Investimenti in beni immateriali 4.0 del 2024 entro il 30.06.2025:

Il 30 giugno 2025 è il termine ultimo per gli investimenti in beni immateriali “4.0” prenotati nel 2024, al fine di usufruire del credito d’imposta previsto dalla Legge 178/2020. Questo rappresenta l’ultima opportunità per beneficiare di tale agevolazione per questa tipologia di beni.

Per gli investimenti in beni immateriali “4.0” (allegato B alla L. 232/2016) effettuati dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, o entro il 30 giugno 2025 (a condizione che entro il 31 dicembre 2024 l’ordine sia stato accettato dal venditore e sia stato versato un acconto di almeno il 20% del costo di acquisizione), il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 15% del costo, con un limite massimo di costi ammissibili pari a un milione di euro.

L’articolo 1 comma 445 lettera c) della Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024) ha abrogato il comma 1058-ter, che prevedeva l’agevolazione anche per il 2025. Di conseguenza, l’ultima possibilità di usufruire del credito d’imposta per i beni immateriali 4.0 è legata alla “prenotazione” effettuata entro il 31 dicembre 2024, con accettazione dell’ordine e versamento dell’acconto del 20%. In questo caso, gli investimenti agevolati devono essere effettuati entro il termine “lungo” del 30 giugno 2025, mantenendo il credito d’imposta al 15% entro il limite di un milione di euro. Se gli investimenti vengono effettuati oltre il 30 giugno 2025, non sarà più possibile beneficiare dell’agevolazione ex L. 178/2020.

È importante notare che gli investimenti in beni immateriali 4.0 potrebbero rientrare tra quelli rilevanti per la nuova IRES premiale, qualora sussistano le altre condizioni richieste.

Per determinare il momento di effettuazione degli investimenti, ai fini del rispetto del termine del 30 giugno, si fa riferimento alle regole generali della competenza (articolo 109 del TUIR). L’interconnessione, invece, è necessaria per la decorrenza dell’utilizzo dell’agevolazione (in tre quote annuali di pari importo).

Per la fruizione in compensazione tramite modello F24 del credito d’imposta (codice tributo “6937”), è indispensabile presentare le comunicazioni previste dall’articolo 6 del DL 39/2024 e dal DM 24 aprile 2024.

Gli investimenti prenotati nel 2024 ed effettuati entro il 30 giugno 2025 devono essere indicati nel quadro RU del modello REDDITI 2025. In particolare, è necessario compilare il rigo RU1 con il codice credito 3L, e il rigo RU5 colonna 2 (e colonna 3) indicando l’importo del credito d’imposta maturato per tali investimenti. Tale importo, se utilizzato in compensazione, non va riportato nel rigo RU6. Infine, va compilato il rigo RU140, denominato “Investimenti beni strumentali (effettuati dopo la chiusura del periodo d’imposta)”, compilando la colonna 5.

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