Lo scorporo di una partecipazione di controllo o di collegamento può avvenire tramite conferimento o scissione. Il conferimento può essere effettuato in regime di realizzo controllato (artt. 175 o 177 TUIR) o di neutralità (art. 173 TUIR). La scelta dello strumento giuridico (conferimento o scissione) influisce sul regime fiscale applicabile.
In caso di conferimento in regime di realizzo controllato, la partecipazione ricevuta dalla società scorporante si considera posseduta dalla data di efficacia giuridica del conferimento. In caso di scissione in regime di neutralità, la partecipazione si considera posseduta dalla data di possesso della partecipazione scorporata.
Ai fini della successiva cessione della partecipazione, il requisito PEX dell’holding period (lett. a, art. 87 comma 1 TUIR) può sussistere:
- non prima di un anno dalla data di efficacia giuridica dello scorporo, in caso di conferimento;
- anche prima di un anno, in caso di scissione.
Per quanto riguarda il requisito PEX della prima iscrizione tra le immobilizzazioni finanziarie (lett. b, art. 87 comma 1 TUIR):
- in caso di conferimento, la partecipazione possiede il requisito PEX solo se iscritta tra le immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio della società conferente;
- in caso di scissione, la partecipazione possiede il requisito PEX solo se tale requisito sussisteva alla data dello scorporo.
In sintesi, la scelta tra conferimento e scissione per lo scorporo di una partecipazione può avere riflessi significativi sul regime fiscale applicabile e sui requisiti PEX per la successiva cessione della partecipazione.