Decorrenza del Periodo di Possesso (PEX)
Il tema centrale riguarda come computare il periodo di possesso della partecipazione nella società beneficiaria che la scissa riceve a fronte dello scorporo, ai fini del requisito soggettivo richiesto dall’art. 87 comma 1 lett. a) del TUIR.
1. Il Meccanismo della “Retroattività”
La partecipazione nella beneficiaria si considera posseduta dalla scissa retroattivamente (ovvero dal momento in cui era posseduta la partecipazione oggetto di scorporo) solo se sussistono congiuntamente i seguenti requisiti alla data di efficacia della scissione:
- Iscrizione contabile: la partecipazione scorporata deve essere stata iscritta tra le immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio di possesso della scissa.
- Requisiti PEX Oggettivi: la partecipazione scorporata deve già possedere i requisiti di residenza fiscale e commercialità (ex art. 87 comma 1 lett. c e d del TUIR).
2. Decorrenza “Analitica” (Senza Retroattività)
Il possesso decorre solo dalla data di efficacia della scissione se:
- La partecipazione scorporata era iscritta nell’attivo circolante.
- Mancano, al momento della scissione, i requisiti oggettivi di residenza o commercialità della partecipata.
Tipologia di Beneficiaria e Durata del Possesso
Qualora non operi la retroattività, il periodo minimo di possesso necessario per la PEX varia a seconda della natura della società beneficiaria:
| Tipo di Società Beneficiaria | Periodo di Possesso Richiesto | Riferimento Normativo |
| Newco (Nuova costituzione) | 12 mesi precedenti il realizzo | Art. 87 comma 1 lett. a) TUIR |
| Preesistente | 3 periodi d’imposta precedenti il realizzo | Art. 173 comma 15-ter.1 TUIR |
Verifiche Oggettive (Holding Period Rafforzato)
Perché la retroattività sia efficace, i requisiti oggettivi devono essere maturati come segue alla data della scissione:
- Residenza: dalla costituzione o almeno dal 5° periodo d’imposta precedente.
- Commercialità: almeno dal 3° periodo d’imposta precedente.
La PEX sulla nuova partecipazione ricevuta è comunque subordinata all’iscrizione della stessa tra le immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio post-scissione della società scissa, pena l’esclusione definitiva dal regime per mancanza del requisito soggettivo.