Holding e società di comodo novità 2025

La riforma del regime fiscale delle società non operative semplifica la gestione delle holding di partecipazione, dimezzando il rendimento dei portafogli titoli necessario per evitare la tassazione sui ricavi minimi.

Il coefficiente per il calcolo dei ricavi minimi sulle attività finanziarie passa dal 2% all’1%. Questo significa che le holding dovranno generare meno reddito dai loro investimenti per evitare di essere considerate non operative.

I beni interessati sono azioni, quote, obbligazioni e altri titoli, nonché crediti finanziari. Le partecipazioni in società commerciali (snc e sas) sono incluse, mentre le società semplici sono escluse.

Non si computano ricavi minimi sulle azioni proprie. Le partecipazioni generano ricavi minimi presunti anche se la loro cessione genera plusvalenze tassate al 5%.

Per i crediti, si considerano solo quelli finanziari e non quelli commerciali. Non sono finanziari, ad esempio, i crediti da rimborso imposte.

Le quote di fondi comuni mobiliari chiusi sono soggette al coefficiente del 15%, mentre i fondi aperti dovrebbero essere considerati titoli in serie o di massa con coefficiente dell’1%.

È possibile non considerare le partecipazioni in società non di comodo o escluse dalla disciplina delle società non operative.

Anche le società di gestione di portafogli finanziari beneficiano della riduzione del coefficiente, passando dal 2% all’1%.

In generale, la riforma semplifica la gestione fiscale delle holding di partecipazione e riduce il carico fiscale sulle società di gestione di portafogli finanziari.

Parole chiave: holding di partecipazione, società non operative, ricavi minimi, attività finanziarie, coefficiente, portafogli titoli, tassazione.