Dal 1° gennaio 2025 sarà possibile rivalutare il costo fiscale delle partecipazioni e dei terreni (agricoli ed edificabili). La rivalutazione può essere fatta da persone fisiche (non imprenditori), società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti senza stabile organizzazione in Italia. La scadenza per la rivalutazione è il 30 novembre successivo alla data di possesso dei beni (1° gennaio). Per le partecipazioni non quotate e i terreni serve una perizia di stima asseverata da un professionista abilitato. Per le partecipazioni quotate si può usare la media aritmetica dei prezzi di dicembre dell’anno precedente. L’imposta sostitutiva per la rivalutazione è del 18% e può essere rateizzata in tre rate annuali. Sulle rate successive alla prima ci sono interessi del 3% annuo. Se non si pagano le rate successive alla prima, l’opzione di rivalutazione rimane valida ma le rate non pagate saranno iscritte a ruolo. È possibile rivalutare di nuovo le partecipazioni o i terreni già rivalutati in passato. In questo caso, non si devono pagare le rate residue della precedente rivalutazione e si può scomputare l’imposta già versata da quella dovuta per la nuova rivalutazione. Si può chiedere il rimborso dell’imposta sostitutiva pagata in passato entro 48 mesi dalla data del versamento dell’ultima rivalutazione. La rivalutazione non si applica alle plusvalenze e minusvalenze realizzate da società ed enti commerciali non residenti. Il regime agevolato è conveniente se l’imposta sostitutiva del 18% è inferiore al 26% della plusvalenza realizzata senza rivalutazione.
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