Stop alla Compensazione del Credito DTA Acquistato da Terzi


L’Agenzia delle Entrate ha di recente chiarito l’utilizzo del credito d’imposta derivante dalla trasformazione delle Attività per Imposte Anticipate (DTA) ai sensi dell’Art. 44-bis del D.L. 34/2019.

Modalità di Utilizzo e Cessione

Il credito DTA può essere utilizzato in tre modi:

  1. Compensazione in F24, senza limiti di importo.
  2. Cessione a norma degli Artt. 43-bis o 43-ter del D.P.R. 602/73.
  3. Richiesta a rimborso.

Le cessioni si distinguono in due categorie principali:

  • Art. 43-ter: Riguarda le cessioni infragruppo (tra soggetti appartenenti a un gruppo o tenuti al bilancio consolidato).
  • Art. 43-bis: Riguarda la generalità delle cessioni a terzi dei crediti chiesti a rimborso nella dichiarazione.

Il Nuovo Orientamento (Art. 43-bis)

Con le Risposte a interpello n. 253 e n. 259 (settembre/ottobre 2025), l’Agenzia delle Entrate ha superato la precedente apertura (Risoluzione n. 32/2025).

  • Divieto di Compensazione: L’acquisto di un credito DTA da terzi (ex Art. 43-bis) esclude la possibilità, per il cessionario, di utilizzarlo in compensazione nel modello F24 ai sensi dell’Art. 17 del D.Lgs. 241/97.
  • Divieto di Ulteriore Cessione: È espressamente escluso anche il divieto di ulteriore cessione da parte del cessionario.
  • Unica Utilizzabilità: Il cessionario potrà soltanto monetizzare l’importo acquistato mediante l’incasso delle somme oggetto di rimborso.

Adempimenti per l’Efficacia

  • Cessioni Art. 43-bis: Richiedono la notifica dell’atto di cessione alla Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate competente. Non è prevista un’indicazione specifica del credito acquisito in dichiarazione.
  • Cessioni Art. 43-ter (Infragruppo): L’efficacia si ottiene con l’indicazione degli estremi e degli importi ceduti da parte del cedente nella propria dichiarazione. Il cessionario compilerà la Sezione III-A del Quadro RU.

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