Il tema della contabilità inattendibile è cruciale, poiché costituisce il presupposto per l’Amministrazione finanziaria (AdE) per procedere al ricalcolo induttivo del reddito. Diverse ordinanze del 2025, tra cui la n. 1861/2025 del 27 gennaio, hanno ribadito la rilevanza di questo principio.
L’ordinanza 1861/2025 chiarisce che anche le imprese minori in contabilità semplificata (art. 18, D.P.R. n. 600/1973) devono indicare nel registro IVA acquisti il valore delle rimanenze distinguendo i beni per categorie omogenee, e non solo il valore globale. La mancata indicazione, se richiesta dai verificatori e non fornita, può portare l’AdE a ritenere la contabilità inattendibile e a procedere all’accertamento induttivo.
L’art. 39 del D.P.R. n. 600/1973 disciplina l’accertamento induttivo, applicabile se l’incompletezza o l’inesattezza della dichiarazione risulta dall’ispezione delle scritture, o in presenza di omissioni, inesatte indicazioni, o irregolarità formali gravi, numerose e ripetute. Si presume inoltre l’inattendibilità se il contribuente non ha tenuto le scritture, o se queste non sono disponibili per cause non di forza maggiore, o se il reddito d’impresa è stato omesso in dichiarazione.
Per le aziende soggette a studi di settore o parametri (art. 1, D.P.R. n. 570/1996), specifiche irregolarità formali o sostanziali fanno scattare l’inattendibilità e l’accertamento presuntivo.
Esempi di irregolarità formali (per studi di settore/parametri):
- Disponibilità liquide: Mancata distinzione contabile tra cassa contanti/assegni e banca.
- Crediti e debiti: Mancata registrazione analitica; il conto “crediti diversi” deve contenere solo movimenti di modesto importo.
- Versamenti e prelevamenti (titolare e soci): Devono essere contabilmente rilevati.
- Rimanenze: Obbligo di indicare i criteri di determinazione.
Esempi di irregolarità sostanziali (per studi di settore/parametri):
- Scostamenti tra valori di verifica e registrazioni (beni): L’irregolarità sussiste se lo scostamento è superiore al 10% del valore complessivo dei beni e di importo non inferiore a € 25.822,84.
- Scostamenti tra valori di verifica e registrazioni (rimanenze): Si applicano i limiti sopra indicati, incrementati dell’1% fino a € 1.549.370,00 e dello 0,5% per l’eccedenza. Il campione esaminato deve coprire almeno il 25% del valore contabile complessivo.
- Omessa indicazione di beni strumentali: Causa di inattendibilità se il valore è superiore al 10% del valore complessivo dei beni verificati, e compreso tra € 2.582,29 e € 25.822,84.
- Omessa rilevazione salari: Causa di inattendibilità se l’ammontare delle retribuzioni non dichiarate è superiore al 10% del costo e non inferiore a € 25.822,84, a condizione che sia scaduto il termine per il versamento dei contributi.