Rivalutazione Partecipazioni e terreni 2025

Questa non è la solita “proroga”, ma una stabilizzazione della norma.

1. La Stabilizzazione della Norma

La principale novità normativa risiede nel fatto che la disciplina, storicamente soggetta a rinnovi annuali, è stata resa strutturale. L’art. 1 co. 30 della L. 30.12.2024 n. 207 (Legge di Bilancio 2025) introduce stabilmente questa possibilità nel sistema delle imposte sui redditi.

2. Ambito Soggettivo e Oggettivo

Possono accedere alla rivalutazione i soggetti che effettuano operazioni suscettibili di generare redditi diversi di natura finanziaria (“capital gain”) al di fuori dell’esercizio di impresa.

  • Soggetti ammessi: Persone fisiche, società semplici ed equiparate, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia.
  • Oggetto della rivalutazione:
    • Partecipazioni quotate e non quotate.
    • Terreni agricoli ed edificabili.
  • Requisito del possesso: I beni devono essere posseduti alla data del 1 gennaio dell’anno in cui si effettua la rivalutazione (per il 2025, possesso all’1.1.2025).

3. Costo dell’Operazione: Aliquota e Versamento

A differenza di quanto ipotizzato nella legge delega (che prevedeva aliquote differenziate), il legislatore ha optato per un’aliquota unica.

  • Aliquota: Imposta sostitutiva del 18% sull’intero valore rideterminato.
  • Scadenza: Il versamento dell’intero importo o della prima rata deve avvenire entro il 30 novembre dell’anno di riferimento.
  • Rateizzazione: È possibile ripartire l’imposta in tre rate annuali di pari importo, con interessi del 3% annuo sulle rate successive alla prima.

4. Modalità di Rideterminazione del Valore

Dobbiamo distinguere le procedure in base alla tipologia di asset:

A. Partecipazioni NON Quotate e Terreni

È obbligatoria la redazione di una perizia giurata di stima.

  • Redattore: Professionista abilitato (Dottore Commercialista, Revisore, ecc.).
  • Giuramento: La perizia deve essere asseverata entro il 30 novembre dell’anno di riferimento.
  • Data di riferimento: La stima deve riferirsi al valore del patrimonio sociale (per le quote) o del terreno al 1 gennaio.

B. Partecipazioni Quotate

Non è richiesta la perizia. Il valore normale si determina in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre dell’anno precedente a quello della rivalutazione.

  • Adempimento: Il contribuente deve predisporre e conservare un prospetto con i prezzi e la media calcolata.

5. Valutazione di Convenienza (Break-even point)

Poiché l’imposta sostitutiva (18%) si applica sull’intero valore e non sulla sola plusvalenza, mentre l’imposta ordinaria sul capital gain è del 26% sulla sola plusvalenza, la convenienza non è automatica.


Panoramica privacy

Questo sito utilizza i Cookies per fornirti la migliore esperienza di navigazione possibile. Le informazioni sui Cookie sono memorizzate nel tuo browser e ci aiutano a capire quali contenuti o sezioni del sito sono ritenute più interessanti oltre a permetterci di personalizzarli e adattarli alle preferenze di ogni visitatore.

Puoi visitare la nostra Privacy Policy cliccando qui.