Il nuovo OIC 30, pubblicato l’11 giugno 2025 per sostituire la versione del 2006, aggiorna la disciplina per la redazione dei bilanci intermedi (o infrannuali) che offrono una rappresentazione patrimoniale, economica e finanziaria riferita a una data che cade nel corso dell’esercizio.
Finalità e Struttura
- Ambito di Applicazione: Si applica ai bilanci intermedi (singoli o consolidati) redatti da società obbligate per legge o che scelgono volontariamente di pubblicarli, in situazioni fisiologiche della vita aziendale.
- Composizione del Bilancio Intermedio: Ora include obbligatoriamente Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto Finanziario (obbligatorio solo per imprese di maggiori dimensioni) e Nota Integrativa. In precedenza, il Rendiconto Finanziario non era menzionato.
- Conformità: Richiede l’esplicitazione in Nota Integrativa della conformità del bilancio intermedio ai Principi contabili nazionali (OIC), se rispettate tutte le disposizioni del principio.
Principi Contabili Fondamentali
- Principio dell’Autonomia del Periodo: Il periodo contabile intermedio (3, 6 o 9 mesi) deve essere trattato come un autonomo “esercizio”. I criteri di rilevazione, classificazione e valutazione sono gli stessi del bilancio d’esercizio.
- Competenza Economica: Ricavi e costi sono contabilizzati in coerenza con la competenza economica riferita al solo periodo intermedio.
- Divieto di Anticipazione/Differimento: Non è permesso anticipare o differire ricavi o costi che non sarebbero trattati in tal modo nel bilancio annuale (es. ricavi stagionali o costi non omogenei).
Casi Applicativi Specifici (Appendice A)
Il principio fornisce indicazioni chiare su specifiche voci, richiedendo l’applicazione dei criteri annuali e la riflessione della situazione esistente alla data intermedia:
- Ammortamento Immobilizzazioni: Va calcolato solo sui cespiti pronti all’uso nel periodo, con aliquota annua proporzionata alla durata infrannuale.
- Costi di Sviluppo: Si capitalizzano solo se sono soddisfatte tutte le condizioni previste dall’OIC 24 alla data del bilancio intermedio.
- Fondi Rischi e Oneri: Rilevati solo se soddisfatti i requisiti dell’OIC 31 alla chiusura del periodo.
- Rimanenze di Magazzino: Valutate con gli stessi criteri del bilancio annuale, stimando svalutazioni se necessarie, senza anticipare recuperi di valore futuri.
Principali Novità: Calcolo Imposte (Articolo 2426, comma 1, n. 8-bis c.c.)
Le novità più rilevanti riguardano il calcolo delle imposte sul reddito:
- Metodo dell’Aliquota Annua Effettiva Stimata: Le imposte sul risultato del periodo intermedio vanno determinate applicando all’utile semestrale (o trimestrale) l’aliquota fiscale annua effettiva stimata.
- Questo assicura coerenza con il bilancio annuale.
- L’aliquota effettiva incorpora pro quota le differenze permanenti e temporanee.
- Rilevazione: Le imposte sono rilevate complessivamente nella voce B2 “Fondo imposte, anche differite”, senza suddividere in sotto-voci la linea 20 del Conto Economico.
- Svalutazione Imposte Anticipate: Per ragioni di prudenza, l’eventuale svalutazione delle imposte anticipate (se viene meno il requisito della ragionevole certezza) deve essere contabilizzata per intero nel periodo intermedio in cui si verifica.