Sintesi sulle Novità di Prassi in Tema di Benefit Auto

Il tema del fringe benefit per la concessione di auto aziendali in uso promiscuo ai dipendenti è stato recentemente interessato da nuove modifiche normative a sfondo “green” e da successivi interventi di prassi.

Il Legislatore è intervenuto nuovamente con l’anno in corso (2025), modificando i criteri di calcolo forfetario previsti dall’art. 51, comma 4, lettera a), Tuir. La tassazione forfetaria del benefit è ora graduata in base alle emissioni di CO2​ prodotte dal veicolo. In particolare, il Legislatore ha riservato la tassazione forfetaria del 50% per l’auto a motore termico. Un trattamento più favorevole è previsto per i veicoli elettrici puri, tassati al 10%, e per gli ibridi plug-in, tassati al 20%.

Per l’applicazione corretta della normativa, la prassi richiede di verificare elementi come la data di immatricolazione dell’auto, la data di assegnazione e la data di consegna al dipendente.

Le recenti risposte a interpello dell’Agenzia delle Entrate (in particolare la n.233/E/2025 e la n. 237/E/2025) chiariscono aspetti collegati al benefit auto, soprattutto in presenza di beni o servizi accessori e di un contributo monetario da parte del beneficiario.

Viene richiamata la Circolare n. 326/E/1997, che stabiliva quanto segue:

  • L’irrilevanza, ai fini della valorizzazione del benefit auto, del fatto che il dipendente sostenga a proprio carico uno degli elementi che compongono il calcolo del costo chilometrico ACI.
  • Le somme corrisposte dal lavoratore (tramite pagamento o ritenuta) per l’utilizzo del mezzo riducono il valore forfetario del benefit (ex art 51, comma 4, lett. a), Tuir).
  • Altri beni o servizi forniti dal datore oltre l’auto (es. garage) devono essere valutati separatamente per la tassazione in capo al dipendente.

L’interpello n. 233/E/2025 ha chiarito che se il contributo pagato dal dipendente è legato alla copertura di optional richiesti, tale somma non riduce la base imponibile.

L’interpello n. 237/E/2025 ha specificato che il costo della ricarica elettrica sostenuto dal datore tramite card non produce un ulteriore benefit, in quanto tale costo è già incluso nella valorizzazione del costo chilometrico ACI. Inoltre, sempre in questo atto, è stato ribadito che le somme addebitate al lavoratore per l’uso privato del mezzo (es. oltre un certo limite di km)

non riducono il valore del benefit ex art. 51, in quanto riguardano voci di costo già utilizzate dall’ACI per il calcolo.


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