-bis del D.L. 34/2019.
Modalità di Utilizzo e Cessione
Il credito DTA può essere utilizzato in tre modi:
- Compensazione in F24, senza limiti di importo.
- Cessione a norma degli Artt. 43-bis o 43-ter del D.P.R. 602/73.
- Richiesta a rimborso.
Le cessioni si distinguono in due categorie principali:
- Art. 43-ter: Riguarda le cessioni infragruppo (tra soggetti appartenenti a un gruppo o tenuti al bilancio consolidato).
- Art. 43-bis: Riguarda la generalità delle cessioni a terzi dei crediti chiesti a rimborso nella dichiarazione.
Il Nuovo Orientamento (Art. 43-bis)
Con le Risposte a interpello n. 253 e n. 259 (settembre/ottobre 2025), l’Agenzia delle Entrate ha superato la precedente apertura (Risoluzione n. 32/2025).
- Divieto di Compensazione: L’acquisto di un credito DTA da terzi (ex Art. 43-bis) esclude la possibilità, per il cessionario, di utilizzarlo in compensazione nel modello F24 ai sensi dell’Art. 17 del D.Lgs. 241/97.
- Divieto di Ulteriore Cessione: È espressamente escluso anche il divieto di ulteriore cessione da parte del cessionario.
- Unica Utilizzabilità: Il cessionario potrà soltanto monetizzare l’importo acquistato mediante l’incasso delle somme oggetto di rimborso.
Adempimenti per l’Efficacia
- Cessioni Art. 43-bis: Richiedono la notifica dell’atto di cessione alla Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate competente. Non è prevista un’indicazione specifica del credito acquisito in dichiarazione.
- Cessioni Art. 43-ter (Infragruppo): L’efficacia si ottiene con l’indicazione degli estremi e degli importi ceduti da parte del cedente nella propria dichiarazione. Il cessionario compilerà la Sezione III-A del Quadro RU.
