Dal 1° gennaio 2015, il meccanismo del reverse charge è stato esteso a una serie di servizi relativi agli edifici, come pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento. Questo ampliamento, introdotto dalla Legge n. 190/2014, ha allineato la normativa italiana a quella europea.
Rientrano in questa estensione anche i servizi di installazione, manutenzione e riparazione di impianti fotovoltaici, a condizione che siano relativi a edifici.
Ambito di applicazione e esclusioni
Il reverse charge non si applica agli impianti fotovoltaici installati su terreni agricoli che non sono funzionali o a servizio di un fabbricato.
Per identificare le prestazioni che rientrano nel campo di applicazione della normativa, si deve fare riferimento ai codici della Tabella ATECO 2007. In particolare, l’attività di installazione di impianti fotovoltaici rientra nel codice ATECO 43.21.01. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito nella circolare n. 14/E/2015 che per l’applicazione del reverse charge bisogna fare riferimento ai codici ATECO aggiornati.
A partire dal 1° aprile 2025, i codici ATECO sono stati aggiornati. L’attività che prima era descritta come “Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione” (codice ATECO 43.21.01) è stata rinominata “Installazione di impianti di illuminazione e fotovoltaici in edifici”.
Prestazioni escluse dal reverse charge
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 37/E/2006, ha specificato che il reverse charge non si applica per le prestazioni rese direttamente a imprese di costruzione o ristrutturazione con contratti d’appalto o per prestazioni rese a un general contractor.