Obbligo di Interazione RT-POS
- Decorrenza dell’Obbligo: L’obbligo di integrazione tecnica e funzionale tra RT e dispositivi POS scatta dall’1.1.2026.
- Finalità: L’obiettivo della Legge n. 207/2024 (Finanziaria 2025) è rendere più integrato il processo di certificazione fiscale con quello di pagamento elettronico, per far emergere eventuali incoerenze tra incassi elettronici e documenti commerciali emessi.
- Meccanismo: Tutti gli incassi elettronici (carte, app, wallet digitali, ecc.) dovranno essere memorizzati anche dal RT e inviati all’Agenzia delle Entrate. Il RT trasmetterà sia l’importo dei corrispettivi giornalieri, sia gli incassi giornalieri avvenuti con modalità elettronica.
- Vincolo di Collegamento: Il dispositivo POS deve essere sempre collegato al RT. Il RT deve garantire la piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con quello di pagamento elettronico.
- Soggetti Obbligati: L’obbligo riguarda i commercianti al minuto e soggetti assimilati (Art. 22, DPR n. 633/72), quali artigiani, alberghi e ristoranti, con esclusione di chi non è obbligato alla certificazione dei corrispettivi.
- Prospettive di Proroga: Viste la complessità tecnica e la brevità del tempo a disposizione (scadenza 31.12.2025), si ipotizza una possibile proroga del termine per l’adeguamento degli RT.
Regime Sanzionatorio
Il regime sanzionatorio per i corrispettivi telematici è esteso ai casi di mancato invio dei dati dei pagamenti elettronici e di mancato collegamento tra gli strumenti.
- Mancato Invio Dati Pagamenti Elettronici: Sanzione di € 100 per ciascun invio (max € 1.000 a trimestre) se la violazione non incide sulla corretta liquidazione IVA.
- Mancato Collegamento RT-POS: Sanzione da € 1.000 a € 4.000.
- Sanzioni Accessorie: In caso di violazioni ripetute, sono applicabili le sanzioni accessorie di sospensione della licenza/autorizzazione.
Obbligo di Comunicazione Dati Transazioni POS (A carico degli Operatori)
- Soggetti Obbligati: Gli operatori (PSP: banche, istituti di pagamento, ecc.) che forniscono strumenti di pagamento elettronico devono comunicare i dati delle transazioni all’Agenzia delle Entrate (Art. 22, comma 5, DL n. 124/2019).
- Modalità di Invio: L’invio, le cui modalità sono definite dal Provvedimento AdE 21.3.2025 in vigore dall’1.1.2026, va effettuato mensilmente, entro l’ultimo giorno lavorativo del mese successivo a quello di riferimento, tramite il Sistema di Interscambio flussi Dati (SID).