- La Legge di bilancio 2026 (Art. 1, commi 82-101, L. 199/2025) introduce la nuova definizione agevolata.
- Il perimetro riguarda i carichi affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023.
- Sono inclusi gli omessi versamenti da dichiarazioni (artt. 36-bis/ter e 54-bis/ter) e contributi INPS.
- Restano espressamente esclusi dalla misura i debiti derivanti da attività di accertamento.
- Il beneficio prevede lo stralcio di sanzioni, interessi di mora, somme aggiuntive e aggio.
- Risultano dovuti solo la quota capitale e il rimborso spese per procedure esecutive e notifiche.
- La dichiarazione di adesione va presentata esclusivamente in via telematica entro il 30 aprile 2026.7
- L’Agente della Riscossione comunicherà l’importo dovuto e le scadenze entro il 30 giugno 2026.
- Si può optare per il versamento unico (31 luglio 2026) o per un massimo di 54 rate bimestrali.
- Il piano di rateazione è molto esteso, con l’ultima rata prevista per il 31 maggio 2035.
- Sulle rate si applicano interessi al tasso del 3% annuo a decorrere dal 1° agosto 2026.
- L’importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore alla soglia di 100 euro.
- L’inefficacia si verifica col mancato o insufficiente versamento dell’unica rata o dell’ultima rata.
- La decadenza scatta anche in caso di mancato versamento di 2 rate, anche non consecutive.
- L’adesione sospende i giudizi pendenti, che si estinguono col versamento della prima o unica rata.
- Sono ammessi anche i debiti inseriti in procedure di sovraindebitamento e concordato minore.
- Per le multe stradali non si pagano interessi e maggiorazioni, ferma restando la sanzione base.
- È possibile definire debiti di precedenti rottamazioni se decaduti entro il 30 settembre 2025.
- Sono esclusi i debiti “quater” regolarmente pagati alla medesima data del 30 settembre 2025.
- Per i carichi definibili non è concessa la dilazione ordinaria ex art. 19 DPR 602/1973.