Riaddebito delle Spese Comuni di Studio Professionale


Il riaddebito delle spese comuni sostenute da un professionista (con propria Partita IVA) ad altri professionisti che operano negli stessi locali, ma senza costituire un’associazione professionale, richiede un’attenta analisi sotto diversi profili.

Aspetto Fiscale (Imposte Dirette)

  1. Professionista che Riaddebita (Sostenitore delle spese): Le somme percepite a titolo di riaddebito non concorrono alla formazione del reddito di lavoro autonomo, in base all’art. 54, comma 2, lett. c), TUIR.
  2. Professionista Destinatario del Riaddebito: Generalmente, le spese comuni riaddebitate non sono deducibili dal reddito professionale, secondo l’art. 54-ter, TUIR.
  3. Rilevanza e Ritenuta d’Acconto: Il riaddebito non assume rilevanza né come componente positivo né come componente negativo di reddito e, non essendo compenso professionale, non deve essere assoggettato alla ritenuta d’acconto del 20%.
  4. Deducibilità della Quota Propria: Resta salva la deducibilità della parte di spesa non riaddebitata, riferibile a beni o servizi usati dal professionista per la propria attività.

Aspetto Previdenziale (Contributo Integrativo)

  • L’obbligo di applicare il contributo integrativo sulle somme riaddebitate dipende dal regolamento della Cassa di appartenenza del professionista che riaddebita.
  • Esempi:
    • Commercialista (Cassa Dottori Commercialisti): Il contributo integrativo è dovuto sulle somme riaddebitate, poiché il regolamento assoggetta a contribuzione tutti i valori rientranti nel volume d’affari IVA.
    • Inarcassa: Il contributo integrativo non è dovuto, in quanto tali somme non rappresentano un compenso professionale.

Aspetto IVA (Imposta sul Valore Aggiunto)

  • Rilevanza e Fatturazione: Il riaddebito è un’operazione rilevante ai fini IVA e deve essere certificato con l’emissione di fattura (Risposta a interpello n. 189/E/2025).
  • Aliquota Applicabile: L’importo riaddebitato deve essere assoggettato all’aliquota IVA ordinaria del 22%. Questo è indipendente dal trattamento IVA subito dalla singola spesa a monte; pertanto, anche il riaddebito di spese fuori campo IVA (come i costi per il personale dipendente) sconta l’IVA ordinaria del 22%.
  • Motivazione: L’Agenzia delle Entrate non qualifica il rapporto come mandato senza rappresentanza, ma lo considera come un importo relativo alla fornitura di una prestazione complessa.
  • Eccezione (Interessi Legali): Gli eventuali interessi legali riaddebitati, avendo natura risarcitoria, non concorrono alla formazione della base imponibile IVA ai sensi dell’art. 15, D.P.R. n. 633/1972, e di conseguenza, non sono soggetti all’imposta.

Panoramica privacy

Questo sito utilizza i Cookies per fornirti la migliore esperienza di navigazione possibile. Le informazioni sui Cookie sono memorizzate nel tuo browser e ci aiutano a capire quali contenuti o sezioni del sito sono ritenute più interessanti oltre a permetterci di personalizzarli e adattarli alle preferenze di ogni visitatore.

Puoi visitare la nostra Privacy Policy cliccando qui.