Presunzione di distribuzione di riserve in caso di ires premiale

L’IRES premiale prevede un’agevolazione che può decadere in determinate circostanze. Una di queste cause di decadenza si verifica se la quota di utile del 2024 accantonata a riserva, al netto di quella usata per coprire perdite, viene distribuita entro il secondo esercizio successivo (quindi entro il 31 dicembre 2026 per i soggetti “solari”).

Il vincolo riguarda almeno l’80% dell’utile 2024 accantonato, che è la soglia minima richiesta per accedere all’agevolazione. Questo importo vincolato deve essere indicato in un apposito prospetto della dichiarazione dei redditi.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che esiste una presunzione fiscale sull’ordine di utilizzo delle riserve. Per evitare la decadenza, si presume che in caso di distribuzione, vengano utilizzate prioritariamente le riserve diverse da quelle alimentate dall’utile 2024 accantonato.

Analogamente, per la copertura delle perdite, si considerano utilizzate per prime le riserve diverse da quelle vincolate.

Esempio 1: Distribuzione di riserve

Supponiamo che la riserva straordinaria al 31 dicembre 2024 sia di € 1.000 e che l’utile 2024 sia di € 3008. Di questi, € 240 (l’80%) vengono accantonati a riserva straordinaria e sottoposti a vincolo. Se nel 2026 si distribuiscono € 800 dalla riserva straordinaria, la causa di decadenza non si verifica, perché si presume che i primi € 800 prelevati siano quelli non vincolati.

Esempio 2: Copertura di perdite

Ipotizziamo che un’azienda abbia una riserva non vincolata di € 500 e una riserva vincolata (utile 2024) di € 300. Se subisce una perdita di € 400, questa verrà coperta interamente con la riserva non vincolata, lasciando intatta la riserva vincolata. Questo evita la decadenza dall’IRES premiale.


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