Creazione della Holding

La costituzione di una holding tramite conferimento richiede un’attenta pianificazione per accedere al regime di “realizzo controllato” ed evitare contestazioni su profili abusivi o donazioni indirette.

Il primo step fondamentale riguarda la natura giuridica della conferitaria: per applicare l’art. 177 TUIR, questa deve essere una società di capitali o una società di persone in contabilità ordinaria. È sconsigliato l’uso di società semplici o in contabilità semplificata poiché l’assenza dello Stato Patrimoniale impedisce il monitoraggio dell’incremento del Patrimonio Netto.

Il secondo step analizza il controllo. Se la conferitaria acquisisce il controllo di diritto, si applica l’art. 177, co. 2, TUIR, rendendo irrilevante l’attività della conferita. In assenza di controllo, si può valutare il co. 2-bis, che impone requisiti più stringenti: il conferente deve essere socio unico della holding (o insieme a familiari ex art. 5 TUIR) e la partecipazione conferita deve essere qualificata. Attenzione: col co. 2-bis rileva l’attività della conferita, specialmente se è una holding ex art. 162-bis TUIR.

Infine, considera la gerarchia delle norme: il regime del realizzo controllato (art. 177, co. 2) prevale sul criterio del valore normale (art. 9 TUIR) secondo il Principio di diritto n. 10/E/20207, ma è subordinato all’art. 175 TUIR se il conferente agisce in regime d’impresa (Risp. 552/E/2021 e 180/E/2025). Analogamente, si ritiene che il regime intracomunitario (art. 178 TUIR) prevalga per specialità sull’art. 1779.


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