l’Ordinanza della Corte di Cassazione n. 25143 del 13.09.2025 ha ribadito che il criterio distintivo tra spese di rappresentanza e di pubblicità risiede negli obiettivi perseguiti e non esclusivamente nella gratuità.
Le spese di rappresentanza mirano ad accrescere il prestigio dell’impresa senza una diretta aspettativa di vendita, mentre quelle di pubblicità hanno finalità informativa sui prodotti per stimolare direttamente i ricavi. La gratuità, pur citata nel D.M. 19.11.2008, costituisce solo un ausilio interpretativo e non un elemento essenziale.
Sul piano operativo, le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo di sostenimento entro i plafond parametrati ai ricavi caratteristici (1,5% fino a 10mln, 0,6% fino a 50mln, 0,4% oltre) ex Art. 108, comma 2, TUIR. Dal 2025, per effetto della Legge n. 207/2024, la deducibilità è subordinata all’utilizzo di mezzi di pagamento tracciabili. L’IVA su tali spese è oggettivamente indetraibile ex Art. 19-bis.1 DPR 633/72, salvo per beni di costo unitario inferiori a € 50.
Diversamente, le spese di pubblicità sono integralmente deducibili ex Art. 108, comma 1, TUIR e l’IVA è detraibile al 100%. Infine, ricorda la presunzione assoluta per le sponsorizzazioni a favore di ASD: fino a € 200.000 annui sono considerate spese di pubblicità ex Art. 90 L. 289/2002.