Il tema del riporto delle perdite fiscali nelle operazioni straordinarie è cruciale per contrastare il fenomeno del commercio di bare fiscali“.
La disciplina prevede già limitazioni:
- Cessione di partecipazioni (Art. 84, comma 3, TUIR): Il riporto delle perdite pregresse è inibito se la maggioranza delle quote viene trasferita e contemporaneamente cambia l’attività principale esercitata dalla società che ha generato le perdite. La ratio è consentire il riporto se cambia il business ma non il controllo, oppure se cambia il controllo ma non il business.
- Fusione (Art. 172, TUIR): Sono previste condizioni stringenti per il riporto delle perdite, per evitare che una società profittevole ne assorba una in perdita, o viceversa, solo per sfruttare le perdite.
- Scissione (Art. 173, TUIR): Le perdite rappresentano una posizione soggettiva della scissa che viene ripartita tra questa e le beneficiarie in proporzione ai patrimoni. Le limitazioni si applicano solo nel caso di scissione a vantaggio di una beneficiaria preesistente.
A differenza di fusione e scissione, il conferimento di azienda non era mai stato interessato da specifiche limitazioni al riporto delle perdite. Questo perché, nell’Art. 176 del TUIR, manca una norma che preveda il trasferimento delle
posizioni soggettive (come le perdite) dalla conferente alla conferitaria, lasciando tali posizioni alla società conferente.
Tuttavia, il Legislatore aveva trascurato il caso in cui la società conferente attribuisse un ramo d’azienda profittevole a una
conferitaria precostituita in perdita.
Questa lacuna è stata colmata con l’inserimento del nuovo comma 5-bis all’Art. 176, TUIR, tramite il D.L. n. 84/2025, conv. con modif. dalla Legge n. 108/2025.
La nuova norma stabilisce che alla società conferitaria si applicano le disposizioni dell’Art. 173, comma 10 (riguardanti le limitazioni al riporto). La limitazione è applicabile solo nel caso di una società conferitaria preesistente con perdite pregresse. Non si applica alla conferitaria neocostituita, in quanto questa non ha perdite fiscali pregresse né un bilancio chiuso anteriormente al conferimento.