A partire dal 2024, anche per i lavoratori autonomi è prevista la deducibilità per quote di ammortamento del costo di alcuni beni immateriali e oneri pluriennali, in linea con le regole già vigenti per le imprese. Questa novità, introdotta dall’art. 54-sexies del TUIR, riguarda in particolare i diritti d’autore, i brevetti e altri diritti di carattere pluriennale.
Le quote di ammortamento per i diritti di utilizzazione di opere dell’ingegno, brevetti industriali e simili sono deducibili in misura non superiore al 50% del costo, ovvero in minimo 2 anni. Per gli altri diritti di natura pluriennale, la deduzione avviene in base alla durata di utilizzazione prevista dal contratto o dalla legge.
Queste modifiche si applicano ai redditi di lavoro autonomo prodotti a partire dal 2024, con effetto sul modello REDDITI 2025.
Inoltre, dal 2025, saranno deducibili anche le quote di ammortamento del costo di acquisizione della clientela e di elementi immateriali relativi alla denominazione o ad altri elementi distintivi dell’attività professionale. In questo caso, la deduzione è consentita in misura non superiore a un quinto del costo, ovvero in minimo 5 anni.
Questa disposizione, inizialmente prevista con un periodo di ammortamento di 18 anni, è stata modificata in seguito alle osservazioni della Commissione Finanze della Camera. Nonostante l’equiparabilità di questi asset ai marchi d’impresa, per il reddito di lavoro autonomo è previsto un periodo minimo di ammortamento inferiore rispetto a quello previsto per le imprese.
Prima di queste novità, i beni e i costi pluriennali erano deducibili per cassa nell’esercizio di sostenimento. Tale principio era stato affermato anche in precedenti pronunce dell’Agenzia delle Entrate.
Infine, si segnala che è ancora inattuata l’eliminazione della disparità di trattamento tra l’acquisto in proprietà e l’acquisizione in leasing degli immobili strumentali e di quelli ad uso promiscuo.