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La dichiarazione integrativa è lo strumento a disposizione del contribuente per “integrare” o correggere errori od omissioni in una dichiarazione dei redditi già presentata, dopo la scadenza dei termini ordinari. Si distingue dalla “correttiva nei termini”, presentabile entro i termini ordinari e con l’apposita casella barrata. Il presupposto per presentarla è che la dichiarazione originaria sia stata validamente presentata, includendo le dichiarazioni tardive (entro 90 giorni).
La dichiarazione integrativa può essere a favore o a sfavore del contribuente.
- Integrativa a sfavore (maggior debito/minor credito): Richiede il versamento della differenza d’imposta, con interessi legali dalla scadenza originaria e applicazione della sanzione amministrativa, salva l’applicazione del ravvedimento operoso.
- Integrativa a favore (minor debito/maggior credito): Non comporta l’applicazione di sanzioni.
La presentazione dell’integrativa comporta la postergazione dei termini di accertamento (ex artt. 43, D.P.R. n. 600/1973 e 57, D.P.R. n. 633/1972) limitatamente agli elementi rigenerati (art. 1, comma 640, Legge n. 190/2014). L’integrativa non estingue i delitti di dichiarazione infedele o fraudolenta (ex artt. 2, 3 e 4, D.Lgs. n. 74/2000), potendo, anzi, integrarli (Cass. pen. n. 10726/2023).
Le principali tipologie sono quattro, individuate dalle istruzioni dei modelli:
- Integrativa “classica” (codice “1”): Presentabile entro il 31 dicembre del quinto anno successivo, ex art. 2, comma 8, D.P.R. n. 322/199811.
- Integrativa per compliance (codice “2”): Per rettificare in base a comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate, ex art. 2, comma 8-bis, D.P.R. n. 322/199813.
- Integrativa per cambio scelta rimborso/compensazione: Entro 120 giorni dalla scadenza ordinaria, ex art. 2, comma 8-ter, D.P.R. n. 322/199815.
- Integrativa “errori contabili” a favore: Finalizzata a correggere errori contabili di competenza oltre il termine per la dichiarazione successiva.
Il credito emergente dall’integrativa a favore è recuperabile con decorrenza diversa (art. 2, comma 8-bis, D.P.R. n. 322/1998):
- Entro la dichiarazione successiva: Utilizzabile “immediatamente”.
- Oltre la dichiarazione successiva:
- Immediatamente recuperabile se derivante da errori contabili.
- Recuperabile dal periodo d’imposta successivo a quello di presentazione in caso di errori non contabili.
La presentazione oltre il termine della dichiarazione successiva richiede sempre la compilazione del quadro DI del Modello Redditi (o Sez. XVI del quadro IS per Modello IRAP) nell’anno in cui si presenta l’integrativa.
L’integrativa è un rimedio per errori di fatto o di diritto che incidono sull’obbligazione tributaria (art. 2, D.P.R. n. 322/1998). Tuttavia, non è ammessa per manifestazioni di volontà (opzioni), salvo dimostrazione dell’errore essenziale e riconoscibile, secondo i principi del diritto civile.
Infine, la presentazione di una dichiarazione integrativa (ex art. 2, comma 8, D.P.R. n. 322/1998) per il periodo d’imposta su cui si basa la proposta del Concordato Preventivo Biennale (CPB), che determini una quantificazione diversa dei redditi o del valore della produzione netta, può causare la decadenza dal CPB (art. 22, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 13/2024). La decadenza si verifica solo se il minor reddito (o valore netto della produzione) concordato è inferiore al 30% rispetto a quello calcolato sui dati iniziali.